CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED
A.T.A. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA REGIONE
BASILICATA
L'anno 2003,
il giorno 25 del mese di giugno, in Potenza, presso gli Uffici di
Via Mazzini in Potenza, in sede di negoziazione decentrata
regionale,
TRA
La Delegazione
di parte pubblica costituita con D.D.G. prot. n. 162 del 10 giugno
2003
ED
i
rappresentanti della delegazione sindacale delle seguenti
Organizzazioni:
a)
CGIL
b)
CISL
c)
UIL
d)
SNALS
VISTO
il contratto decentrato nazionale concernente le utilizzazioni e
le assegnazioni provvisorie del personale della scuola,
sottoscritto in data 20 giugno 2003,
VIENE CONCORDATO
il seguente
contratto regionale decentrato concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
A.T.A.
DISPOSIZIONI GENERALI
1.
Il
presente contratto decentrato regionale che integra il C.C.D.N.
sottoscritto in data 20 giugno 2003, a cui si rimanda per quanto
non previsto o non convenuto diversamente, si applica al
personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
2.
Il
presente contratto ha validità per l’a.s. 2003/04. È
automaticamente prorogato anche per gli anni successivi, fino a
che non è sostituito da un nuovo contratto.
3.
Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del
presente contratto che si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4.
Il
contratto decentrato nazionale prevede l'istituto delle
utilizzazioni e l'istituto delle assegnazioni provvisorie.
L'assegnazione provvisoria, in presenza dei motivi indicati
all'art.7 del CCDN, può essere richiesta sia dal personale che non
ha presentato domanda di trasferimento che dal personale che ha
chiesto ed ottenuto il trasferimento.
5.
L’assegnazione provvisoria è disposta per la medesima o altra
classe di concorso nell’ambito del ruolo di appartenenza.
6.
Le
domande di utilizzazione debbono essere presentate entro il
termine del 12 luglio 2003.
7.
Entro la
medesima data, i docenti della scuola elementare titolari di posto
comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua
straniera, possono richiedere l'utilizzazione nel proprio circolo
su posto di lingua straniera con istanza rivolta al Dirigente
Scolastico.
8.
Le
domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione devono
essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei
titoli e dei requisiti dichiarati.
9.
È
possibile l'autocertificazione ad eccezione delle certificazioni
mediche ed ospedaliere.
10.
Per
tutto il personale docente, educativo ed ATA, sia per le
utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie le domande
pervenute presso il CSA competente oltre il giorno 16 luglio
2003 non saranno prese in considerazione. Le operazioni di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria verranno effettuate
d’ufficio senza l’uso del Sistema Informatico.
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE
Art. 1
Definizione del quadro complessivo delle disponibilità
1.
Il
Centro Servizi Amministrativi fornirà in via preliminare alle
Organizzazioni Sindacali tutti i dati conoscitivi relativi a:
a) Rapporto tra
addetti ed esuberi, in organico di diritto, divisi per ordine e
grado di scuola e per classi di concorso, residuati alla mobilità.
b)
Disponibilità e vacanze di organico di fatto, articolate per
ordine e grado di scuole, per classi di concorso, per tipologia e
i posti nelle istituzioni educative.
Tali
disponibilità devono comprendere:
- i posti
disponibili dopo le operazioni di mobilità anche
intercompartimentale;
- i posti
di sostegno;
- i posti
presso i centri territoriali permanenti per la formazione in età
adulta, ivi compresi i posti di ruolo carcerario e ospedalieri;
- i posti
derivanti dall’istituzione dei corsi serali;
- i posti
disponibili per almeno cinque mesi;
- i posti
per l'insegnamento della lingua straniera come specialisti.
Il quadro delle
disponibilità dovrà tener conto anche degli spezzoni non abbinati.
Per le classi di concorso in esubero gli spezzoni dovranno essere
abbinati, al fine di determinare raggruppamenti orario quanto più
possibile vicini all'orario di cattedra.
2.
Entro il
15 luglio, il quadro delle disponibilità iniziali verrà
pubblicato all’Albo del CSA e comunicato alle Istituzioni
Scolastiche, previa informativa alle OO.SS. L’aggiornamento delle
disponibilità verrà pubblicato, con la motivazione, entro le 24
ore dall’acquisizione da parte del CSA delle variazioni.
