Circolare n. 377 del 23 dicembre
1995
Trasmissione
protocollo di intesa sui criteri e le modalità per la retribuzione
delle prestazioni aggiuntive dei docenti impegnati negli
interventi didattici ed educativi integrativi.
Si trasmette il protocollo di
intesa, redatto a conclusione della contrattazione decentrata a
livello nazionale prevista dall’art. 193 bis, comma 5, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come integrato dall’art.
2 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito dalla legge
8 agosto 1995, n. 352.
Sulla base delle indicazioni
contenute nell’allegato protocollo di intesa sono organizzati gli
interventi didattici ed educativi integrativi previsti dalle
richiamate disposizioni legislative.
Premesso che il decreto
autorizzativo alla sottoscrizione dell’allegato protocollo di
intesa viene inviato agli organi di controllo ai sensi della legge
14 gennaio 1994, n. 20 e che pertanto le disposizioni contenute
nel protocollo di intesa medesimo diverranno efficaci solo dopo il
visto e la registrazione da parte della Corte dei Conti si segnala
che nessun provvedimento di gestione potrà essere adottato prima
di tale adempimento.
Sarà cura di questo Ministero
comunicare gli estremi di registrazione con l’evidenziazione di
eventuali variazioni conseguenti al controllo della Corte dei
Conti.
Al fine della tempestiva
programmazione e realizzazione delle attività indicate in oggetto,
le SS.LL. informeranno le istituzioni scolastiche dipendenti che
nell’anno finanziario 1996 potranno disporre, in linea di massima,
di una somma pari a quella assegnata per l’anno finanziario 1995.
Contratto collettivo decentrato, concernente i
criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni
aggiuntive dei docenti impegnati negli interventi didattici ed
educativi integrativi di cui all’art. 2 del D.L. 28 giugno 1995 n.
253, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995 n.
352.
L’anno 1995, il mese di dicembre,
il giorno 22, in Roma, presso il Ministero della Pubblica
Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello
ministeriale,
tra
la delegazione di parte pubblica
per la negoziazione decentrata a livello ministeriale
e
i rappresentanti della delegazione
sindacale risultanti dall’allegato 1 al presente contratto;
viene concordato
il presente contratto nazionale
decentrato concernente i criteri e le modalità per la retribuzione
delle prestazioni aggiuntive dei docenti impegnati negli
interventi didattici ed educativi integrativi.
Premesso che il decreto legge 28
giugno 1995 n. 253 convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 352,
recante «Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami
di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi
interventi di sostegno e di recupero», ha stabilito che gli
interventi didattici ed educativi integrativi da destinare agli
studenti, sia dei corsi diurni che serali degli istituti secondari
superiori, il cui livello di apprendimento sia giudicato
insufficiente in una o più materie, possono svolgersi durante
l’intero anno scolastico in maniera coerente con l’autonoma
programmazione dell’istituto e con i piani di studio disciplinari
e interdisciplinari;
Premesso che per gli anzidetti
interventi è istituito uno specifico fondo, a livello nazionale,
di L. 260.000.000.000 (duecentosessantamiliardi), ripartito
annualmente su base provinciale con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione e tra le singole scuole con decreto del
Provveditore agli studi competente;
Premesso che gli interventi
didattici ed educativi integrativi costituiscono parte del
progetto di istituto e sono deliberati dal collegio dei docenti
nel piano di attività di cui all’art. 39, comma 3, del C.C.N.L.
del comparto scuola, sottoscritto in data 4 agosto 1995, nel cui
ambito vanno coordinati con le altre attività aggiuntive per le
quali è previsto il ricorso al fondo di istituto ai sensi degli
artt. 71 e 72 del C.C.N.L. del comparto scuola;
Premesso che gli interventi
didattici ed educativi integrativi devono essere svolti dai
docenti degli istituti interessati (art. 193 bis, comma 5,
introdotto dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 253/1995, convertito
dalla legge n. 352/1995), concretamente individuati secondo
criteri stabiliti dallo stesso collegio dei docenti;
Premesso che l’ammontare dei
compensi per i predetti interventi, nel caso in cui essi si
configurino come attività aggiuntiva, è fissato in lire 41.000
(quarantunomila) per i docenti laureati e in L. 37.000
(trentasettemila) per i docenti diplomati (tabella D, allegata al
C.C.N.L. del comparto scuola);
Visto il combinato disposto degli
artt. 193 bis, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.
