Circolare n. 624 del 6 ottobre 1997

Trasmissione del contratto decentrato nazionale sottoscritto il 12 settembre 1997, concernente i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive del personale della scuola impegnato negli interventi didattici educativi ed integrativi.

 

Contratto Decentrato Nazionale concernente i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti impegnati negli interventi didattici, educativi ed integrativi di cui all’art. 2 del d.l. 28.6.95, n. 253, conv., con modif., nella l. 8.8.95, n. 352

 

a) Viene confermata e valorizzata l’autonoma programmazione delle singole istituzioni scolastiche per la concreta attuazione degli IDEI, ferma restandone l’obbligatorietà di realizzazione nei limiti delle risorse disponibili ed in coerenza con i principi richiamati in premessa. Per sostenere e orientare la autonoma programmazione delle scuole, secondo una gradualità che tenga funzionalmente conto dei tempi, modi ed obiettivi di realizzazione delle attività già previste ed avviate, nonché degli esiti del monitoraggio e valutazione dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle accertate situazioni di debito formativo, l’amministrazione farà tempestivamente conoscere gli esiti del monitoraggio attivato a livello nazionale sugli IDEI attuati e fornirà ulteriori indicazioni e proposte.

b) È confermato il contenuto del precedente accordo in data 22 dicembre 1995, con le seguenti integrazioni e modificazioni.

 

L’art. 1 è così sostituito:

1. Gli I.D.EI. danno titolo, sulla base delle risorse stanziate con apposito decreto ai compensi previsti per il personale docente allorché si riferiscano ad attività aggiuntive;

2. Avuto riguardo alle diverse tipologie in cui tali interventi possono articolarsi e realizzarsi, nel rispetto delle vigenti disposizioni relative al calendario scolastico ed al numero di giorni di lezione previsti, nonché all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, i compensi possono essere erogati anche in misura forfettaria, particolarmente in relazione a progetti d’intervento programmati ed attuati dai singoli consigli di classe, volti ad assicurare nel corso dell’anno scolastico il conseguimento degli obiettivi formativi individuati per gli studenti delle rispettive classi e di cui siano state accertate carenze formative nell’anno precedente (debito formativo) o nello stesso scolastico;

3. Ai fini di cui sopra saranno puntualmente predeterminati dalle singole scuole gli obiettivi e l’impegno di attività aggiuntive, da pubblicizzare nelle stesse forme previste dal C.C.N.L. per la gestione del fondo di istituto di cui all’art. 72 del CCNL medesimo.

4. La misura dei compensi anche forfettari è fissata secondo i parametri previsti dalla tabella D allegata al vigente CCNL del 4.8.1995 e liquidata sulla base di specifica documentazione, ferma restando la possibilità per il personale A.T.A. di accedere al fondo di istituto per attività aggiuntive prestate anche in connessione con gli IDEI.

 

All’art. 2 è aggiunto il seguente comma 3:

I provveditori agli studi, nell’assegnare alle scuole, in rapporto al numero degli alunni, le risorse destinate agli I.D.E.I., possono trattenere fino al 25% del fondo e destinarlo, sentite le OO.SS., alla compensazione delle diverse esigenze delle scuole, con riguardo alla incidenza del "debito formativo".

^ Top ^