CROCE ROSSA ITALIANA (C.R.I.)
R.D. 10-2-1936
n. 484
Norme per
disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed
il trattamento economico ed amministrativo del personale della
Croce Rossa Italiana.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile
1936, n. 77.
Art. 36
In base al disposto dell'art. 14 del
regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, gli impiegati
civili dello Stato inscritti nei ruoli del personale della croce
rossa, nonché i maestri elementari ed i professori di scuole ed
istituti mantenuti con concorsi dello Stato, di cui all'art. 5
del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, se prestano
servizio con consenso della propria amministrazione, che deve
essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in
caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo e
se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano
servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica
necessità, usufruiranno del medesimo trattamento prescritto
dall'art. 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
2960, per i richiamati alle armi per
servizio temporaneo.
In relazione al disposto dell'art. 5
del regio decreto-legge n. 84, sopra citato, ed in base a quanto
stabilisce l'art. 14 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n.
2034, al personale della C.R.I. chiamato comunque in servizio in
tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e
per istruzioni, gli enti autarchici e parastatali e le aziende
private sono obbligati a conservare l'impiego, nonché ad applicare
ad esso le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma
dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825,
circa la corresponsione di indennità mensili, in luogo
dell'ordinaria retribuzione.
Le chiamate dovranno effettuarsi mediante precetti appositi, da
presentarsi dagli interessati alle amministrazioni suddette. |