L'utilizzazione del personale dichiarato inidoneo
per motivi di lavoro
Circolare n. 675/1997
Oggetto:
Contratto collettivo decentrato nazionale concernente criteri di
utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione
per motivi di salute - art. 23 comma 5 del nuovo contratto
collettivo nazionale del personale della scuola
Si trasmette per il seguito di competenza il contratto decentrato
nazionale, sottoscritto il 24 ottobre 1997, concernente le
modifiche dei criteri di utilizzazione del personale dichiarato
inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - art. 23 del Ccnl
scuola.
Con l'occasione si pone in
evidenza, che, tra le modifiche apportate al precedente Cdn del 1º
febbraio1996, c'è l'attribuzione agli uffici scolastici periferici
della competenza a sottoscrivere i contratti di utilizzazione del
personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali.
Peraltro, a far tempo dal
ricevimento della presente circolare, non dovranno più essere
trasmessi agli uffici centrali i contratti di utilizzazione di cui
sopra, rimanendo inteso che gli uffici centrali medesimi
porteranno comunque a termine, con la sottoscrizione del contratto
di utilizzazione, i procedimenti per i quali siano già in possesso
dei relativi atti.
Le Ss.Ll. sono pregate di
riprodurre la presente e il contratto allegato e di trasmetterli
alle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi
territori, comprese le accademie e i conservatori.
CCDN concernente i criteri di utilizzazione del personale
dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute
(art. 23, comma5, CCNL/Scuola)
L'anno 1997,
il giorno 19, il mese di settembre, in Roma, presso il Ministero
della P.I., in sede di negoziazione decentrata a livello
ministeriale,
TRA
la delegazione
di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello
ministeriale
ED
i
rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti
dall'allegato 1 al presente contratto;
VISTO
il contratto
nazionale decentrato firmato in data 1.2.96, concernente i criteri
di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua
funzione per motivi di salute;
RITENUTO
che alla luce
dell'esperienza maturata debbano essere apportate delle modifiche
al suddetto contratto, in particolare per la parte in cui affida
agli uffici dell'Amministrazione centrale la competenza ad
adottare i provvedimenti di utilizzazione nei confronti del
personale appartenente ai ruoli provinciali, anziché ai
Provveditori agli Studi, come preferibile, anche nella prospettiva
della riorganizzazione del Ministero che comporta l'attribuzione
esclusiva agli uffici centrali di compiti di indirizzo,
coordinamento e controllo, trasferendo agli uffici periferici e
alle istituzioni scolastiche le competenze in materia di gestione;
ai sensi del
comma 5 dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale del
personale della scuola del 4.8.95,
VIENE
CONCORDATO
il seguente
contratto nazionale decentrato che modifica e sostituisce il
contratto decentrato di cui in premessa.
Art. 1 -
Criteri generali
1.
Il
personale della scuola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, dichiarato inidoneo allo svolgimento della propria
funzione per accertati motivi di salute, ma idoneo ad altro
proficuo lavoro, può, a domanda, chiedere la modifica
dell'anzidetto contratto al fine di essere collocato fuori ruolo
e/o utilizzato, temporaneamente o permanentemente, in altri
compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e
professionale.
2.
In
relazione a quanto disposto dal successivo art. 5, comma 1, la
domanda può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza
per malattia, purché almeno 6 mesi prima della scadenza dei
periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23 del
C.C.N.L.
3.
L'inidoneità allo svolgimento della funzione per motivi di salute
deve risultare da apposito referto medico prodotto dall'Azienda
Sanitaria Locale territorialmente competente, a seguito di
accertamento medico collegiale richiesto dal competente
Provveditore agli Studi in sede di istruttoria dell'istanza
dell'interessato.
4.
L'autorità sanitaria, oltre a pronunciarsi sull'idoneità fisica o
meno allo svolgimento delle funzioni di istituto, deve altresì
precisare se l'infermità riscontrata sia permanente ovvero
temporanea e se l'interessato sia da considerare idoneo allo
svolgimento di funzioni diverse da quelle d'istituto, con
eventuale esclusione di talune attività ritenute incompatibili con
lo stato di salute del soggetto.
5.