3.
Le parti
concordano che per garantire al personale interessato la certezza
dei tempi, ultimate le operazioni di cui al presente contratto,
sarà pubblicato all’Albo del CSA e comunicato alle Istituzioni
Scolastiche e alle OO.SS. il calendario per la stipula dei
contratti a tempo indeterminato e quello per la stipula dei
contratti a tempo determinato.
Art.2
Mobilità interna
1.
La
mobilità interna del personale è di competenza della
contrattazione integrativa di scuola. Al fine di favorire un
corretto inizio dell'anno scolastico, nella scuola elementare, le
utilizzazioni da posto comune a posto lingua, devono essere
concluse entro il 12 luglio 2003.
2.
Per
l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare lo
specialista può essere utilizzato per non più di sette classi.
Art. 3
Criteri e
priorità per l’individuazione e l’assegnazione alle scuole
dei progetti
formativi ed educativi
1.
L’individuazione dei progetti da assegnare alle scuole,
finalizzati a specifiche esigenze didattiche e sociali avverrà a
cura del CSA, previa informativa alle OO.SS. in ordine agli
indicatori scolastici e socio-ambientali.
2.
Il CSA
comunicherà preventivamente alle OO.SS. in sede di confronto e
successivamente alle scuole, i criteri di valutazione adottati.
3.
IL CSA
assegna i progetti alle scuole, sulla base dei seguenti criteri e
priorità:
a)
Progetti
di singola scuola, coordinati in rete o di rete di scuole con area
d’intervento sull’integrazione degli alunni stranieri
b)
Progetti
di singola scuola, coordinati in rete o di reti di scuole per la
prevenzione del disagio e la promozione del successo scolastico
Tutti i
progetti saranno valutati dal CSA e graduati in un’unica
graduatoria provinciale, in relazione alla qualità e ai bisogni
segnalati da ogni singola scuola.
4.
I
progetti degli Istituti comprensivi, eventualmente non soddisfatti
nell’organico funzionale della scuola elementare, vanno assegnati
con precedenza nell’ambito sia della priorità B) sia della
restante graduatoria provinciale.
In caso di
parità nella graduatoria dei progetti si applicano le seguenti
precedenze:
- Progetti
di rete di scuole
- Progetti
di singola scuola coordinata in rete con altre scuole
- Progetti
di singola scuola
In caso di
ulteriore parità, prevale la scuola col maggior disagio scolastico
e in subordine con minore assegnazione di risorse aggiuntive.
5.
Il CSA
predisporrà nel corso dell’anno, con gli strumenti che riterrà più
idonei, una sistematica azione di verifica e di monitoraggio dei
progetti.
Art. 4
Modalità nella presentazione dei progetti e
delle richieste di figure professionali
1. I progetti
del precedente art. 3 devono essere stati approvati dal collegio
docenti e devono pervenire al CSA entro il 30 aprile di ogni
anno
2. Al progetto
deve essere allegata la delibera di approvazione del collegio dei
docenti. In caso di richiesta di più progetti le delibere di
approvazione del collegio dei docenti dovranno prevedere un ordine
di priorità.
Art. 5
Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità
1.
Qualora
nella scuola da cui è stato disposto il trasferimento di un
docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno
scolastico e nei cinque anni scolastici successivi, dopo i
trasferimenti e i passaggi, per qualunque causa una disponibilità
di cattedra o posto orario ovvero di un posto di insegnamento
appartenente a classi di concorso comprese nello stesso
raggruppamento disciplinare della classe di titolarità, il docente
trasferito quale soprannumerario, qualora ne faccia richiesta,
dovrà essere utilizzato in detta scuola, con precedenza assoluta
su tutte le altre operazioni di utilizzazione, anche se non è in
soprannumero nella scuola in cui è stato trasferito. Per tale
operazione possono essere utilizzati tutti i posti disponibili per
le operazioni di cui al presente contratto, ivi compresi quelli
assegnati per utilizzazione nell'anno scolastico precedente ai
docenti titolari sulla dotazione organica provinciale.
2.
Con la
medesima precedenza assoluta il docente potrà chiedere di essere
messo a disposizione della scuola da cui è stato trasferito quale
soprannumerario, qualora si siano verificate le condizioni nel
quadro delle disponibilità sia previsto il ricorso all'istituto
della messa a disposizione.
