Oggetto: Artt. 19, 21, 23, 24, 27, 28, 51 e 71 del CCNL del personale del comparto Scuola (Sottoscrizione 4 agosto 1995) - Perplessità interpretative
Le organizzazioni sindacali in indirizzo hanno avuto modo di rappresentare allo scrivente Gabinetto la sussistenza a livello territoriale di taluni casi di divergenze interpretative in ordine a clausole del recente CCNL per il comparto scuola (Sottoscrizione 4 agosto 1995).
Secondo quanto segnalato, costituiscono particolarmente oggetto di perplessità le disposizioni che regolano le seguenti materie:
Com'è noto, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 19 del C.C.N.L., il periodo di ferie retribuite dei dipendenti di cui trattasi va computato non più ad un anno solare ma ad anno scolastico.
In mancanza di apposite disposizioni per la disciplina della fase transitoria, è da ritenersi, in analogia a quanto transitoriamente stabilito dall'art. 23 ultimo comma, del C.C.N.L. con riguardo alle assenze per malattia, che il nuovo regime si applica solo al periodo di ferie successivo alla data di stipulazione del contratto, vale a dire con riferimento all'arco temporale 1 settembre 1995-31 agosto 1996.
Le ferie effettuate in precedenza non dovranno quindi essere prese in considerazione ed i dipendenti in parola, qualora già in servizio nel corso dell'anno 1995, a decorrere dalla predetta data dell'1 settembre dello stesso anno e fino al 31 agosto 1996, hanno diritto, giusto quanto previsto dal predetto art. 19, comma 2, del C.C.N.L., ad un periodo annuale di ferie di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 937/1977.
Al riguardo, si esprime l'avviso che i permessi in questione vanno richiesti all'organo competente a concederli (Capo d'istituto per il personale docente ed ATA, Provveditore agli Studi per i Capi d'istituto) con apposita domanda motivata, e debitamente documentata, con specificazione dei relativi giorni di fruizione. Ovviamente, in caso di oggettive difficoltà, la documentazione può essere acquisita anche successivamente.
La concessione del permesso va comunicata tempestivamente all'interessato e formalizzata con atto dell'organo competente.
Relativamente alla questione sub lett. a), si fa presente che, con nota illustrativa 27 luglio 1995, prot. n. 2870 l'ARAN ha avuto modo di esplicitare quanto segue: "l'art. 21, comma 10, del CCNL (per il comparto Ministeri) abilita ... l'Amministrazione a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente fin dal primo giorno di assenza, controllo che l'Amministrazione stessa svolgerà sulla base delle proprie esigenze funzionali e organizzative.
Poiché la disposizione contenuta nel menzionato art. 21, comma 10, del CCNLdel comparto Ministeri è del tutto analoga a quella di cui all'art. 23, comma 11 del CCNL (Sottoscrizione 4 agosto 1995) relativo al comparto Scuola, l'orientamento come sopra manifestato dall'ARAN è da ritenersi valido anche con riguardo alle assenze per malattia del personale scolastico.
Circa la problematica sub precedente lett. b), si riporta qui di seguito quanto precisato in proposito dalla summenzionata Agenzia per la Rappresentanza Negoziale con foglio prot. n. 11/2 del 15 febbraio 1996: "Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero.
Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia".
Tale orientamento, espresso dall'ARAN con riguardo ai dipendenti del comparto Ministeri è da ritenersi valido anche in relazione alle assenze per i suddetti motivi del personale del comparto Scuola. Ovviamente, nel caso di fruizione del trattamento ex art. 23 del CCNL, il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio.
Relativamente infine al punto sub lett. c). si ritiene che, salvo eventuali successive disposizioni in ordine alle categorie di provvedimenti da sottoporre al controllo preventivo di Ragioneria, debbano continuare ad essere sottoposti al controllo preventivo di Ragioneria, debbano continuare ad essere sottoposti al controllo di cui trattasi solo gli atti concessivi di periodi di assenza dal servizio che comportino riduzioni del trattamento economico spettante al dipendente.
Al riguardo, si rappresenta come in tale espressione debba ricomprendersi, ad avviso dello scrivente, qualunque situazione meritevole di apprezzamento e di tutela in quanto attinente al miglioramento ed ampliamento, anche in relazione all'attività d'istituto, della preparazione professionale del dipendente.
L'art. 28, comma 11, del CCNL del comparto scuola prevede che il personale docente possa usufruire di cinque giorni, nel corso dell'anno scolastico, per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate dall'Amministrazione con l'esonero dal servizio, previa sostituzione ai sensi della disciplina vigente.
Si rileva al riguardo che l'art. 82 del medesimo CCNL ha disapplicato l'art. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 che, al comma 1, vincolava espressamente l'esonero per la partecipazione alle attività di aggiornamento alla possibilità di sostituire personale esonerato con personale in servizio. Con particolare riferimento ai docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria, si richiama l'attenzione sull'attuale vigenza del disposto di cui all'art. 14, comma 12, del predetto D.P.R. e sulla C.M. 23 settembre 1989, n. 266. Quest'ultima prevede, in via residuale, l'attribuzione di "supplenze temporanee" quando non sia possibile alcuna altra forma di sostituzione tra quelle indicate nella circolare medesima.
