Ministero della Funzione Pubblica
Circolare telegrafica del n. 75 del 18 marzo 1992
Questa Presidenza
Consiglio Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, di intesa con
ufficio coordinamento amministrativo medesima Presidenza et
Ministero Tesoro - Ragioneria Generale Stato - I.G.O.P. - stante
imminenza elezioni politiche 5 e 6 aprile p.v. et at fine
consentire esercizio diritto voto at pubblici dipendenti che non
habent trasferito residenza anagrafica nel Comune sede servizio,
comunica che at medesimi debet essere concesso, in via
eccezionale, congedo straordinario di cui at art. 37 del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 nei limiti temporali indicati dal Ministero
Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - nella
circolare telegrafica n. 23 del 10 marzo 1992.
Conseguentemente
congedo straordinario suddetto potest essere usufruito da
interessati entro seguenti limiti temporali, comprensivi tempo
occorrente viaggio andata e ritorno sede servizio, un giorno se
località sunt distanti da 350 a 700 chilometri et due giorni per
distanze superiori a 700 chilometri aut per spostamenti da isole,
esclusa Sicilia, in altre località del territorio nazionale,
compresa Sicilia, et viceversa. |