Le visite specialistiche e i motivi di salute

L’articolo 32 della Costituzione estende il concetto di salute dall’individuo all’interesse collettivo: «salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», pertanto, i  motivi di salute non si identificano solo con un'infermità in atto, ma anche agli esami ed accertamenti prescritti dal medico di fiducia la cui effettuazione non si concilia con l'integrale prestazione lavorativa.

Le assenze dal servizio necessarie a tal fine si giustificano anch'esse per malattia, purché documentate, sia prima che dopo, ed entro i limiti del necessario.

La Circolare Ministeriale n. 301 del 27.6.1996, a chiarimento dei dubbi sorti in applicazione delle norme contrattuali, fra l’altro stabilisce:

«Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero.

Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia.» La Circolare precisa inoltre che nelle assenze per malattia di tale tipo va incluso il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio.

Le visite specialistiche per le quali è possibile chiedere l'assenza per malattia possono essere effettuate sia presso strutture specialistiche pubbliche che presso privati.

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