COSA FARE IN CASO DI MALATTIA

Comunicare l’assenza a Scuola entro l’inizio del proprio orario di lavoro. La comunicazione (anche da parte di un famigliare) deve avvenire per lettera, telegramma, fax o altro mezzo verificabile.

Deve essere comunicata la durata dell’assenza e il domicilio (se diverso da quello in possesso della Scuola).

Entro cinque giorni si deve inviare (a mezzo raccomandata o persona di fiducia) alla Scuola il certificato medico con la sola prognosi.

La mancata comunicazione dell’assenza o il mancato invio del certificato sono violazioni di obblighi contrattuali.

 

VISITA FISCALE

La scuola può disporre il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Asl. Il controllo non è disposto in caso di ricovero in ospedali pubblici o convenzionati.

La mancata effettuazione della visita fiscale da parte della Asl non inficia la legittimità dell’assenza.

 

FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'

Il lavoratore ammalato è tenuto a rimanere al domicilio per eventuali visite di controllo nelle fasce di reperibilità: 10:00 - 12:00 e 17:00 - 19:00.

Può assentarsi per visite mediche, accertamenti …, ma deve preventivamente comunicare alla scuola il motivo ed una diversa fascia oraria di reperibilità.

Se la malattia non è accertata perché il lavoratore è assente dal domicilio nella fascia di reperibilità, l’assenza è ingiustificata e comporta per tutti i giorni di assenza la trattenuta della retribuzione.

Se il comportamento del lavoratore è stato volutamente negligente, il Dirigente scolastico può anche attivare il procedimento disciplinare.

Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia in caso di assenza dal lavoro, riguardano solo gli accertamenti relativi alle malattie ordinarie (espressamente previsti dall’art.5 della legge 638/1983) e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortuni sul lavoro. (Sentenza Corte di Cassazione n.124 del 30 gennaio 2002)

Il contratto collettivo non può estendere, anche se solo ai fini disciplinari, l’obbligo di reperibilità all’ipotesi di infortunio sul lavoro. (Sentenza Corte di Cassazione n.5414 del 1998)

^ Top ^