Nota 30 gennaio 1981, n. 79
Oggetto: Assemblee studentesche: oneri
finanziari per utilizzazione di locali esterni alla scuola
Si comunica che, come stabilito nell'ultimo
comma del par. XI della C.M. n. 312/1979, allorché le assemblee
studentesche si svolgano al di fuori dei locali scolastici, i
docenti non hanno l'obbligo di accompagnare gli alunni in tali
locali. Ciò perché le assemblee studentesche interrompono la
normale attività didattica e le famiglie devono essere
obbligatoriamente preavvisate circa la data e i locali
dell'assemblea.
Circolare
Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312
Prot. n. 3856
Oggetto: Assemblee studentesche nella scuola
secondaria superiore ed artistica
Introduzione
Continuano a pervenire, da parte dei
Provveditorati agli studi e da singole scuole, quesiti relativi
alle modalità di attuazione del diritto di assemblea riconosciuto
agli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
La materia, come è noto, potrà formare oggetto
di approfondito esame nel corso della conferenza nazionale dalla
quale scaturiranno le eventuali modificazioni all'attuale
ordinamento legislativo degli organi collegiali. Per intanto, non
vi è motivo perché le vigenti norme non siano pienamente
osservate.
Allo scopo, quindi, di dare risposta, con un
unico atto, ai vari quesiti e di realizzare la necessaria unità di
indirizzo nella materia in perfetta armonia e coerenza con
l'attuale legislazione, si forniscono i chiarimenti che seguono.
I.- Diritto di assemblea
E' regolato dall'art. 42 del D.P.R. n.
416/1974. La norma afferma il diritto degli studenti di riunirsi
in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà
discrezionale del preside o di altri organi. L'esercizio di tale
diritto è tuttavia vincolato all'osservanza delle modalità
stabilite dagli artt. 43 e 44 dello stesso decreto.
II.- Oggetto del dibattito nell'assemblea di
istituto
L'assemblea studentesca di istituto può
riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia
all'approfondimento dei problemi della società (art. 43 del D.P.R.
n. 416/1974).
Tale approfondimento, però, deve svolgersi,
come dice testualmente la norma "in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti" e non per altre finalità.
Altro limite all'oggetto del dibattito è
rappresentato dal rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
penale, con la conseguente esclusione di ogni argomento che possa
costituire configurazione di reato.
III.- Convocazione - ordine del giorno e
data dell'assemblea di istituto - preavviso alle famiglie
L'assemblea di istituto è convocata su
richiesta della maggioranza del comitato studentesco -
espressione, quest'ultimo, dei rappresentanti degli studenti nei
consigli di classe (art. 43) - o del 10% degli studenti (art. 44):
il preside è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione
presenti i requisiti di legittimità prescritti dalla Legge, cioè
che sia sottoscritta dalla maggioranza (la metà più uno) del
comitato studentesco previsto dall'art. 43 o da almeno il 10%
degli studenti. Si chiariscono che nei casi in cui non esista il
comitato studentesco la richiesta deve pervenire soltanto da
almeno il 10% degli studenti, mentre, nell'ipotesi in cui sia
stato costituito il comitato studentesco, la richiesta può essere
fatta sia dalla maggioranza del comitato stesso sia da almeno il
10% degli studenti.
La raccolta di firma per la convocazione
dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli
studenti.
L'ordine del giorno e la data dell'assemblea
devono essere preventivamente presentati al preside.
La preventiva comunicazione al preside della
data dell'assemblea risponde all'esigenza di coordinamento tra
tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento che
spetta al preside (art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417).
Pertanto, in presenza di circostanze obiettive (es.: uso dei
locali scolastici, in cui dovrebbe svolgersi l'assemblea
studentesca, per la stessa data, da parte di altri organismi) sarà
concordata una diversa data dell'assemblea studentesca.
La convocazione dell'assemblea deve essere
disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua
effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola
sia degli studenti.
Il preside, dopo aver provveduto, in rapporto
all'ordine del giorno dell'assemblea, alle verifiche circa la
rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge,
provvede ad apporre in calce al documento ricevuto, contenente il
predetto ordine del giorno, la dicitura "visto il preside" seguita
dalla propria firma autografa e dalla data di apposizione del
visto e trattiene agli atti copia del documento. Il documento
stesso, munito del visto del Preside a certificazione della
legittimità della convocazione dell'assemblea e del relativo
ordine del giorno, è affisso, a cura del preside stesso, all'albo
della scuola.