3.
L'utilizzazione prevista nei commi precedenti deve essere
disposta, laddove se ne determinino le condizioni, in qualunque
fase delle operazioni attinenti alla gestione dell'organico e
quindi anche se la disponibilità del posto nella scuola o plesso
da cui il docente è stato trasferito quale soprannumerario si
determina nel corso delle operazioni successive. Ovviamente la
disponibilità che si viene a determinare per effetto di tale
operazione non comporta la revisione delle operazioni già
effettuate, ma sarà utilizzata per le operazioni ancora da
compiersi.
4.
Qualora
l'utilizzazione venga richiesta per una stessa scuola da più
docenti trasferiti, nell'ambito del quinquennio, anche in anni
diversi, i docenti medesimi vengono graduati in base al punteggio
loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data di inizio
dell'anno scolastico in cui si dispone l'utilizzazione.
5.
I
predetti docenti, qualora, pur avendolo chiesto, non ottengano
l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità, hanno
diritto a partecipare, a domanda, alle operazioni di
utilizzazione, per le cattedre e i posti vacanti o per le attività
nelle altre scuole del comune di precedente titolarità o, in
subordine, in sedi più vicine ad essa di quella di precedente
titolarità contestualmente ai docenti individuati come
soprannumerari ai sensi del precedente articolo. A tal fine essi
verranno graduati in base al punteggio loro spettante come
soprannumerari aggiornato alla data d'inizio dell'anno scolastico
in cui si effettuano le operazioni.
6.
L'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è
subordinato alla condizione che i docenti richiedano in ciascun
anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di
precedente titolarità. Tali circostanze dovranno essere attestate
dagli interessati, sotto la propria responsabilità, in calce alla
domanda di utilizzazione.
7.
La
circostanza che il docente trasferito quale soprannumerario abbia
prestato servizio nel quinquennio, per trasferimento annuale, per
assegnazione provvisoria o per utilizzazione, in una scuola o
plesso diverso da quello dal quale o al quale è stato trasferito
non interrompe la continuità didattica, ai fini dell'attribuzione
del relativo punteggio, purché il docente abbia richiesto in
ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto
di precedente titolarità.
8.
Qualora
la scuola di precedente titolarità sia stata soppressa, per
beneficiare delle disposizioni contenute nel presente articolo è
sufficiente che l'interessato abbia richiesto nel quinquennio del
trasferimento d'ufficio, successivamente alla soppressione della
scuola o plesso di precedente titolarità, il trasferimento a
un'altra scuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza
di altre scuole in tale sede, nel comune più vicino secondo la
tabella di viciniorità.
9.
Ai fini
delle operazioni di utilizzazione relative all'anno scolastico
2003/2004 sono da considerare titolari i docenti trasferiti
d’ufficio a decorrere dall'a.s. 1998/99 e negli anni scolastici
successivi.
Art. 6
Docenti titolari di posti di dotazione organica provinciale e di
sostegno II grado
1. Ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di utilizzazione dei docenti
facenti parte della dotazione organica provinciale il CSA seguirà
le seguenti procedure.
2. Vengono
compilate due graduatorie provinciali, per la Scuola Secondaria,
distintamente per ciascuna classe di concorso:
a) docenti
appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;
b) docenti che,
successivamente alle operazioni di mobilità, risultano in
soprannumero sulla specifica Dotazione Organica Provinciale;
I docenti di
cui ai precedenti punti a) e b) verranno graduati secondo le
tabelle di valutazione dei titoli allegate al C.C.D.N sulla base
dei punteggi previsti dalle tabelle allegate allo stesso
contratto.
3. Le suddette
graduatorie devono essere affisse all'albo del CSA entro il 5
luglio.
Art. 7
Presentazione della domanda di utilizzazione, indicazione delle
sedi
-
Ai fini dell'utilizzazione i
docenti titolari di Dotazione Organica Provinciale (D.O.P.) e di
Dotazione Organica di Sostegno (D.O.S.) dovranno inviare al CSA,
entro la data del 12 luglio 2003 per tutte le Scuole di
ogni ordine e grado una istanza nella quale indicheranno le sedi
e le scuole cui desiderano essere assegnati e la tipologia di
posti.
-
In mancanza di tale istanza
l'utilizzazione sarà disposta d'ufficio.
