Circolare ministeriale n. 132 del 29 aprile 1992
prot. n. 16888/740/MS
Personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli Uffici
elettorali.
Legge 29 gennaio 1992, n. 69
Sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio
1992 è stata pubblicata la legge 29 gennaio 1992, n. 69, il cui
art. 1 - comma 1 - sancisce:
"Il
comma 2 dell'art. 119 del Testo Unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va
inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso
art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote
retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile,
ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non
lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle
operazioni elettorali".
Circa l'applicazione della surriportata disposizione al personale
dipendente statale lo scrivente ha chiesto chiarimenti al
Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP -,
il quale, con telegramma n. 122748 del 3 aprile 1992, ha precisato
quanto segue:
"Codesto Ministero ha chiesto di conoscere modalità applicative
articolo 1 legge 29 gennaio 1992, numero 69, recante
interpretazione autentica, comma 2, articolo 119, D.P.R. 30 marzo
1957, numero 361, come sostituito da articolo 11 legge 21 marzo
1990, numero 53, secondo cui per lavoratori impegnati in
operazioni elettorali est previsto pagamento specifiche quote
retributive ovvero riposo compensativo per giorni festivi aut non
lavorativi compresi in periodo svolgimento suddette operazioni.
Proposito, premesso che previgente normativa aveva dato adito at
dubbi interpretativi ambito settore privato, ritienesi che per
quanto riguarda dipendenti civili Stato sia tuttora valida, et ciò
anche in presenza nuova normativa recata da citata legge numero
69, circolare Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento
Funzione Pubblica 8 maggio 1990 numero 50.556/10.0.235 che prevede
sia per domenica sia per sabato, caso articolazione orario di
servizio settimanale su cinque giorni, diritto at riposo
compensativo con esclusione, pertanto, possibilità opzione per
pagamento quote retributive attesa fra altro mancata previsione
conseguente onere aggiuntivo". |