Il Preside preavviserà le famiglie degli
studenti della data e dei locali in cui si terrà l'assemblea.
IV.- Numero delle assemblee di istituto
L'art. 43 del D.P.R. n. 416/1974 è
sufficientemente chiaro in materia e non può pertanto essere
interpretato diversamente da ciò che stabilisce.
L'assemblea di istituto nei locali scolastici
può avere luogo quando si svolge durante le ore di lezione - una
volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata.
Ne consegue:
a) che non può essere tenuta durante le ore di
lezione più di un'assemblea di istituto al mese, con la implicita
impossibilità di tenere più assemblee mensili, anche se di durata
- ciascuna - inferiore alle ore di lezione della giornata: non è
cioè, consentito di frazionare il numero delle assemblee di
istituto fino al raggiungimento delle complessive ore di una
giornata di lezione;
b) non è consentito utilizzare nel mese o nei
mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate ai fini di
assemblea nel corrispondente mese.
E' inoltre consentita un'altra assemblea
mensile di istituto, nei locali scolastici, ma fuori dell'orario
delle lezioni: la realizzazione di tale assemblea è subordinata
alla disponibilità dei locali.
La durata dell'assemblea va concordata con il
preside in rapporto alle ore di disponibilità dei locali.
Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese
conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello
previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla
annuale circolare sul calendario scolastico.
V.- Partecipazione di esperti alle assemblee
di istituto
L'art. 43 del D.P.R. n. 416/1974 consente che
alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni
partecipino, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali,
artistici e scientifici sempre, come detta lo stesso articolo, per
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in
funzione culturale e civile degli studenti.
I nominativi degli esperti devono essere
indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del
giorno, cioè preventivamente; ciò comporta:
a) che devono essere considerati legittimati a
invitare gli esperti i promotori dell'assemblea, cioè, a norma
dell'art. 44, il comitato studentesco o almeno il 10% degli
studenti;
b) che detta partecipazione non può essere
deliberata nel corso dell'assemblea.
La partecipazione degli esperti deve essere
autorizzata dal consiglio di istituto: sarà cura del preside
richiedere tempestivamente la convocazione del consiglio. Il
consiglio di istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con
deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori
dell'assemblea debbono conoscere le motivazioni del diniego. Non
possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4
assemblee all'anno (art. 43, comma 5).
VI.- Svolgimento dell'assemblea di istituto
1) Regolamento dell'assemblea
L'art. 44 stabilisce che l'assemblea di
istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento:
la formulazione della Legge porta a considerare come obbligatoria
da parte dell'assemblea, l'approvazione del proprio regolamento:
per esigenze funzionali, appare necessario che il regolamento sia
approvato nella prima assemblea dell'anno. Il regolamento può
successivamente essere modificato; o confermato, o sostituito con
altro regolamento.
Il regolamento deve essere inviato in visione
al consiglio di istituto: tale formalità - che costituisce
adempimento obbligatorio - non implica però che l'efficacia del
regolamento sia subordinata ad approvazione e convalida del
regolamento stesso da parte del consiglio di istituto. Il
consiglio, tuttavia, ha ovviamente facoltà di esprimere le proprie
eventuali richieste di modificazione o di integrazione.
L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve
essere assicurato dal comitato studentesco (se costituito) o dal
presidente eletto dall'assemblea stessa: sul piano pratico, in
caso di esistenza del comitato, spetta comunque all'assemblea
decidere se i lavori dell'assemblea stessa debbono essere regolati
dal comitato o da un presidente eletto.
Infine, è da notare che è lasciato alla libera
scelta dell'assemblea decidere se il presidente di quest'ultima
debba essere eletto di volta in volta o resti in carica per un
periodo più prolungato.
2) Presenza all'assemblea di istituto del
preside e degli insegnanti.
L'art. 43 - ultimo comma - del D.P.R. 416
stabilisce che all'assemblea di istituto (o di classe) possono
assistere il preside, o un suo delegato, e gli insegnanti che lo
desiderino.
