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Congedi parentali per l’assistenza alla persona handicappata.

Spettano anche ai fratelli quando i genitori sono impossibilitati.

L’INPS, con la recente circolare n. 107 del 29 settembre 2005, recepisce una sentenza della Corte Costituzionale del 16 giugno 2005 in materia di congedo parentale retribuito.

L’art. 45 c. 5 del d.lgs n. 151/2001 (testo unico sulla maternità), modificato dall’art. 3 comma 106 della L. 350/2003, riconosce alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 c. 3 della L. 104/92, accertata dall’apposita commissione ASL ai sensi dell’art. 4 c. 1, il diritto a fruire di un periodo (continuativo o frazionato) di congedo retribuito non superiore a 2 anni per assistenza al figlio.

La Corte, a giugno scorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 c. 5 del d.lgs n. 165/01 nella parte in cui prevede che il fratello, o la sorella, non ne possano fruire nei casi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere, ma solo in caso di loro scomparsa. In pratica la Corte equipara l’impossibilità del genitore a provvedere all’assistenza, alla sua scomparsa.

La circolare INPS, che si allega, recepisce la suddetta sentenza e fornisce ulteriori precisazioni in merito.

Circolare Inps n. 107 del 29 settembre 2005

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