Direzione
Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
Uff. I
Circ. n. 109
Prot. n. 256
Roma, 11
giugno 2001
OGGETTO:
Procedimento di contrattazione integrativa nazionale e di sede.
Comparti ministero e scuola. Autorizzazione alla stipula dei
contratti.
Questo
Ministero, con nota n.1014/DM del 31.5.2000, ha sottoposto al
Dipartimento per la Funzione Pubblica ed al Ministero del Tesoro
la questione della procedura da seguire per la stipula dei
contratti integrativi sia a livello nazionale che periferico
relativi tanto al comparto ministeri che a quello scuola. Ciò in
quanto a seguito delle disposizioni diramate dal citato
Dipartimento con lettera n. 19034 del 15 marzo 2000 e dal
Ministero del Tesoro con circolare n.5/2000 (prot. n.
48176/00/7.515) del 21 marzo 2000, si è ritenuta non più
applicabile la precedente procedura di contrattazione, che
prevedeva il visto dell'organo di controllo sui decreti di
autorizzazione alla stipula dei contratti, entrambi sostituiti
dalla certificazione di compatibilità finanziaria.
Altro punto della suindicata nota ha riguardato la procedura da
porre in essere per i contratti integrativi di lavoro stipulati
dagli IRRE, dall'INDIRE e dall'INVSI , ai quali questo Ministero è
interessato per gli aspetti attinenti sia il personale del
comparto ministeri che quello del comparto scuola.
Al riguardo il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha fornito
istruzioni operative con nota n. 57093/00/7.515 del 30 novembre
2000, concordata con il Ministero del Tesoro, chiarendo nel
merito, che la procedura di controllo stabilita dall'art. 39 -
comma 3 - ter - della legge n. 449/1997 si applica a tutti i
contratti integrativi stipulati a livello nazionale del comparto
scuola e di quello ministeri, nel caso in cui l'Amministrazione
stipulante occupi più di 200 unità di personale, sia che
riguardino il sistema di classificazione del personale dipendente
sia altre materie demandate dai CCNL alla contrattazione
integrativa, mentre sono esclusi dall'anzidetta procedura di
controllo a livello centrale i contratti di lavoro sottoscritti in
sede locale come secondo livello rispetto al contratto integrativo
nazionale.
Dall'esame delle indicazioni fornite dal cennato Dipartimento,
coordinate con quelle dettate dalla citata legge n.449/1997 e dal
D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, si
forniscono quindi le seguenti indicazioni operative.
CONTRATTI INTEGRATIVI
STIPULATI DALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI DEL MINISTERO
DELLA P.I. E DALLE SCUOLE
1.
Non è
più prevista l'emissione di un provvedimento amministrativo
autorizzativo della stipula dei contratti collettivi integrativi
di lavoro siano essi nazionali che di secondo livello.
2.
Tutti i
contratti integrativi nazionali sottoscritti dalle parti vanno
inviati, corredati della relazione tecnico-finanziaria, dapprima
all'Ufficio Centrale per il Bilancio e quindi ottenuta da detto
Ufficio la loro certificazione, inoltrati al Dipartimento per la
Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - e al Ministero
del Tesoro - Dipartimento RGS - IGOP - affinchè, entro 30 giorni
dalla data del loro ricevimento, i cennati Dicasteri provvedano,
congiuntamente, ad accertarne la compatibilità economico -
finanziaria rispetto ai vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali e dal bilancio (Cfr. C.M. Tesoro n. 5/2000).
3.
Tutti i
contratti integrativi di secondo livello, quelli cioè sottoscritti
in sede locale, sia centrale che territoriale, che di scuola,
anch'essi corredati della relazione tecnico - finanziaria, vanno
sottoposti a certificazione di compatibilità finanziaria con i
vincoli derivanti dai contratti integrativi nazionali e dal
bilancio. Detta certificazione deve essere emessa:
·
dall'Ufficio Centrale per il Bilancio per i contratti di sede
relativi al comparto ministeri, stipulati dagli uffici centrali di
questo Ministero;
·
dalla
ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per
i contratti stipulati in sede locale, siano essi concernenti il
comparto scuola che quello ministeri, compresi quelli stipulati
dalle singole scuole;
[1]
4.
L'ufficio competente alla redazione della relazione
tecnico-finanziaria prevista dalla citata legge n.449/1997 a
corredo dei contratti va individuato, sia per il comparto scuola
che per quello ministeri, come segue;
·
per i
contratti integrativi stipulati a livello nazionale, nel Servizio
per gli Affari Economico-Finanziari di questo Ministero;
·
per i
contratti sottoscritti in sede locale, nell'ufficio di ragioneria
della struttura centrale o periferica stipulante il contratto
stesso;
·
per i
contratti stipulati in sede locale dalle scuole, nell'ufficio di
segreteria della scuola interessata;
CONTRATTI RIGUARDANTI IL
PERSONALE DELLA SCUOLA E DEL MINISTERO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI
VIGILATI DAL MINISTERO DELLA P.I.
Per detta
particolare casistica di contratti integrativi, con i quali, in
genere, si provvede all'applicazione in sede locale di norme
stabilite all'interno dei contratti integrativi nazionali, si
dispone che :
-
la
certificazione di compatibilità finanziaria con i vincoli
derivanti dal contratto integrativo nazionale e dal bilancio
venga emessa dal collegio dei revisori dei conti;
-
la relazione
tecnico-finanziaria prevista dalla citata legge n.449/1997 a
corredo dei contratti in questione sia predisposta dalla
struttura di contabilità esistente presso ciascun ente.
La procedura
operativa in questione non riguarda ovviamente il personale non
statale eventualmente assunto a contratto da ciascun ente.
Si fa riserva di indicare successivamente le modalità ritenute più
opportune ai fini del monitoraggio delle procedure di
contrattazione.
Le presenti istruzioni operative sostituiscono quelle fin qui
applicate. Le SS. LL. sono pregate di diramare la presente
circolare alle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi
territori per gli adempimenti di competenza.
IL Direttore
Generale
(Antonio Zucaro)
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