Si ritiene opportuno precisare che né il
regolamento interno dell'istituto né alcuna deliberazione del
consiglio di istituto possono limitare il diritto del preside e
degli insegnanti di assistere all'assemblea: né tale divieto può
essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca.
VII.- Responsabilità e poteri di intervento
del preside
Il preside ha potere di intervento nei casi di
violazione del regolamento o di constatata impossibilità di
ordinato svolgimento dell'assemblea (art. 44 ultimo comma D.P.R.
416).
Qualora l'assemblea non abbia provveduto a
darsi il prescritto regolamento, l'intervento del preside è da
ritenersi esercitabile egualmente, sia nella fase che precede la
convocazione dell'assemblea sia durante lo svolgimento della
stessa, nell'eventualità in cui non siano stati rispettati i
diritti fondamentali degli studenti (es.: raccolta di firma che
non abbia rispettato la libertà di decisione dei singoli
studenti).
L'intervento del preside nella fase di
svolgimento dell'assemblea è da riferirsi alla constatata
impossibilità di ordinato svolgimento di quest'ultima, oltre che
all'eventualità di impedimento dell'esercizio democratico dei
diritti dei partecipanti (che dovrebbe essere assicurato dal
regolamento dell'assemblea e che, pertanto, va garantito anche in
mancanza di tale regolamento). L'intervento del preside durante lo
svolgimento dell'assemblea deve tuttavia essere attuato soltanto
quando i normali organi preposti all'ordinato svolgimento
dell'assemblea (presidente, o comitato studentesco) non siano
manifestatamente in grado di provvedere in proposito.
In merito al potere di intervento del preside
durante lo svolgimento dell'assemblea, si fa presente, non
sussistendo obbligo per il preside di essere presente
all'assemblea che il preside stesso è tenuto ad intervenire
quando, in qualsiasi modo, venga a conoscenza che ricorrano gli
estremi previsti dalla Legge per un suo intervento.
Come si è già chiarito precedentemente (v.
paragrafo III) le finalità dell'assemblea sono stabilite dalla
Legge (art. 43, comma 1, D.P.R. 416). Il preside, ricevuto
l'ordine del giorno dell'assemblea, verificherà che esso risponda
alle finalità previste dalla Legge; inoltre verificherà che
sussistano i requisiti di legittimità della richiesta di
convocazione, come da paragrafo III della presente circolare.
VIII.- Articolazione dell'assemblea di
istituto in assemblee di classi parallele
L'art. 43 del D.P.R. 416 prevede che, in
relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali,
l'assemblea di istituto possa articolarsi in assemblea di classi
parallele.
La richiesta di articolare l'assemblea di
istituto in assemblea di classi parallele deve essere presentata
contestualmente alla presentazione, al preside, dell'ordine del
giorno e della data dell'assemblea: l'articolazione dell'assemblea
in classi parallele, infatti, non è un tipo diverso di assemblea
che si aggiunga a quella di istituto, ma è una diversa forma di
svolgimento di quest'ultima con la conseguente applicabilità delle
stesse norme di Legge che si riferiscono all'assemblea di istituto
e che vengono chiarite con la presente circolare.
IX.- Assemblee studentesche di classe
L'assemblea di classe, prevista dall'art. 43
del D.P.R. 416, può avere luogo:
- una volta al mese, se l'assemblea si svolga
durante le ore di lezione, nel limite di due ore di lezione di una
giornata;
- per una seconda volta al mese, quando si
svolge al di fuori dell'orario di lezione, subordinatamente alla
disponibilità di locali.
L'assemblea di classe non può essere tenuta
sempre nello stesso giorno della settimana né può avere luogo nel
mese conclusivo delle lezioni.
Pur nell'assenza di una specifica normativa
legislativa, è da ritenersi compresa nelle normali facoltà
dell'assemblea quella di eleggere un proprio presidente e di darsi
un proprio regolamento.
La Legge non stabilisce quale sia l'organo che
debba procedere alla convocazione dell'assemblea di classe, a
differenza di quanto, invece, è previsto, per l'assemblea di
istituto. E', pertanto, da ritenersi che il legislatore abbia
inteso lasciare direttamente agli studenti la definizione dei modi
di convocazione (ad esempio, attraverso un proprio comitato).
