CHIARIMENTI –
Si prende spunto dall’art. 17 del C.C.N.L. del personale del Comparto Scuola, laddove si prevedono benefici specifici per quei lavoratori che siano affetti da patologie gravi che richiedono terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti (salvavita od altre ad esse assimilabili), per fornire alcuni chiarimenti in materia.
• Come è noto, l’art. 17 c. 9 del C.C.N.L./03 recita “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia (...omissis) oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate.”.
• L’analisi della suddetta formulazione, impone di prendere in esame i termini di patologia grave e terapia invalidante, la cui definizione parrebbe essere lasciata all’interpretazione soggettiva del medico accertatore.
Con riferimento alla più recente produzione normativa, può rilevarsi che una definizione di patologia grave è affrontata nell’ambito del “Regolamento recante disposizioni di attuazione della L. 53/00, concernente congedi per eventi e cause particolari”.
Tale normativa definisce la gravità della patologia in rapporto alle seguenti fattispecie: patologie acute o croniche determinanti temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, etc.
Certo è che la finalità del citato regolamento non può ritenersi sovrapponibile a quella dell’ipotesi contrattualmente prevista e di cui si è detto più sopra.
In realtà, è opportuno evidenziare come – dato il disposto contrattuale – sia proprio il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.
• La gravità della patologia, pertanto, non può che essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.
E’ dunque sulla definizione del tipo e delle modalità di effettuazione della terapia che deve essere posta attenzione, al fine di limitare la concessione del beneficio di cui all’art. 17 c. 9 a quei casi che effettivamente rientrano nella tutela contrattuale.
Ci si riferisce quindi a terapie che, per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità allaprestazione lavorativa.
Elemento non del tutto secondario poi, risulterebbe dalla necessità che dette terapie siano effettuate in regime di stretto controllo e sotto sorveglianza da parte di personale medico (si ricordi che il C.C.N.L. si riferisce a ricovero ospedaliero, day hospital ecc.), stante la loro dannosità, per quanto limitata alla incapacità lavorativa temporanea.
• Nei casi sopraindicati, il dipendente non è tenuto a produrre una specifica domanda ma deve comunicare l’assenza e le sue motivazioni, corredandola con idonea documentazione medica.
La certificazione medica, contenente l’indicazione delle gravi patologie e delle relative terapie che devono essere effettuate, deve essere rilasciata dalla competente ASL o da strutture accreditate.
Nella certificazione prodotta dal dipendente, deve dunque essere specificato
a) che trattasi di “grave patologia”;
b) il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti “invalidanti”.
• E’ doveroso sottolineare come l’eventuale certificazione attestante lo “status” di handicap consente di beneficiare dei permessi previsti dalla L. 104/92, ma non può di per se considerarsi documentazione valida per richiedere il beneficio di cui al c. 9 dell’art. 17 del C.C.N.L./03.
Circa la possibilità di escludere dal computo delle assenze per malattia i giorni destinati alle terapie “salvavita” occorre precisare che la particolare tutela contrattuale si riferisce non a tutte le giornate di assenza dovute a patologie di particolare gravità, ma solo a quelle relative ai casi di terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio comprendendo peraltro, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti a distanza provocati dalla terapia, purché tali effetti siano anch’essi certificati.
Per tutti i giorni di assenza di cui sopra, dunque, il lavoratore ha diritto a percepire sempre l’intera retribuzione, e tali giorni non fanno cumulo con le altre eventuali assenze per malattia ai fini del calcolo della durata massima dell’assenza.
Dati gli effetti ai fini stipendiali, le SS.LL. dovranno adeguatamente motivare il provvedimento relativo all’assenza.
(Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Servizio Legale - email: serviziolegale@istruzione.lombardia.it -Via Ripamonti, 42 Milano- Tel.02 58302058 - Fax 02 58382325 - Nota Prot.n. 10038 del 23.07.04 - F.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE del SERVIZIO LEGALE Luciana Volta)