COSA FARE IN CASO DI
MALATTIA
Comunicare l’assenza a Scuola entro l’inizio del proprio orario di
lavoro. La comunicazione (anche da parte di un famigliare) deve
avvenire per lettera, telegramma, fax o altro mezzo verificabile.
Deve
essere comunicata la durata dell’assenza e il domicilio (se
diverso da quello in possesso della Scuola).
Entro cinque giorni si
deve inviare (a mezzo raccomandata o persona di fiducia) alla
Scuola il certificato medico con la sola prognosi.
La mancata
comunicazione dell’assenza o il mancato invio del certificato sono
violazioni di obblighi contrattuali.
VISITA FISCALE
La scuola può disporre
il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza,
attraverso la competente Asl. Il controllo non è disposto in caso
di ricovero in ospedali pubblici o convenzionati.
La mancata
effettuazione della visita fiscale da parte della Asl non inficia
la legittimità dell’assenza.
FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'
Il
lavoratore ammalato è tenuto a rimanere al domicilio per eventuali
visite di controllo nelle fasce di reperibilità: 10:00 - 12:00 e
17:00 - 19:00.
Può
assentarsi per visite mediche, accertamenti …, ma deve
preventivamente comunicare alla scuola il motivo ed una diversa
fascia oraria di reperibilità.
Se la
malattia non è accertata perché il lavoratore è assente dal
domicilio nella fascia di reperibilità, l’assenza è
ingiustificata e comporta per tutti i giorni di assenza la
trattenuta della retribuzione.
Se il
comportamento del lavoratore è stato volutamente negligente, il
Dirigente scolastico può anche attivare il procedimento
disciplinare.
Le
norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il lavoratore
deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia in
caso di assenza dal lavoro, riguardano solo gli accertamenti
relativi alle malattie ordinarie (espressamente previsti dall’art.5
della legge 638/1983) e non anche quelli sullo stato di inabilità
conseguente ad infortuni sul lavoro. (Sentenza Corte di
Cassazione n.124 del 30 gennaio 2002)
Il
contratto collettivo non può estendere, anche se solo ai fini
disciplinari, l’obbligo di reperibilità all’ipotesi di infortunio
sul lavoro. (Sentenza Corte di Cassazione n.5414 del 1998) |