Il
Provveditore agli Studi, acquisito il referto medico collegiale:
a.
qualora
sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o
permanente in altri compiti, in relazione a specifiche esigenze di
servizio, acquisita la documentazione:
§
ove si tratti di personale dirigente della scuola, sottopone
all'ufficio centrale del Ministero (Direzione Generale o
Ispettorato), competente in relazione all'ordine scolastico di
appartenenza dell'interessato, l'intera documentazione, proponendo
i settori e le sedi possibili di utilizzazione;
§
ove si tratti di personale docente, educativo ed A.T.A.
appartenente ai ruoli provinciali, dispone l'utilizzazione;
b.
qualora
non sussistano gli elementi che giustificano detta utilizzazione
in compiti diversi, respinge la domanda di utilizzazione in altri
compiti;
c.
ove ne
ricorrano le condizioni, dispone la risoluzione del rapporto di
lavoro, ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del CCNL.
6.
Nel
caso di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario in
servizio nelle Accademie e nei Conservatori, la proposta
all'Ufficio centrale del Ministero competente (Ispettorato
Istruzione Artistica) è fatta dal Dirigente scolastico competente.
7.
L'organo di vertice preposto all'anzidetto ufficio centrale per il
personale dirigente della scuola o di altro personale appartenente
ai ruoli nazionali, ovvero il Provveditore agli Studi per il
rimanente personale della scuola, individuati il settore, la
scuola o l'ufficio di utilizzazione, predispone un apposito
contratto che regola l'utilizzazione, che deve essere sottoscritto
da parte dell'interessato.
8.
Il
personale è collocato fuori ruolo nel caso in cui l'inidoneità
accertata sia permanente.
9.
L'utilizzazione avviene nell'ambito della provincia di titolarità
dell'interessato.
10.
Il
posto resosi vacante per la dichiarata inidoneità permanente o
temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti.
11.
Il
personale dichiarato temporaneamente inidoneo conserva la
titolarità della propria sede di servizio ed è utilizzato ai sensi
degli artt. 2 e 3 del presente contratto.
Art. 2 -
Criteri per l'utilizzazione del personale dirigente, docente ed
educativo
1.
L'utilizzazione del personale dirigente della scuola è disposta in
compiti collegati alla funzione istituzionale, tenuto conto della
preparazione culturale e professionale acquisita e dei titoli di
studio, di abilitazione e di specializzazione posseduti.
L'utilizzazione è disposta presso gli Uffici ed Enti indicati al
successivo comma 3, previe intese con gli Uffici ed Enti medesimi
e tenendo conto delle richieste dell'interessato.
2.
L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di
norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto, tenuto conto
della preparazione culturale e professionale acquisita
dall'interessato e dei titoli di studio, di abilitazione e di
specializzazione posseduti. Tra i compiti a cui può essere
assegnato il personale insegnante ed educativo si indicano, a
titolo esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto
alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
o
servizio di biblioteca e documentazione;
o
organizzazione di laboratori;
o
supporti didattici ed educativi;
o
attività relative al funzionamento degli organi collegiali e dei
servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata
nell'ambito del progetto d'istituto.
3.
L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta,
tenendo conto delle richieste dell'interessato anche presso altre
istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate
esigenze, presso il Distretto Scolastico, il Consiglio Scolastico
Provinciale, il Provveditorato agli Studi, la Sovrintendenza
Scolastica Regionale, gli Istituti di Ricerca, Sperimentazione e
Aggiornamento Educativi, il Centro Europeo dell'Educazione, la
Biblioteca di Documentazione Pedagogica, o presso gli uffici
centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, qualora siti
nell'ambito della medesima provincia, previe intese con le
istituzioni, uffici ed enti interessati.
Art. 3 -
Criteri per l'utilizzazione del personale A.T.A.
1.
L'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto,
tenuto conto della preparazione culturale e professionale e dei
titoli di studio e culturali posseduti dall'interessato.
L'utilizzazione può essere disposta anche presso altre istituzioni
scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze,
presso gli uffici ed enti individuati nel comma 2 del precedente
art. 2, previe intese con gli Uffici ed Enti medesimi e tenendo
conto delle richieste dell'interessato.
2.
L'utilizzazione può essere disposta:
a.
in
funzioni parziali del profilo d'appartenenza, che siano comunque
coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro del circolo
o istituto qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il
dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni;
b.
in
altro profilo, comunque coerente.
3.
Il
dipendente è comunque collocato fuori ruolo a norma dell'art. 1,
comma 7, del presente contratto nel caso di inidoneità permanente,
anche se si tratti di utilizzazione di personale A.T.A. in
funzioni parziali del profilo di appartenenza.
Art. 4 -
Divieto di utilizzazione presso amministrazioni diverse da quella
della pubblica istruzione
1.
