Permanenza in servizio a domanda

C.M. n. 54 del 5 marzo 1991

 

OGGETTO. Legge 30 luglio 1973 n. 477 art. 15 comma III- Permanenza in servizio a domanda -Sentenze delta Corte Costituzionale n. 207 del 9-7-86 (G. U. 1 a serie speciale n. 38 dell'1-8-86) e n. 444 del 26-9-90 (C.U. la serie speciale n. 41 del 17-10-90).

 

Il terzo comma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, prevedeva che il beneficio a domanda della permanenza in servizio andava applicato «fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio all' 1 ottobre 1974, al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo di pensione».

Con sentenza n. 207 del 9- 7 -1986 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma limitatamente alle parole «fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza».

Conseguentemente il personale scolastico in servizio all'l-10- 74 ha diritto, a domanda, alla permanenza in servizio entro e non oltre il 70° anno di età sia nel caso che con la proroga raggiunga o oltrepassi i 15 anni di anzianità utili a pensione sia nel caso che non li raggiunga. In tale ultima ipotesi il personale interessato conseguirà il previsto trattamento di quiescenza nella misura più favorevole.

Con ulteriore e recente sentenza n. 444 del 26 settembre 1990 la Corte Costituzionale ha nuovamente preso in esame il terzo comma dell'art, 15 succitato e ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «nella parte in cui non consente al personale assunto dopo l'1-10-74, che al compimento de165° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio, su richiesta, fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età»>.

Per effetto della cennata sentenza n. 444/90 il personale scolastico assunto dopo l'1-10-1974, ove lo richieda, ha diritto alla permanenza in servizio limitatamente, però, al tempo necessario per raggiungere il minimo di pensione, fermo restando il limite temporale del 70° anno di età.

A differenza, quindi, del personale in servizio all' 1-10- 74, i dipendenti del settore scolastico assunti dopo tale data hanno diritto a chiedere ed ottenere di rimanere in servizio al solo fine di raggiungere il minimo di pensione. Ciò comporta che la proroga può essere data soltanto a chi con la stessa raggiunga i 14 anni, 6 mesi e 1 giorno e che, inoltre, la durata della proroga stessa deve essere ristretta al tempo necessario per raggiungere la detta anzianità minima ai fini della pensione in parola.

Ciò posto, codesti Uffici periferici, in sede di esame delle richieste di trattenimento in servizio, si atterranno a quanto sopra precede, in applicazione delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale. Per quanto riguarda infine i ricorsi giurisdizionali vertenti sulla materia e non ancora definiti, codesti Uffici vorranno interessare i competenti Uffici dell'Avvocatura dello Stato per ogni utile valutazione in ordine ai giudizi cennati.

La presente circolare è stata concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Funzione Pubblica -e con il Ministero del Tesoro -Ragioneria Generale dello Stato -IGOP.

Il Ministro

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