Circolare n. 377 del 23 dicembre 1995

Trasmissione protocollo di intesa sui criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti impegnati negli interventi didattici ed educativi integrativi.

Si trasmette il protocollo di intesa, redatto a conclusione della contrattazione decentrata a livello nazionale prevista dall’art. 193 bis, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come integrato dall’art. 2 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 352.

Sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato protocollo di intesa sono organizzati gli interventi didattici ed educativi integrativi previsti dalle richiamate disposizioni legislative.

Premesso che il decreto autorizzativo alla sottoscrizione dell’allegato protocollo di intesa viene inviato agli organi di controllo ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e che pertanto le disposizioni contenute nel protocollo di intesa medesimo diverranno efficaci solo dopo il visto e la registrazione da parte della Corte dei Conti si segnala che nessun provvedimento di gestione potrà essere adottato prima di tale adempimento.

Sarà cura di questo Ministero comunicare gli estremi di registrazione con l’evidenziazione di eventuali variazioni conseguenti al controllo della Corte dei Conti.

Al fine della tempestiva programmazione e realizzazione delle attività indicate in oggetto, le SS.LL. informeranno le istituzioni scolastiche dipendenti che nell’anno finanziario 1996 potranno disporre, in linea di massima, di una somma pari a quella assegnata per l’anno finanziario 1995.

 

Contratto collettivo decentrato, concernente i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti impegnati negli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all’art. 2 del D.L. 28 giugno 1995 n. 253, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352.

L’anno 1995, il mese di dicembre, il giorno 22, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

tra

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

e

i rappresentanti della delegazione sindacale risultanti dall’allegato 1 al presente contratto;

viene concordato

il presente contratto nazionale decentrato concernente i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti impegnati negli interventi didattici ed educativi integrativi.

Premesso che il decreto legge 28 giugno 1995 n. 253 convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 352, recante «Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero», ha stabilito che gli interventi didattici ed educativi integrativi da destinare agli studenti, sia dei corsi diurni che serali degli istituti secondari superiori, il cui livello di apprendimento sia giudicato insufficiente in una o più materie, possono svolgersi durante l’intero anno scolastico in maniera coerente con l’autonoma programmazione dell’istituto e con i piani di studio disciplinari e interdisciplinari;

Premesso che per gli anzidetti interventi è istituito uno specifico fondo, a livello nazionale, di L. 260.000.000.000 (duecentosessantamiliardi), ripartito annualmente su base provinciale con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione e tra le singole scuole con decreto del Provveditore agli studi competente;

Premesso che gli interventi didattici ed educativi integrativi costituiscono parte del progetto di istituto e sono deliberati dal collegio dei docenti nel piano di attività di cui all’art. 39, comma 3, del C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto in data 4 agosto 1995, nel cui ambito vanno coordinati con le altre attività aggiuntive per le quali è previsto il ricorso al fondo di istituto ai sensi degli artt. 71 e 72 del C.C.N.L. del comparto scuola;

Premesso che gli interventi didattici ed educativi integrativi devono essere svolti dai docenti degli istituti interessati (art. 193 bis, comma 5, introdotto dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 253/1995, convertito dalla legge n. 352/1995), concretamente individuati secondo criteri stabiliti dallo stesso collegio dei docenti;

Premesso che l’ammontare dei compensi per i predetti interventi, nel caso in cui essi si configurino come attività aggiuntiva, è fissato in lire 41.000 (quarantunomila) per i docenti laureati e in L. 37.000 (trentasettemila) per i docenti diplomati (tabella D, allegata al C.C.N.L. del comparto scuola);

Visto il combinato disposto degli artt. 193 bis, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, introdotto dall’art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 253/1995, convertito dalla legge n. 352/1995, e dell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto legge, che prevede la definizione, in sede di contrattazione collettiva nazionale, dei criteri e delle modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive per i docenti impegnati negli interventi didattici educativi integrativi:

Le parti convengono di assumere come criteri e modalità per la gestione e la retribuzione dei suindicati interventi didattici ed educativi integrativi i seguenti principi