297, introdotto dall’art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 253/1995,
convertito dalla legge n. 352/1995, e dell’art. 2, comma 2, del
medesimo decreto legge, che prevede la definizione, in sede di
contrattazione collettiva nazionale, dei criteri e delle modalità
per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive per i docenti
impegnati negli interventi didattici educativi integrativi:
Le parti convengono di assumere
come criteri e modalità per la gestione e la retribuzione dei
suindicati interventi didattici ed educativi integrativi i
seguenti principi
1. Gli interventi didattici ed
educativi integrativi - deliberati dal collegio dei docenti nei
limiti definiti dal piano di fattibilità approvato dal consiglio
di istituto ai sensi dell’art. 193 bis, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, introdotto dall’art. 2, comma 1, del citato
decreto legge n. 253/1995 convertito dalla legge n. 352/1995 -
danno titolo ai suindicati compensi previsti per le attività
aggiuntive nei seguenti casi:
a) quando gli anzidetti interventi
si svolgano tra la data di inizio delle attività didattiche (1°
settembre) e la data di inizio delle lezioni, fissata dai
Sovrintendenti scolastici regionali ai sensi dell’art. 74, comma
7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (disciplinante
il calendario scolastico) ovvero oltre la data di conclusione
delle lezioni, fissata dal Ministro della Pubblica Istruzione ai
sensi del medesimo art. 74, comma 5;
b) nei giorni di eventuale
interruzione delle lezioni - relativi all’intera durata delle
lezioni stesse o a parte di esse - appositamente individuati
nell’ambito del calendario scolastico, salvo restando l’obbligo di
assicurare almeno 200 giorni di effettive lezioni a tutti gli
alunni. In tali periodi possono altresì essere contestualmente
programmate e realizzate, nei limiti delle risorse disponibili nel
fondo di istituto, iniziative di approfondimento per gli alunni
non destinatari degli interventi didattici ed educativi
integrativi;
c) durante il periodo di
svolgimento delle lezioni quando il docente, sulla base dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, presti un orario di
lezione eccedente l’orario d’obbligo, anche eventualmente nelle
ore pomeridiane;
d) quando il docente presti
l’attività eccedente l’orario d’obbligo in contemporaneità ad
interventi di «approfondimento» negli istituti professionali, di
«progetto» e/o di orientamento contemplati nelle aree allo scopo
eventualmente previste negli ordinamenti scolastici, anche
sperimentali.
2. Gli interventi didattici ed
educativi integrativi di cui al comma 1 non danno titolo ai
suindicati compensi previsti per le attività aggiuntive nei
seguenti casi:
a) quando gli interventi didattici
ed educativi integrativi siano realizzati attraverso una
sospensione nello svolgimento del programma di insegnamento che
non comporti interruzione delle lezioni e presupponga invece lo
svolgimento degli interventi nell’intera classe e con il
coinvolgimento di tutti gli alunni nell’intervento formativo
programmato;
b) quando gli interventi didattici
ed educativi integrativi siano svolti per il completamento
dell’orario di insegnamento, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del
C.C.N.L. del comparto scuola, dai docenti il cui orario di
cattedra sia inferiore a quello settimanale d’obbligo.
L’utilizzazione delle ore di completamento per lo svolgimento dei
predetti interventi didattici ed educativi integrativi può essere
disposta a meno che il piano delle attività di cui all’art. 39,
comma 3, del medesimo C.C.N.L. del comparto scuola non preveda già
la disponibilità dei docenti per l’utilizzo in eventuali
supplenze;
c) quando i predetti interventi
didattici ed educativi integrativi siano svolti nell’ambito
dell’orario di insegnamento, avvalendosi di forme di articolazione
flessibile, su base plurisettimanale, del medesimo orario di
insegnamento, secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti
ai sensi dell’art. 41, comma 5, del C.C.N.L. del comparto scuola.
1. Le attività contemplate dal
presente accordo gravano sul competente capitolo di bilancio dello
stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica
Istruzione, che provvederà a ripartire tra le istituzioni
scolastiche le somme in esso iscritte, mediante ordine di
accreditamento al Provveditore agli studi competente per
territorio.
2. Le Istituzioni scolastiche
amministreranno le risorse finanziarie assegnate attraverso il
proprio bilancio, con la conseguenza che le eventuali economie
realizzate al termine dell’anno finanziario affluiranno
nell’avanzo di Amministrazione accertato al 31 dicembre e potranno
essere prelevate nell’esercizio successivo per essere reimpiegate
per le medesime finalità, sia a titolo di acconto, sia a titolo di
integrazione dei finanziamenti che saranno assegnati nel 1996.
1. A norma del comma 3 dell’art.
51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente
contratto, è sottoposta all’autorizzazione del Ministro della
Pubblica Istruzione.
2. Il contratto decentrato,
diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo l’avvenuta
apposizione del visto e la conseguente registrazione, da parte
della Corte dei Conti, dell’autorizzazione alla sottoscrizione di
cui al comma precedente.
3. Subito dopo l’apposizione del
visto e la registrazione, copia del contratto sarà inviata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed all’A.R.A.N.. |