Direzione Generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e
Magistrale
Comunicazione di servizio 27 marzo 1998
Prot. n. 964
Oggetto: Liceo Ginnasio Statale "Bagatta"
di Desenzano del Garda -
Compensi per ore eccedenti prestate in classi collaterali -
Risposta a quesito
AL PROVVEDITORE AGLI
STUDI DI BRESCIA
E' pervenuta a questa
Direzione Generale l'acclusa lettera n. 2309 dell'8 ottobre 1997,
con la quale il preside del liceo ginnasio in oggetto indicato
chiede di conoscere se il compenso per ore eccedenti prestate in
classi collaterali debba essere liquidato per l'intera durata
dell'anno scolastico.
Al riguardo si prega di voler comunicare al citato capo d'istituto
che il quesito in questione trova soluzione positiva nel comma 3
dell'art. 70 del vigente CCNL-Scuola il quale stabilisce che per
la fattispecie in questione continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209,
e all'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
L'anzidetto art. 6 del
D.P.R. n. 209/1987 dispone che "al personale che presta servizio
su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora
eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell'art. 88,
quarto comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera
durata dell'anno scolastico o della nomina".
Ne discende che,
qualora l'incarico di svolgimento di ore eccedenti in classi
collaterali disponibili per l'intero anno scolastico sia
attribuito a personale a tempo indeterminato, il relativo compenso
dovrà essere liquidato per l'intera durata dell'anno scolastico
mentre se detto incarico è conferito a personale a tempo
determinato, il relativo compenso sarà corrisposto fino al termine
del rapporto d'impiego dell'interessato. |