Si evidenzia tuttavia al riguardo la necessità che l'esonero con sostituzione sia specificamente autorizzato dal Capo d'istituto sulla base dei criteri fissati in materia dalla contrattazione decentrata provinciale di cui all'art. 5, comma 5, lettera d) del CCNL del comparto scuola e di quelli stabiliti a livello di istituto e resi noti ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e) del medesimo CCNL nonché delle risorse disponibili per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
In proposito, si fa presente che, in assenza di specifiche modifiche del quadro normativo concernente gli oneri in materia di istruzione (compresi quelli trasferiti agli enti locali dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), resta attribuito agli enti medesimi, per quanto riguarda i servizi di refezione scolastica, l'onere di provvedere al confezionamento dei pasti, all'eventuale trasporto degli stessi e alla somministrazione agli alunni, attraverso proprio personale o comunque mediante le forme di gestione eventualmente attivate.
E' del tutto evidente che il collaboratore scolastico statale, invece, è tenuto a prestare, quale supporto alle attività indicate, la propria opera nei limiti generali posti dal profilo professionale nonché nell'ambito delle competenze statali in ordine alle singole attività scolastiche.
Pertanto, non potendo i compiti di "supporto alle attività amministrative, scolastiche e di mensa" comprendere prestazioni spettanti ad altro personale o ad altre amministrazioni, le competenze proprie del collaboratore scolastico statale, rilevabili dal relativo profilo professionale, non possono che consistere, ad avviso dello scrivente in mansioni connesse con l'accompagnamento degli alunni, la sorveglianza, l'assistenza agli alunni portatori di handicap, nonché la pulizia dei locali scolastici adibiti a mensa quando questa sia ubicata nell'edificio scolastico.
Al riguardo, si rammenta che appositi chiarimenti sono stati già forniti con le CC.MM. n. 370 del 15 dicembre 1995 n. 76 del 2 febbraio 1996 e n. 124 del 29 febbraio 96, nel senso che in base a quanto disposto dall'art. 71 del CCNL le istituzioni scolastiche sono in grado di conoscere, già prima dell'assegnazione dei fondi, l'entità degli stanziamenti per il finanziamento del fondo d'istituto, utilizzando i parametri previsti dalle lettere C1 e C2 del medesimo art. 71 e cioè: moltiplicando lire 1.000 per allievo e per il numero delle ore settimanali di lezione previste dall'ordinamento per le singole classi e lire 240.000 per ciascuna unità di personale risultante dall'organico di istituto.
La certificazione delle ore di effettiva frequenza delle iniziative di formazione e aggiornamento deve essere attestata dal direttore del corso, qualora tale figura sia prevista dal decreto istitutivo dell'iniziativa, ovvero, per le attività che si svolgono nella singola scuola, dal Capo di istituto.
Considerato che l'art. 27 del CCNL del comparto scuola prevede tra i requisiti per la progressione ordinaria di carriera esclusivamente la partecipazione alle iniziative di aggiornamento e di formazione per un determinato numero di ore, non assume a tale fine alcun rilievo l'eventuale superamento di prove di verifica, ove contemplate dall'iniziativa medesima.
Il comma 2, ultimo periodo, dell'art. 27 del CCNL stabilisce che i periodi trascorsi nello svolgimento di compiti diversi da quelli di istituto, per i quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo, sono considerati utili di per sé ai fini della progressione professionale. Ne discende che, in proporzione alla durata dei periodi trascorsi nelle posizioni di cui trattasi, non sono tenuti a partecipare all'attività di formazione, ai fini della progressione di carriera, coloro che si trovino nelle posizioni medesime, quali ad esempio il personale che fruisce di esonero sindacale, il personale utilizzato in compiti connessi con la scuola, di cui all'art. 456 del D.Lvo n. 297/1994, il personale esonerato dall'insegnamento per lo svolgimento di incarichi temporanei previsti dall'art. 453 del D.L.vo 297/94, il personale collocato fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 626 del D.Lvo n. 297/94, il personale comandato presso gli IRRSAE, il CEDE e la BDP, a norma dell'art. 294 del D.Lvo n. 297/1994, il personale collocato fuori ruolo perché dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, di cui all'art. 23, comma 5, del CCNL.
Detto personale può comunque chiedere di partecipare alle iniziative di aggiornamento e di formazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 7 della C.M. n. 376 del 23 dicembre 1995.
Il personale direttivo ha titolo al compenso aggiuntivo previsto dalla tabella D/1, allegata al CCNL del comparto Scuola, per la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento che si svolgano in aggiunta all'orario di servizio settimanale (art. 33 CCNL comparto scuola).
Le modalità di tale partecipazione - in aggiunta all'orario d'obbligo o con esonero dalle normali attività di istituto sono determinate sulla base dei criteri definiti nella contrattazione decentrata di cui all'art. 5, comma 4, lettera e) e comma 5, lettera d) del CCNL del comparto scuola.
In relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 13 del CCNL del comparto scuola, si rileva che la partecipazione alle iniziative di aggiornamento da parte del personale A.T.A. avviene nel limite delle 20 ore annue e nell'ambito dell'orario di lavoro. Qualora tali attività avvengano al di fuori dell'orario di servizio, il personale ha diritto al recupero delle ore effettuate oltre l'orario di lavoro.
Qualora, ai fini dell'attuazione dei profili professionali, sia necessaria la partecipazione ad attività di formazione oltre le 20 ore annue, il personale ha titolo al compenso per attività aggiuntive o al recupero delle ore effettuate.
Si richiama anche per tale personale la necessità che l'autorizzazione del Capo di istituto venga adottata nell'ambito dei criteri definiti nella contrattazione decentrata a livello provinciale di cui all'art. 5, comma 5, lettera d) del CCNL del comparto scuola.
La presente circolare è stata concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.