Articolo 1

1. Gli interventi didattici ed educativi integrativi - deliberati dal collegio dei docenti nei limiti definiti dal piano di fattibilità approvato dal consiglio di istituto ai sensi dell’art. 193 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dall’art. 2, comma 1, del citato decreto legge n. 253/1995 convertito dalla legge n. 352/1995 - danno titolo ai suindicati compensi previsti per le attività aggiuntive nei seguenti casi:

a) quando gli anzidetti interventi si svolgano tra la data di inizio delle attività didattiche (1° settembre) e la data di inizio delle lezioni, fissata dai Sovrintendenti scolastici regionali ai sensi dell’art. 74, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (disciplinante il calendario scolastico) ovvero oltre la data di conclusione delle lezioni, fissata dal Ministro della Pubblica Istruzione ai sensi del medesimo art. 74, comma 5;

b) nei giorni di eventuale interruzione delle lezioni - relativi all’intera durata delle lezioni stesse o a parte di esse - appositamente individuati nell’ambito del calendario scolastico, salvo restando l’obbligo di assicurare almeno 200 giorni di effettive lezioni a tutti gli alunni. In tali periodi possono altresì essere contestualmente programmate e realizzate, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di istituto, iniziative di approfondimento per gli alunni non destinatari degli interventi didattici ed educativi integrativi;

c) durante il periodo di svolgimento delle lezioni quando il docente, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, presti un orario di lezione eccedente l’orario d’obbligo, anche eventualmente nelle ore pomeridiane;

d) quando il docente presti l’attività eccedente l’orario d’obbligo in contemporaneità ad interventi di «approfondimento» negli istituti professionali, di «progetto» e/o di orientamento contemplati nelle aree allo scopo eventualmente previste negli ordinamenti scolastici, anche sperimentali.

2. Gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1 non danno titolo ai suindicati compensi previsti per le attività aggiuntive nei seguenti casi:

a) quando gli interventi didattici ed educativi integrativi siano realizzati attraverso una sospensione nello svolgimento del programma di insegnamento che non comporti interruzione delle lezioni e presupponga invece lo svolgimento degli interventi nell’intera classe e con il coinvolgimento di tutti gli alunni nell’intervento formativo programmato;

b) quando gli interventi didattici ed educativi integrativi siano svolti per il completamento dell’orario di insegnamento, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del C.C.N.L. del comparto scuola, dai docenti il cui orario di cattedra sia inferiore a quello settimanale d’obbligo. L’utilizzazione delle ore di completamento per lo svolgimento dei predetti interventi didattici ed educativi integrativi può essere disposta a meno che il piano delle attività di cui all’art. 39, comma 3, del medesimo C.C.N.L. del comparto scuola non preveda già la disponibilità dei docenti per l’utilizzo in eventuali supplenze;

c) quando i predetti interventi didattici ed educativi integrativi siano svolti nell’ambito dell’orario di insegnamento, avvalendosi di forme di articolazione flessibile, su base plurisettimanale, del medesimo orario di insegnamento, secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti ai sensi dell’art. 41, comma 5, del C.C.N.L. del comparto scuola.

Articolo 2

1. Le attività contemplate dal presente accordo gravano sul competente capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvederà a ripartire tra le istituzioni scolastiche le somme in esso iscritte, mediante ordine di accreditamento al Provveditore agli studi competente per territorio.

2. Le Istituzioni scolastiche amministreranno le risorse finanziarie assegnate attraverso il proprio bilancio, con la conseguenza che le eventuali economie realizzate al termine dell’anno finanziario affluiranno nell’avanzo di Amministrazione accertato al 31 dicembre e potranno essere prelevate nell’esercizio successivo per essere reimpiegate per le medesime finalità, sia a titolo di acconto, sia a titolo di integrazione dei finanziamenti che saranno assegnati nel 1996.

Articolo 3

1. A norma del comma 3 dell’art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto, è sottoposta all’autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione.

2. Il contratto decentrato, diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo l’avvenuta apposizione del visto e la conseguente registrazione, da parte della Corte dei Conti, dell’autorizzazione alla sottoscrizione di cui al comma precedente.

3. Subito dopo l’apposizione del visto e la registrazione, copia del contratto sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed all’A.R.A.N..

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