-
Il termine di cui al precedente
comma 1 vale anche per la presentazione della domanda di
conferma dell'utilizzazione da parte dei docenti già titolari di
posti di dotazione organica provinciale che ritrovino la
disponibilità del posto nella scuola o plesso di precedente
utilizzazione.
-
I titolari DOS potranno essere
utilizzati esclusivamente nell’area di titolarità.
Art. 8
Utilizzazione docenti soprannumerari - Formazione delle
graduatorie provinciali
1.
Il CSA
compilerà, per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe
di concorso, un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti,
con gli stessi punteggi già attribuiti dai Dirigenti Scolastici,
tutti i docenti titolari di organico sede nella provincia
dichiarati in soprannumero.
2.
In tale
graduatoria saranno compresi anche i docenti titolari di organico
sede che, avendo ottenuto, a decorrere dall'anno in cui si procede
all'utilizzazione, la proroga del trasferimento annuale sempre su
cattedra di organico sede, vengano individuati come soprannumerari
nell'istituto in cui hanno ottenuto detto trasferimento. La
suddetta graduatoria deve essere affissa all'albo del CSA.
3.
In tale
graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti, trasferiti
quali soprannumerari nell'anno scolastico in cui si procede alle
utilizzazioni e nei cinque anni scolastici precedenti, i quali
chiedano l'utilizzazione, oltre che nella scuola o plesso da cui
sono stati trasferiti, anche nelle altre scuole o plessi della
sede (comune) di precedente titolarità e, in subordine, in sedi
più vicine ad essa della sede di precedente titolarità.
4.
L'utilizzazione sarà disposta in base all'ordine di graduatoria,
tenendo conto delle preferenze espresse dai docenti interessati.
Art. 9
Docenti di educazione tecnica nella scuola media
1.
Preliminare ad ogni forma di utilizzazione è la determinazione
dell'eccedenza numerica dei docenti di educazione tecnica rispetto
alle cattedre e posti disponibili. Dopo tale operazione si
procede:
a)
all'utilizzazione, a domanda, su posti di sostegno, per chi è in
possesso del prescritto titolo di specializzazione;
b)
all'utilizzazione, a domanda, su cattedre e posti disponibili
nella scuola media e residualmente nella secondaria di secondo
grado per chi è in possesso della prescritta abilitazione;
c) alle
conferme e all'eventuale attivazione delle figure professionali di
cui all'art. 5 della Legge n° 426/88 e alle attività progettuali;
d) la
promozione della istituzione di posti di operatore tecnologico
nelle istituzioni scolastiche che partecipano al programma di
sviluppo delle tecnologie didattiche.
Le
utilizzazioni nella Scuola di titolarità precedono tutte le altre
operazioni.
2.
L'utilizzazione del personale avviene attingendo dalle distinte
graduatorie provinciali relative al personale in esubero compilate
dal CSA distinguendo i soprannumerari di sede, e i docenti DOP.
Le graduatorie
ai fini dell'utilizzazione sono finalizzate a:
-
copertura, a domanda o, se necessario d'ufficio, di posti di
sostegno residuati dopo l'accantonamento per gli aspiranti
supplenti specializzati;
-
copertura, a domanda (o d'ufficio), di eventuali posti ancora
disponibili per attività alternativa alla Religione,
all'interscuola, all'integrazione di extracomunitari;
-
mantenimento dell'assetto organizzativo previsto dal D.M. 22.7.83;
-
assegnazione su posti di cui alle precedenti lettere d) ed e).
Art. 10
Insegnanti tecnico-pratici
1.
Gli
insegnanti tecnico-pratici, per i quali valgono le disposizioni
del presente accordo attinenti a tutto il personale, individuati
quali soprannumerari o appartenenti a ruoli con soprannumero, in
possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra
classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A) che,
prioritariamente, alla tabella C) sono utilizzati, in base ai
criteri stabiliti dall'art. 6 del C.C.D.N. sulle relative
disponibilità per le quali hanno titolo nei limiti della
permanenza della situazione di esubero provinciale della classe di
concorso di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di
concorso della tabella A), sarà attribuito il maggior trattamento
economico spettante.
Art. 11
Docenti appartenenti a ruoli con situazioni di esubero -
Presentazione delle domande di utilizzazione su materie affini
1.