L'utilizzazione del personale dirigente della scuola e del
personale docente, educativo ed A.T.A. non può essere disposta
presso amministrazioni diverse da quella della pubblica
istruzione.
Art. 5 -
Provvedimento di utilizzazione e relativa decorrenza
1.
A norma
dell'art. 3, comma 2, del D.M. 6.4.95, n. 190 (S.O. n. 59 alla
G.U. n. 120 del 25.5.95) e della annessa tabella A), applicativo
della L. 241/90, il contratto che regola l'utilizzazione di cui
all'art 1, comma 6, deve essere stipulato entro 180 giorni dalla
data di ricezione da parte dell'Amministrazione della richiesta
dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce
dell'assenza per malattia di cui all'art. 23 del C.C.N.L. del
personale della scuola.
2.
Il
contratto che regola l'utilizzazione, avendo carattere
modificativo dei contenuti del rapporto, non può avere efficacia
retroattiva.
3.
Il
collocamento fuori ruolo di cui al presente contratto, a norma
dell'art. 518 del D.L.vo 297/94, può essere disposto soltanto nei
riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Art. 6 -
Verifica periodica dello stato di inidoneità
1.
Il
Provveditore agli Studi è tenuto a richiedere l'effettuazione di
periodici controlli medici, utilizzando le strutture del Servizio
Sanitario Nazionale, al fine di accertare il perdurare o meno
delle condizioni che hanno determinato lo stato di inidoneità. Il
personale sottoposto ad accertamento medico legale ha diritto a
farsi assistere da un proprio sanitario di fiducia.
2.
Qualora
venga accertato il venir meno della causa che ha determinato
l'inidoneità, l'interessato è restituito al ruolo originario nella
provincia di precedente titolarità ed è pertanto tenuto a
riprendere il servizio per il quale era stato assunto.
Art. 7 -
Orario di lavoro, rapporto di lavoro e trattamento economico
1.
L'orario di lavoro del personale di cui al presente accordo è di
36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto per
l'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato.
2.
Il
personale utilizzato a norma del presente contratto conserva il
trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza
del corrispondente personale a tempo indeterminato.
3.
Il
personale in questione, se utilizzato presso istituzioni
scolastiche, può accedere al fondo d'istituto di cui all'art. 72
del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, in relazione
allo svolgimento, compatibilmente alle nuove funzioni
attribuitegli, delle attività previste negli artt. 43 e 54 del
medesimo contratto.
4.
Il
personale collocato fuori ruolo, utilizzato ai sensi degli artt. 2
e 3 del presente contratto, ha diritto, a domanda, alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Art. 8 -
Utilizzazione in altra sede
1.
Il
personale già collocato fuori ruolo, utilizzato a norma del
presente contratto, può chiedere di essere destinato a sede di
diversa provincia, qualora sussistano gravi e documentati motivi,
a condizione che presso la sede richiesta vi sia l'effettiva
necessità di utilizzazione.
2.
Nel
caso di più richieste di assegnazione per la stessa sede si tiene
conto, per quanto applicabili, delle disposizioni vigenti in
materia di trasferimenti del personale di corrispondente qualifica
in attività di servizio scolastico.
Art. 9 -
Clausole da inserire nel contratto individuale di lavoro
1.
Le
disposizioni che precedono vanno richiamate nel contratto di
utilizzazione, al fine di rendere edotto il contraente delle
clausole che regolano il nuovo rapporto di servizio.
Art. 10 -
Disposizioni transitorie
1.
II
personale già collocato fuori ruolo alla data di efficacia del
presente contratto resta confermato nella sede di attuale
servizio. Ad esso si applicano le disposizioni del presente
contratto.
Art. 11 -
Disposizioni finali
1.
A norma
del comma 3, dell'art. 51 del D.L.vo 3.2.93, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente
contratto è sottoposta all'autorizzazione del Ministro della
Pubblica Istruzione.
2.
La
materia di cui al presente contratto è oggetto di informazione
secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 3, 4 e 5 del C.C.N.L.
3.
Il
presente contratto diviene efficace e vincolante per le parti dopo
la sottoscrizione definitiva a seguito del visto da parte della
Ragioneria Centrale sul provvedimento ministeriale di
autorizzazione alla sottoscrizione di cui al precedente comma 1.
4.
Subito
dopo la sottoscrizione definitiva, copia del presente contratto
sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Funzione Pubblica - al Ministero del Tesoro e
all'ARAN. |