Cure termali per mutilati
o invalidi di guerra o
per servizio
La disciplina di
riferimento in materia di cure termali può così
riassumersi:
-
la materia
delle cure termali relativamente al lavoro pubblico, come quello
privato, trova la sua regolamentazione fondamentale ancora
nell'art.13 della L.n.638/1983 che riconosce al dipendente la
possibilità di fruire di un massimo di 15 giorni annui per cure
termali;
-
essendo venuto
meno l'istituto del congedo straordinario i giorni di fruizione
delle cure termali sono sempre imputati alle assenze per
malattia e, conseguentemente, rientrano nel computo del periodo
massimo di conservazione del posto di cui all'art.23 del CCNL
1994-1997; tale regola trova applicazione nei confronti di tutti
i lavoratori e non solo nei confronti di quelli ai quali sia
stata riconosciuta la causa di servizio;
-
in proposito
trova applicazione l'art.16 della legge n.412/1991 secondo il
quale "… le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai
lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei
congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la
terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati
patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante,
anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo
trattamento termale motivatamente prescritto da un medico
specialista dell'unità sanitaria locale ovvero… " ;
occorre,inoltre, tenere presente che, in base all'art.13, comma
6, della legge n.638/1983, i congedi straordinari, le
aspettative per infermità ed i permessi per malattia, non
possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e
psammoterapiche salvo che non si tratti di invalidi per causa di
guerra, di servizio e del lavoro, ai ciechi, ai sordomuti agli
invalidi civili superiori ai due terzi. In tal senso, dispone
anche la previsione dell'art.22 della legge n.724/1994 che
riconosce il diritto a fruire delle cure elioterapiche,
climatiche e psammoterapiche al solo personale mutilato o
invalido di guerra e per servizio.
La disapplicazione
del comma 25° dell'art. 22 della legge n. 724/94 deriva dal
superamento dell'istituto del congedo straordinario e
dell'aspettativa per infermità.
Tale disapplicazione, nelle intenzioni
delle parti stipulanti il C.C.N.L. 1995 non comporta l’esclusione
del personale mutilato o invalido di guerra o per servizio dal
diritto alle cure richieste dallo stato di invalidità, comprese le
cure termali, climatiche e psammometriche.
A tal fine si farà ricorso alle
assenze per malattia di cui all'art. 23 del C.C.N.L. In pratica,
le cure termali potranno essere effettuate avvalendosi
dell'istituto delle assenze per malattia e non dei permessi
retribuiti.(1)
Per fruire della
concessione dell'assenza, gli interessati devono inoltrare
apposita domanda e dimostrare, qualora necessario, il possesso
della qualità di mutilato o invalido di guerra o per servizio.
A corredo della
domanda stessa deve essere esibita una certificazione sanitaria
rilasciata dai competenti organi delle Unità Sanitarie Locali.
Nella certificazione devono essere indicati la necessità e la
durata della cura, in correlazione allo "stato attuale"
dell'infermità, nonché la rispondenza della terapia all'infermità
stessa.(2)
Non è consentito,
salvo in casi eccezionali da giustificarsi con idonea e motivata
documentazione sanitaria, frazionare il periodo di cura.
L' Amministrazione
di appartenenza, avvalendosi del suo potere discrezionale, può
posticipare o anticipare il godimento dell’assenza per cure,
qualora le medesime non debbano essere effettuate sulla base di
turni preordinati e tassativi e qualora non comportino per i
beneficiari l'impossibilità di effettuare le terapie ritenute
necessarie, da certificarsi esplicitamente.
Inoltre nel certificato sanitario
esibito dagli interessati a corredo della richiesta di assenza
dovrà essere espressamente indicato il carattere delle terapie da
seguire, avendo cura di precisare chiaramente, quando si tratti di
terapia a carattere esclusivamente climatico, il tipo di località
allo scopo prescritta (montana, collinare, marina, ecc.).
Ai beneficiari
dell'assenza è fatto obbligo di comunicare preventivamente, alle
Amministrazioni da cui dipendono, le località dove si recano e gli
eventuali successivi trasferimenti.
Al rientro dalle
cure, gli interessati sono tenuti a produrre il certificato dello
stabilimento presso cui sono state effettuate particolari terapie
e, nel caso di mancanza di appositi stabilimenti nelle località
prescelte, il certificato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario o
dal medico condotto o dai competenti organi delle Unità Sanitarie
Locali, ove operanti, sulla effettiva frequentazione della
località rispondente alle prescrizioni mediche.
Ai sensi dell'art.
13, comma 4°, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, tale tipo di assenza può avere la
durata massima di quindici giorni e rientra nei diciotto mesi ex
art. 23 -comma 1°.
(1)
Nota dell'ARAN prot. n.1172 del 15.2.1996.
(2)
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Gabinetto -circolare
1.1.8.3128790/2 del 16 aprile 1981. |