ASTENSIONE OBBLIGATORIA SUPPLENTI
Il Consiglio di Stato parifica il trattamento dei supplenti al personale di ruolo
Il Consiglio di Stato, con decisione n.2479 dell’8/5/2002 (sez VI) ha sancito che al supplente impossibilitato ad assumere servizio in quanto in astensione obbligatoria per maternità deve essere corrisposto il trattamento economico fin dall’inizio della nomina e non già dalla data di “effettiva” presa di servizio.
Si tratta di una sentenza molto importante perché pone sullo stesso piano il personale a tempo determinato con quello a tempo indeterminato ai fini della tutela della maternità.
Pertanto il personale supplente la cui decorrenza del contratto coincide con l’astensione obbligatoria (compresa quella anticipata) ha diritto, da subito, al trattamento economico di maternità.
Dopo questa sentenza i supplenti che hanno subito danni economici, attraverso gli uffici vertenze della CGIL, possono attivare il relativo contenzioso.