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Permessi (Art. 15 e 19 CCNL)

Con il rinnovo del CCNL la parte normativa sui permessi è stata meglio chiarita e, per il personale precario, anche migliorata.

Personale a tempo indeterminato

Ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2002-05, il personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ai seguenti permessi retribuiti:

  • 8 giorni, per anno scolastico, per partecipare a concorsi o esami (compreso il viaggio);

  • 3 giorni, per ogni evento, per lutto. Perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado. I permessi possono essere fruiti in una o più soluzioni e non hanno vincoli temporali, perché non sono legati all'evento luttuoso, ma si presuppone che siano necessari per le varie esigenze dovute alla perdita del parente;

  • 3 giorni, per ogni anno scolastico, per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse procedure, i docenti possono fruire di 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica. Pur trattandosi di 6 giorni di ferie, in questo caso sono richiesti come permessi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione;

  • 15 giorni consecutivi per matrimonio. Il congedo per matrimonio non è strettamente legato all'evento e può essere fruito in base alle esigenze dell'interessata/o (chiarimento ARAN Prot.sc 2/7944 del 19.11.03).

Personale a tempo determinato

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL 2002-05, il personale della scuola con contratto a tempo determinato ha diritto:

  • 8 giorni non retribuiti, per anno scolastico, per partecipare a concorsi o esami (compreso il viaggio);

  • 3 giorni retribuiti, per ogni evento, per lutto. Perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado. Anche per il personale con contratto a tempo determinato i permessi possono essere fruiti in una o più soluzioni e non hanno vincoli temporali, perché non sono legati all'evento luttuoso, ma si presuppone che siano necessari per alle varie esigenze dovute alla perdita del parente;

  • 6 giorni non retribuiti, per ogni anno scolastico, per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione;

  • 15 giorni retribuiti consecutivi per matrimonio. Il congedo per matrimonio non è strettamente legato all'evento e può essere fruito in base alle esigenze dell'interessata/o (chiarimento ARAN Prot.sc 2/7944 del 19.11.03).

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