In rapporto alla prevista sospensione delle
lezioni (due ore) è necessario che la data dell'assemblea sia
preventivamente comunicata al preside, unitamente all'ordine del
giorno.
Si applica anche all'assemblea di classe il
disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 del D.P.R. 416 relativo al
diritto del preside - o di un suo delegato - e degli insegnanti di
assistere all'assemblea. Si rinvia, in materia, alle istruzioni
contenute nel precedente paragrafo VI, n. 2 relativamente
all'assemblea di istituto.
Per l'assemblea mensile da tenersi nei locali
dell'istituto fuori dell'orario delle lezioni vale quanto già
precisato per l'assemblea di istituto (v. paragrafo IV).
Circa il potere di intervento del preside, vale
quanto già chiarito a proposito dell'assemblea di istituto.
X.- Attività di ricerca, di seminario, di
lavoro di gruppo
L'art. 43 - penultimo comma - prevede che le
ore destinate alle assemblee - di classe e di istituto - possano
essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di
seminario e per lavori di gruppo.
E' opportuno rilevare che la scelta circa
l'utilizzazione di tali ore (se per le assemblee o per le attività
qui in esame o per lavori di gruppo) spetta agli studenti.
Anche l'organizzazione di tali attività o dei
lavori di gruppo spetta agli studenti.
Il preside agevolerà l'organizzazione delle
attività di ricerca, di seminario e dei lavori di gruppo ponendo a
disposizione degli studenti, secondo le disponibilità
dell'istituto, locali e materiale.
Anche per le attività e i lavori di gruppo in
esame, in quanto sostitutivi delle assemblee, vale, per ciò che
riguarda il potere di intervento del preside, quanto già precisato
per l'assemblea di istituto; lo stesso si dica per il diritto
degli insegnanti e del preside - o di un suo delegato - di
assistervi.
XI.- Locali per le assemblee studentesche di
istituto diversi da quelli scolastici
Alcune scuole non dispongono, per le assemblee
di istituto, di locali sufficientemente capienti.
In tali ipotesi - e sempreché gli studenti non
intendano svolgere assemblee per classi parallele - potranno
essere utilizzati, previ accordi tra gli istituti interessati, i
locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione
dal Comune o dalla Provincia, senza alcun onere a carico del
bilancio della scuola.
Relativamente ai locali di cui altre scuole
consentono l'uso, si fa presente che in materia deve essere
osservato il principio generale stabilito dall'art. 12, comma 3,
della Legge 4 agosto 1977 n. 517. Pertanto, previa deliberazione
del competente consiglio di istituto, svincolata dai criteri
generali stabiliti dai consigli scolastici distrettuali o
provinciali (trattandosi di fattispecie non rientrante nella
previsione dei primi due commi del citato art. 12)
l'autorizzazione sarà comunicata dal preside della scuola che
dispone dei locali al preside della scuola che deve tenere
l'assemblea studentesca. L'autorizzazione deve contestualmente
contenere le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in
ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del
patrimonio.
Le responsabilità e i poteri di intervento del
preside, previsti dalle disposizioni di Legge in rapporto allo
svolgimento dell'assemblea studentesca sono ovviamente da
riferirsi al preside della scuola di appartenenza degli studenti
che si riuniscono in assemblea.
In relazione al previsto obbligo di preavvisare
le famiglie circa la data e i locali dell'assemblea (v. paragrafo,
III della presente circolare) si chiarisce che non sussiste
obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti.
XII.- Comitato studentesco
Il comitato studentesco di istituto, previsto
quale organo eventuale dall'art. 43 del D.P.R. 416, è espressione
dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Oltre ai compiti espressamente previsti dalla
Legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto,
funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti
eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di istituto e
dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Non sono però applicabili a tale comitato le
particolari agevolazioni che la Legge prevede per le assemblee
studentesche di classe o di istituto: cioè la possibilità di
svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni e
di organizzare dibattiti con la partecipazione di esperti.
Tuttavia, e compatibilmente con la
disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della
scuola, il preside, previa deliberazione di carattere generale del
consiglio di istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso
di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco,
da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.
XIII.- Cessazione di efficacia di istruzioni
precedenti
La presente circolare sostituisce tutte le
disposizioni impartite precedentemente in relazione a quesiti
singoli di volta in volta prospettati al Ministero. |