Circolare n. 624 del 6 ottobre
1997
Trasmissione del contratto
decentrato nazionale sottoscritto il 12 settembre 1997,
concernente i criteri e le modalità per la retribuzione delle
prestazioni aggiuntive del personale della scuola impegnato negli
interventi didattici educativi ed integrativi.
Contratto
Decentrato Nazionale concernente i criteri e le modalità per la
retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti impegnati
negli interventi didattici, educativi ed integrativi di cui
all’art. 2 del d.l. 28.6.95, n. 253, conv., con modif., nella l.
8.8.95, n. 352
a) Viene confermata e valorizzata
l’autonoma programmazione delle singole istituzioni scolastiche
per la concreta attuazione degli IDEI, ferma restandone
l’obbligatorietà di realizzazione nei limiti delle risorse
disponibili ed in coerenza con i principi richiamati in premessa.
Per sostenere e orientare la autonoma programmazione delle scuole,
secondo una gradualità che tenga funzionalmente conto dei tempi,
modi ed obiettivi di realizzazione delle attività già previste ed
avviate, nonché degli esiti del monitoraggio e valutazione dei
dati quantitativi e qualitativi relativi alle accertate situazioni
di debito formativo, l’amministrazione farà tempestivamente
conoscere gli esiti del monitoraggio attivato a livello nazionale
sugli IDEI attuati e fornirà ulteriori indicazioni e proposte.
b) È confermato il contenuto del
precedente accordo in data 22 dicembre 1995, con le seguenti
integrazioni e modificazioni.
L’art. 1 è così sostituito:
1. Gli I.D.EI. danno titolo, sulla
base delle risorse stanziate con apposito decreto ai compensi
previsti per il personale docente allorché si riferiscano ad
attività aggiuntive;
2. Avuto riguardo alle diverse
tipologie in cui tali interventi possono articolarsi e
realizzarsi, nel rispetto delle vigenti disposizioni relative al
calendario scolastico ed al numero di giorni di lezione previsti,
nonché all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, i
compensi possono essere erogati anche in misura forfettaria,
particolarmente in relazione a progetti d’intervento programmati
ed attuati dai singoli consigli di classe, volti ad assicurare nel
corso dell’anno scolastico il conseguimento degli obiettivi
formativi individuati per gli studenti delle rispettive classi e
di cui siano state accertate carenze formative nell’anno
precedente (debito formativo) o nello stesso scolastico;
3. Ai fini di cui sopra saranno
puntualmente predeterminati dalle singole scuole gli obiettivi e
l’impegno di attività aggiuntive, da pubblicizzare nelle stesse
forme previste dal C.C.N.L. per la gestione del fondo di istituto
di cui all’art. 72 del CCNL medesimo.
4. La misura dei compensi anche
forfettari è fissata secondo i parametri previsti dalla tabella D
allegata al vigente CCNL del 4.8.1995 e liquidata sulla base di
specifica documentazione, ferma restando la possibilità per il
personale A.T.A. di accedere al fondo di istituto per attività
aggiuntive prestate anche in connessione con gli IDEI.
All’art. 2 è aggiunto il seguente
comma 3:
I provveditori agli studi,
nell’assegnare alle scuole, in rapporto al numero degli alunni, le
risorse destinate agli I.D.E.I., possono trattenere fino al 25%
del fondo e destinarlo, sentite le OO.SS., alla compensazione
delle diverse esigenze delle scuole, con riguardo alla incidenza
del "debito formativo". |