I
docenti che, a seguito della riduzione del numero delle classi,
vengano a trovarsi, in organico di fatto, in soprannumero sono
utilizzati nella scuola di titolarità o, a domanda, partecipano
alle utilizzazioni così come dispone il comma 8 dell’art.6 del
CCDN.
2.
Il
personale che appartiene a ruolo o classe di concorso in esubero
può presentare domanda di utilizzazione nei limiti
dell'assorbimento del relativo esubero.
3.
I
docenti appartenenti a ruoli ovvero a classi di concorso ove
sussistono situazioni di esubero possono presentare domanda di
utilizzazione anche in una provincia diversa da quella di
titolarità, per gli insegnamenti di cui sono titolari ovvero per
altri ordini e gradi di Scuola e per altre classi di concorso.
Nella domanda di utilizzazione, che dovrà essere inviata in copia
anche al CSA della sede di titolarità, il docente dovrà dichiarare
di appartenere al ruolo con situazione di esubero.
Art. 12
Compilazione delle graduatorie
1.
L'utilizzazione avviene sulla base di graduatorie. Per i posti di
insegnamento e le classi di concorso per le quali è richiesto il
titolo di abilitazione sono compilate due distinte graduatorie,
una per i docenti abilitati e l'altra per quelli privi del titolo
di abilitazione. Le graduatorie sono definite sulla base dei
titoli posseduti di cui alla tabella di valutazione allegata al
C.C.D.N..
2. Per
l'utilizzazione nelle scuole secondarie di I° e II° grado, ove in
sede di mobilità professionale sono previsti i passaggi sia di
cattedra che di ruolo, allo scopo di finalizzare specificamente le
utilizzazioni a tali passaggi, nell'ambito di ciascuna delle
graduatorie prevista al precedente comma, i docenti provenienti
dallo stesso ruolo (docenti laureati ovvero docenti diplomati) e
da scuole dello stesso grado precederanno, a prescindere dal
punteggio loro attribuito, quelli provenienti da altro ruolo o da
scuole di grado diverso.
Art. 13
Criteri per l'utilizzazione dei docenti appartenenti a ruoli
con soprannumero
1.
Le
operazioni di utilizzazione a domanda dei docenti titolari nella
provincia in altro ruolo ovvero in altra classe di concorso
saranno disposte prima di procedere alle operazioni di
utilizzazione, relative ai ruoli e alle classi di concorso di cui
sono titolari i docenti che hanno chiesto l'utilizzazione.
2.
Qualora
dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione a domanda
persistano ancora situazioni di soprannumero del personale da
utilizzare rispetto al numero dei posti disponibili le
utilizzazioni in questione saranno disposte anche d'ufficio nei
confronti dei docenti individuati come soprannumerari, che non sia
stato possibile utilizzare nel ruolo o nella classe di concorso di
titolarità.
3.
Le
utilizzazioni di ufficio degli insegnanti elementari
soprannumerari in possesso del titolo di studio potranno essere
disposte solo in scuole e istituti d'istruzione secondaria di I° e
II° grado, ivi compresi licei artistici ed istituti d'arte.
Parimenti solo nell'ambito della Scuola secondaria ed artistica
potranno essere disposte le utilizzazioni d'ufficio dei docenti
delle predette scuole secondarie ed artistiche. Entro tale ambito,
le utilizzazioni d'ufficio potranno essere disposte anche per le
scuole di grado inferiore.
4.
Le
utilizzazioni d'ufficio saranno disposte secondo lo stesso ordine
indicato per le utilizzazioni a domanda. Le utilizzazioni
d'ufficio dei docenti sforniti del titolo di abilitazione saranno
disposte tenendo presente le preferenze espresse dagli interessati
tra gli insegnamenti per i quali sono in possesso del titolo
prescritto.
5.
In
applicazione dell'art. 6 - comma 4 - del CCDN sulle utilizzazioni,
nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente a ruoli
con situazioni di esubero sono privilegiate le proroghe a domanda
e d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i
corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove
utilizzazioni a domanda e, quindi, d'ufficio.
6.
