PERMESSI AMMINISTRATORI LOCALI

 

I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani, di circoscrizione dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, nelle comunità montane, unioni comunali, possono assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.

Se i consigli che si svolgono nelle ore serali, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo, quando i lavori dei consigli si protraggono oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto ad assentarsi per l’intera giornata successiva.

 

I lavoratori dipendenti componenti delle giunte comunali, provinciali, metropolitane e delle comunità montane, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni dei comuni e dei consorzi fra enti locali, delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni, per la loro effettiva durata, degli organismi.

Il diritto ad assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

 

In aggiunta ai permessi di cui sopra, questi lavoratori hanno diritto, di assentarsi per un:

v     massimo di 24 ore lavorative al mese

-         eletti nelle giunte municipali e provinciali;

-         presidenti e vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane,

-         presidenti aziende municipalizzate o prov. con più di 50 dipendenti

v     massimo di 48 ore lavorative al mese

-         sindaci,

-         presidenti dei consigli provinciali.

 

retribuzione

Le assenze per partecipare alle assemblee elettive e per svolgere funzioni amministrative sono retribuite dall’amministrazione di provenienza. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell’ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.

 

permessi non retribuiti

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, in aggiunta ai permessi retribuiti, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.

 

documentazione dei permessi

L’attività relativa alla carica elettiva ed i tempi di espletamento degli impegni devono essere documentati mediante una certificazione dell’ente. La programmazione delle assenze non ha valore sostitutivo della documentazione richiesta.

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