Il personale della Scuola, a domanda, può
fruire, in ogni anno di servizio, di tre giorni di Permessi
retribuiti.
Il personale docente ed educativo può, per gli
stessi motivi, fruire di 6 giorni di ferie durante il periodo
delle lezioni. In tal caso la concessione non è condizionata dalla
sostituibilità senza oneri per lo Stato, potendo il Dirigente
Scolastico corrispondere la retribuzione prevista al sostituto.
I "permessi per motivi familiari o personali"
documentati, sono retribuiti per il personale di ruolo, mentre non
lo sono per i supplenti.
Se la richiesta di permesso è motivata e poi
documentata (anche al ritorno ed anche con autocertificazione) il
permesso va dato (il CCNL - art. 21 del contratto 95, come
modificato dall'art.49 del contratto '99 - afferma che "sono
concessi"...).
Con la modifica apportata dall'art. 49 lett. C
del CCNL/99 all'art. 21 del CCNL/95, non è più necessario che i
motivi siano "particolari" (questo si oggetto di valutazione
soggettiva da parte del Dirigente Scolastico) nè che gli stessi
siano "debitamente" documentati (anche ciò oggetto di
valutazione), ma semplicemente che siano esplicitati e
documentati, anche con autocertificazione.
Quindi il Dirigente Scolastico non ha più nè la
responsabilità della valutazione nè la discrezionalità.
Nel caso in cui l'esercizio del diritto al
permesso sia negato, si deve andare dal giudice e chiedere anche i
danni (morali, in questo caso), se ci sono.