CROCE ROSSA ITALIANA (C.R.I.)

R.D. 10-2-1936 n. 484

Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 1936, n. 77.

Art. 36

In base al disposto dell'art. 14 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, gli impiegati civili dello Stato inscritti nei ruoli del personale della croce rossa, nonché i maestri elementari ed i professori di scuole ed istituti mantenuti con concorsi dello Stato, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessità, usufruiranno del medesimo trattamento prescritto dall'art. 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.

In relazione al disposto dell'art. 5 del regio decreto-legge n. 84, sopra citato, ed in base a quanto stabilisce l'art. 14 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, al personale della C.R.I. chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e per istruzioni, gli enti autarchici e parastatali e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, nonché ad applicare ad esso le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825, circa la corresponsione di indennità mensili, in luogo dell'ordinaria retribuzione.

Le chiamate dovranno effettuarsi mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati alle amministrazioni suddette.

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