Permessi (Art. 15 e 19 CCNL)
Con il rinnovo del CCNL la parte normativa sui permessi è stata meglio chiarita e, per il personale precario, anche migliorata.
Personale a tempo indeterminato
Ai sensi dell'art. 15 del CCNL
2002-05, il personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ha diritto ai seguenti permessi retribuiti:
8 giorni, per anno scolastico,
per partecipare a concorsi o esami (compreso il viaggio);
3 giorni, per ogni evento, per
lutto. Perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o
di affini di primo grado. I permessi possono essere fruiti in
una o più soluzioni e non hanno vincoli temporali, perché non
sono legati all'evento luttuoso, ma si presuppone che siano
necessari per le varie esigenze dovute alla perdita del parente;
3 giorni, per ogni anno
scolastico, per motivi personali o familiari documentati anche
mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le
stesse procedure, i docenti possono fruire di 6 giorni di ferie
durante i periodi di attività didattica. Pur trattandosi di 6
giorni di ferie, in questo caso sono richiesti come permessi
personali o familiari documentati anche mediante
autocertificazione;
15 giorni consecutivi per
matrimonio. Il congedo per matrimonio non è strettamente legato
all'evento e può essere fruito in base alle esigenze
dell'interessata/o (chiarimento ARAN Prot.sc 2/7944 del
19.11.03).
Personale a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 19 del CCNL
2002-05, il personale della scuola con contratto a tempo
determinato ha diritto:
8 giorni non retribuiti, per
anno scolastico, per partecipare a concorsi o esami (compreso il
viaggio);
3 giorni retribuiti, per ogni
evento, per lutto. Perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado o di affini di primo grado. Anche per il personale
con contratto a tempo determinato i permessi possono essere
fruiti in una o più soluzioni e non hanno vincoli temporali,
perché non sono legati all'evento luttuoso, ma si presuppone che
siano necessari per alle varie esigenze dovute alla perdita del
parente;
6 giorni non retribuiti, per
ogni anno scolastico, per motivi personali o familiari
documentati anche mediante autocertificazione;
15 giorni retribuiti
consecutivi per matrimonio. Il congedo per matrimonio non è
strettamente legato all'evento e può essere fruito in base alle
esigenze dell'interessata/o (chiarimento ARAN Prot.sc 2/7944 del
19.11.03).