UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Le
novità del contratto integrativo 20 luglio 2003.
(A cura di Americo Campanari)
Sottoscritto il nuovo contratto integrativo sulle utilizzazioni
del personale della scuola. La sottoscrizione è avvenuto con grave
ritardo per responsabilità dell’amministrazione che ha avviato la
trattativa solo in data 11 giugno 2003. Questo contratto si
colloca in un quadro di vertenza aperta con il Governo e con il
Ministro dell’Istruzione sugli organici della scuola ed in un
quadro di grande sofferenza nelle scuole e tra i lavoratori,
rispetto alla qualità del servizio e alla sede di lavoro a causa
dei tagli e per i guasti determinati dalla riconduzione delle
cattedre a 18 ore sul versante della continuità dell’insegnamento
nelle singole classi e nella varie discipline. La sottoscrizione
del contratto che regola solo i diritti, i criteri, le modalità e
le procedure di utilizzazione del personale, non fa venire meno
l’impegno del sindacato sulla politica degli organici e sul piano
delle vertenze aperte con il governo, a partire dalla
predisposizione del prossimo DPEF e a partire dalla prossima
finanziaria. Il contratto stesso potrà poi essere integrato a
livello regionale, in particolare per ciò che attiene il piano
delle disponibilità per le successive operazioni di utilizzazione
e assegnazione provvisoria del personale e per le operazioni di
conferimento delle supplenze per l’intero anno scolastico. Nel
corso della trattativa, come sindacati abbiamo preteso che
l’Amministrazione esplicitasse in una specifica dichiarazione che
alleghiamo, gli impegni da assumere nella imminente circolare per
la definizione dell’organico di fatto e per le operazioni di avvio
del prossimo anno scolastico.
Rimane aperta
una successiva sequenza contrattuale per definire, una volta
sottoscritto il nuovo contratto nazionale, le modalità di
sostituzione del DSGA.
Nonostante i
tempi ristretti in cui è avvenuta la contrattazione, nel contratto
ci sono diverse novità significative. Proviamo a farne una sintesi
succinta.
·
Al fine di assicurare omogeneità dei diritti su tutto il
territorio nazionale, la data di scadenza di presentazione delle
domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale
è fissata per tutti al 12 luglio;
·
La contrattazione integrativa regionale (artt. 4 e 12) definirà i
criteri per la predisposizione del piano delle disponibilità da
parte dei singoli CSA, in relazione alle specifiche esigenze e
situazioni, e potrà anche definire specifiche scadenze;
·
I CSA, prima di avviare le varie operazioni di utilizzazione,
dovranno informare i sindacati provinciali rispetto al piano delle
disponibilità (artt. 4 e 12);
·
Questo è l’ultimo anno in cui si procederà alle sole conferme dei
trasferimenti annuali effettuati nell’anno scolastico 1999/2000,
anno da cui è stata abolita la possibilità di chiedere tale
tipologia di mobilità annuale (art. 2);
·
Il personale docente e Ata che è rientrato dal collocamento fuori
ruolo potrà fare domanda di utilizzazione se non soddisfatto nelle
preferenze espresse, incluso il personale docente inidoneo che
deve rientrare in servizio d’insegnamento a seguito di nuova
visita medica (artt. 3 e 11);
·
In caso di esubero a livello provinciale anche il personale
docente di educazione musicale, al pari degli altri docenti
appartenenti a classi di concorso in esubero a livello
provinciale, può fare domanda di utilizzazione su posti di
strumento musicale a condizione che ne abbia titolo (cioè sia
inserito nella graduatoria permanente di strumento). Tale
utilizzazione deve fare salvi gli accantonamenti per chi si trova
in prima fascia;
·
Si conferma la competenza del contratto di scuola a definire
criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi (artt.
5 e 15) ed i criteri di utilizzazione del personale totalmente o
parzialmente a disposizione;
·
Dal momento che la legge 22 novembre 2002 n. 268 ha modificato il
comma 1 dell’art. 3 del decreto legge 255/01, convertito in legge
333/01, prevedendo non solo la possibilità di variazioni in
aumento tra organico di diritto e fatto, ma anche la possibilità
di contrazione nel numero delle classi (NB: fatta eccezione delle
classi uniche), il contratto all’art. 6 comma 8 prevede che il
personale che si venga a trovare in posizione di esubero parziale
o totale per effetto di tale contrazione (quindi anche oltre la
contrazione di 1/5 delle ore di cui al comma 5 dell’art. 3),
rimane nella propria scuola. L’individuazione avverrà sulla base
della tabella di valutazione allegata al contratto. Questi verrà
utilizzato, sempre nella scuola, prioritariamente su posto o
frazione di posto disponibile per la stessa classe di concorso o
posto e, subordinatamente, su posto o classe di concorso diverso
per la quale ha l’abilitazione o comunque titolo di studio. Su
posto di sostegno o su posto in cui non si ha l’abilitazione,
l’utilizzazione è subordinata all’assenza di personale
specializzato o abilitato in esubero a livello provinciale sulla
stessa tipologia di posto. Nel caso del sostegno vanno comunque
garantiti gli accantonamenti per il personale non di ruolo in
possesso del titolo. Questo personale ha comunque titolo a
presentare domanda di utilizzazione in altre scuole;
·
Si stabilisce che nelle situazioni di forte esubero di personale,
questo debba essere assegnato alle scuole che hanno avuto una
maggiore contrazione di posti per effetto della riconduzione delle
cattedre a 18 ore (art. 6 c. 7);
·
Nel contratto si è anche chiarito che chi è titolare su cattedra
esterna, può completare nella propria scuola di titolarità,
qualora in organico di fatto si ricrei la disponibilità delle ore
necessarie (art. 3 c. 5);
·
Uniformata la norma sulle assegnazioni provvisorie tra docenti e
Ata ed eliminato il vincolo di 1 anno sulla convivenza (artt. 7 e
18). Rispetto alle domande di assegnazione provvisoria occorre
chiarire (ma era già così) che l’assegnazione provvisoria si può
chiedere per la propria classe di concorso (posto) oppure per
altra classe o posto diverso da quello di titolarità, se in
possesso di abilitazione, e per grado e ordine di scuola diverso;
·
Tra gli aventi diritto a precedenza è stato inserito anche il
personale Ata inidoneo che cessa dal collocamento fuori ruolo
nella scuola di precedente utilizzazione (art. 19).
·
Il personale DSGA inidoneo che cessa dal collocamento fuori ruolo
per effetto della finanziaria 27/12/2002 n. 289, sarà utilizzato
in altro profilo in coerenza con la certificazione medica,
liberando di conseguenza il proprio posto (art. 11 c. 5);
·
Anche il restante personale Ata parzialmente inidoneo alle
mansioni previste nel proprio profilo, sarà utilizzato in
relazione alla certificazione medica e secondo criteri definiti
nel contratto di scuola (art. 11 c. 6).
·
In merito alle tabelle non ci sono novità rispetto a quelle del
contratto sulla mobilità, salvo l’inserimento delle aggiunte
definite nella sequenza del mese di aprile scorso per il personale
inidoneo. Si ricorda che per il servizio va valutato l’anno in
corso (art. 1 c. 6 e note alle tabelle) e per i titoli la data di
scadenza delle domande (10 luglio 2003);
·
Infine si ricorda che spetta alla contrattazione regionale
definire le modalità di scambio di posto tra coniugi, anche di
diversa provincia (artt. 7 c. 9 e 18 c. 7). |