Permanenza in servizio
a
domanda
C.M. n. 54 del 5 marzo 1991
OGGETTO. Legge
30 luglio 1973 n. 477 art. 15 comma III-
Permanenza in servizio a domanda -Sentenze delta Corte
Costituzionale n. 207 del 9-7-86 (G. U. 1 a
serie speciale n. 38 dell'1-8-86) e n. 444 del
26-9-90 (C.U. la serie speciale n. 41 del 17-10-90).
Il terzo comma
dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, prevedeva che il
beneficio a domanda della permanenza in servizio andava applicato
«fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza
anche al personale che, in servizio all' 1 ottobre 1974, al
compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo di pensione».
Con sentenza n. 207 del
9- 7 -1986 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della citata norma limitatamente alle parole «fino
al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza».
Conseguentemente il
personale scolastico in servizio all'l-10- 74 ha diritto, a
domanda, alla permanenza in servizio entro e non oltre il 70° anno
di età sia nel caso che con la proroga raggiunga o oltrepassi i 15
anni di anzianità utili a pensione sia nel caso che non li
raggiunga. In tale ultima ipotesi il personale interessato
conseguirà il previsto trattamento di quiescenza nella misura più
favorevole.
Con ulteriore e recente
sentenza n. 444 del 26 settembre 1990 la Corte Costituzionale ha
nuovamente preso in esame il terzo comma dell'art, 15 succitato e
ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «nella parte in
cui non consente al personale assunto dopo l'1-10-74, che al
compimento de165° anno di età non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere
in servizio, su richiesta, fino al conseguimento di tale anzianità
minima (e comunque non oltre il 70° anno di età»>.
Per effetto della
cennata sentenza n. 444/90 il personale scolastico assunto dopo
l'1-10-1974, ove lo richieda, ha diritto alla permanenza in
servizio limitatamente, però, al tempo necessario per raggiungere
il minimo di pensione, fermo restando il limite temporale del 70°
anno di età.
A differenza, quindi,
del personale in servizio all' 1-10- 74, i dipendenti del settore
scolastico assunti dopo tale data hanno diritto a chiedere ed
ottenere di rimanere in servizio al solo fine di raggiungere il
minimo di pensione. Ciò comporta che la proroga può essere data
soltanto a chi con la stessa raggiunga i 14 anni, 6 mesi e 1
giorno e che, inoltre, la durata della proroga stessa deve essere
ristretta al tempo necessario per raggiungere la detta anzianità
minima ai fini della pensione in parola.
Ciò posto, codesti
Uffici periferici, in sede di esame delle richieste di
trattenimento in servizio, si atterranno a quanto sopra precede,
in applicazione delle richiamate sentenze della Corte
Costituzionale. Per quanto riguarda infine i ricorsi
giurisdizionali vertenti sulla materia e non ancora definiti,
codesti Uffici vorranno interessare i competenti Uffici
dell'Avvocatura dello Stato per ogni utile valutazione in ordine
ai giudizi cennati.
La presente circolare è stata
concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Dipartimento per la Funzione Pubblica -e con il Ministero del
Tesoro -Ragioneria Generale dello Stato -IGOP.
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