Circolare
Ministeriale 8 novembre 1999, n. 265
Prot. n. 1088/N1199
Oggetto: Valutabilità, ai fini
dei trattamento di quiescenza e di previdenza, del periodo di
congedo straordinario richiesto per la frequenza dei corsi di
dottorato di ricerca. Applicazione dell'art. 2 della Legge
13.8.1984 n. 476
Per dovuta conoscenza delle
SS.L.L., si rimette copia della nota 22 ottobre 1999 n. 1181 con
la quale l'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali -
Ufficio 1 - Normativa AA.GG. - ha fatto conoscere il proprio
avviso in ordine alla problematica indicata in oggetto.
Alla luce dei contenuto della
suddetta nota, si deve ritenere superato quanto disposto con la
C.M. n. 183 prot. 13451A/3 del 7 giugno 1985.
Nota INPDAP 22 ottobre 1999
Prot. n. 1181
Oggetto:
Valutabilità ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza
del periodo di congedo straordinario richiesto per la frequenza
dei corsi di dottorato di ricerca. Applicazione dell'art 2 della
Legge 13/8/84 n. 476
La Legge 13/8/84 n. 476,
contenente norme in materia di borse di studio e dottorato di
ricerca nelle Università, - (i cui relativi corsi sono stati
istituiti con il D.P.R.382) - prevede all'art. 2, comma 1, che il
pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è
collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2
dello stesso art. 2 della Legge 476/84.
A tal proposito, la ex Direzione
Generale degli Istituti di Previdenza, con nota di servizio della
Div. III n. 146 del 7/1/87, ha stabilito che il proprio personale,
iscritto alle Casse Pensioni (attualmente gestite dall'Inpdap),
posto in congedo straordinario senza assegni, perché ammesso al
corso di dottorato di ricerca, mantiene ai sensi dell'art 2 della
Legge 476/84, l'iscrizione previdenziale alle Casse stesse, con
versamento dei contributi riferiti alla quota dell'Ente e
personale a totale carico dell'Ente e rapportati alla retribuzione
annua contributiva goduta dal dipendente al momento della
concessione del congedo straordinario. Il versamento contributivo
va effettuato con le modalità previste dall'art. 24 del R.D.L. n.
680.
Pertanto, questo. Istituto ha
sempre riconosciuto la sussistenza dell'obbligo del versamento
contributivo per tali periodi di aspettativa e, conseguentemente
ha ritenuto utili, e quindi computabili ai fini dei trattamento di
quiescenza e di previdenza, i periodi di congedo straordinario
richiesti ed utilizzati per la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca.
Si ritiene opportuno citare anche
la circolare del Servizio Ispettivo prot. n.2627 del 19/11/87
della ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, che nel
diramare le procedure per la compilazione degli elenchi generali
dei contributi previdenziali dovuti alle Casse Pensioni, ha
ribadito che il personale iscritto alle predette Casse posto in
congedo straordinario senza assegni perché ammesso al corso di
dottorato di ricerca, mantiene, ai sensi dell'art. 2 della L.
476/84, la iscrizione alle Casse stesse.
Analoga possibilità è concessa
anche ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio,
concesse dalle Università e Istituti di Istruzione Universitari,
ai sensi della Legge 30/11/89 n. 398. Il conferimento delle borse
di studio universitarie, che hanno durata biennale non
rinnovabile, è previsto per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di
dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca
post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.
Pertanto, per gli iscritti a
questo Istituto, che fruiscano delle borse di studio, è estesa la
possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi al
corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della L. 476/84. Il
periodo di congedo straordinario è utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza, come dettato dall'art. 6, comma 7 della Legge 30/11/89
n. 398.
L'orientamento fin qui tenuto da
questo Istituto, trova giustificazione e fondamento, nella
locuzione "è utile", che il legislatore utilizza nell'art 2 della
Legge 476/84. A parere di questo Ufficio, il disposto normativo,
non suscita perplessità interpretative in merito all'applicazione
degli articoli in esso contenuti.
Pertanto, si ritiene, che le
procedure utilizzate dalle nostre Divisioni operative, e le
relative operazioni previdenziali connesse, nei casi di personale
dipendente, collocato in aspettativa, ed ammesso al dottorato di
ricerca o vincitore di borsa di studio, siano conformi alle
previsioni normative delle Leggi n. 476/84 e n. 398/87.
L'atteggiamento tenuto sin qui
dall'Istituto nei confronti dei propri iscritti viene oggi
avvalorato da una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, su ricorso di un dipendente di ruolo
del Ministero della Pubblica Istruzione. Il citato TAR ha ritenuto
fondato il ricorso, accogliendo la richiesta del dipendente, e
contestualmente ha disposto l'obbligo per l'Amministrazione
Scolastica di regolarizzare la posizione assicurativa e
previdenziale, mediante versamento dei contributi omessi, per il
periodo di durata del corso di dottorato di ricerca, svolto dal
ricorrente in qualità di pubblico dipendente.
Si precisa altresì, che le
attuali disposizioni in materia di riscatto introdotte con il
Decreto Legislativo 30/4/97 n. 184, hanno reso riscattabile il
diploma di dottorato di ricerca, nelle ipotesi in cui il relativo
corso di studio non sia coperto da contribuzione e quindi
altrimenti non valutabile, e pertanto riguarda coloro i quali
abbiano svolto tali corsi al di fuori del rapporto di lavoro.
Considerato che con la Legge
335/95 è stata istituita presso l'Inpdap la gestione separata dei
trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, è necessario
che le Amministrazioni adottino un comportamento uniforme in
materia di trattamenti di previdenza e quiescenza, attenendosi
alle disposizioni di massima dettate dall'Istituto. |