Le visite specialistiche e i motivi di salute
L’articolo 32 della Costituzione estende il concetto di salute
dall’individuo all’interesse collettivo: «salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività», pertanto, i motivi di salute non si
identificano solo con un'infermità in atto, ma anche agli
esami ed accertamenti prescritti dal medico di fiducia la
cui effettuazione non si concilia con l'integrale prestazione
lavorativa.
Le
assenze dal servizio necessarie a tal fine si giustificano
anch'esse per malattia, purché documentate, sia prima che
dopo, ed entro i limiti del necessario.
La
Circolare Ministeriale n. 301 del 27.6.1996, a chiarimento dei
dubbi sorti in applicazione delle norme contrattuali, fra l’altro
stabilisce:
«Nei casi di
assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed
accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile
effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può
usufruire del trattamento di malattia da documentare con
l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in
questione siano inferiori o pari alla metà della durata
dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire,
a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa
decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un
permesso a recupero.
Viene escluso,
inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia.»
La Circolare precisa inoltre che nelle assenze per malattia di
tale tipo va incluso il tempo strettamente necessario
all'effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i
giorni eventualmente richiesti per il viaggio.
Le
visite specialistiche per le quali è possibile chiedere l'assenza
per malattia possono essere effettuate sia presso strutture
specialistiche pubbliche che presso privati. |