Resta
fermo il principio in base al quale a conclusione delle operazioni
di utilizzazione devono restare disponibili posti con minor carico
contabile, nell’ipotesi che i docenti da utilizzare siano in
numero inferiore rispetto alle cattedre o posti; nel caso di
utilizzazione su altra classe di concorso, si procede
preliminarmente alla copertura di posti appartenenti al medesimo
ordine e grado dei scuola, cui appartengono i docenti da
utilizzare; in caso di concorrenza fra più docenti, appartenenti a
più classi di concorso, si procede all’utilizzazione nel rispetto
di una graduatoria nella quale siano compresi tutti gli aspiranti
con il punteggio assegnato nella graduatoria di provenienza.
Art. 14
Messa a disposizione
1.
Sulla
base del quadro di cui all'art. 1 del presente accordo, in
presenza di un numero di docenti da utilizzare superiori alle
complessive esigenze, tale quadro, come stabilito dallo stesso
articolo, è completato, con provvedimenti relativi alla messa a
disposizione dei circoli, delle scuole o degli Istituti, per la
sostituzione dei docenti temporaneamente assenti. I provvedimenti
di messa a disposizione saranno ripartiti garantendo le esigenze
delle scuole che hanno avuto una maggiore contrazione di posti a
seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore, come previsto
dal comma 7 dell’art.6 del CCDN.
2.
I
provvedimenti di messa a disposizione riguardano anche i coniugi
conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta
l'indennità di pubblica sicurezza (punto VI art.8 del
C.C.D.N.) che si siano avvalsi delle procedure di mobilità
previste dal presente contratto.
Art. 15
Assegnazioni provvisorie
1.
La
domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta anche da
coloro che hanno ottenuto il trasferimento a domanda per il
corrente anno scolastico, ma che rientrano nelle condizioni
previste dall’art.7 del CCDN, anche per preferenze diverse da
quelle indicate nell'istanza di trasferimento.
2.
I
docenti della scuola secondaria possono richiedere l’assegnazione
provvisoria anche per classe di concorso diversa da quella di
titolarità ma appartenente allo stesso ruolo (docenti della scuola
secondaria di I grado, docenti laureati della scuola secondaria di
II grado e insegnanti tecnico-pratici). In tal caso gli
interessati dovranno documentare il possesso della relativa
abilitazione.
3.
Le
graduatorie dei docenti della scuola secondaria, richiedenti
l’assegnazione provvisoria, verranno compilate senza far
riferimento alle classi di concorso di provenienza degli
interessati, dovendosi tener conto solo dei motivi previsti
dall’articolo 7 del CCDN del 20 giugno 2003.
4.
I
docenti trasferiti d’ufficio in provincia perché in attesa di sede
non possono beneficiare dell’utilizzazione. Gli stessi saranno
ammessi a partecipare all’assegnazione provvisoria a prescindere
dal possesso dei requisiti richiesti dall’art.7 del CCDN del 20
giugno 2003.
Art. 16
Scambio di posti tra
coniugi
1.
Entro la
data di inizio dell'anno scolastico saranno esaminate le eventuali
richieste di scambio di posto tra coniugi o conviventi di fatto,
ambedue docenti di Scuola materna o di Scuola elementare assegnati
a posti della stessa tipologia. Tale scambio non può essere
disposto tra posti situati nello stesso comune.
2.
Parimenti può procedersi in relazione ad analoghe richieste
formulate da coniugi, o conviventi di fatto, di scuole e di
istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado
entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di
concorso. Tale scambio non può essere disposto tra posti situati
nello stesso comune.
3.
Le
domande, documentate, dovranno essere presentate al CSA entro il
12 luglio 2003 per tutte le scuole di ogni ordine e grado.
4.
Nei casi
in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province, le
domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad
entrambi i Dirigenti dei due CSA
5.
L'utilizzazione disposta ai sensi del presente articolo interrompe
la continuità del servizio.
Titolo II
- Utilizzazione del personale educativo -
Art. 17
Disposizioni preliminari
1.
Le
disposizioni contenute nel Titolo I del presente contratto si
applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
Art. 18
Adempimenti del Dirigente Scolastico
1.
Nelle
istituzioni educative, qualora il numero dei posti di personale
educativo sia inferiore al numero degli istitutori ivi titolari o
che hanno ottenuto il trasferimento annuale, il Dirigente
Scolastico procede alla compilazione di una graduatoria del
personale educativo individuato come soprannumerario.
2.
La
predetta graduatoria è compilata tenendo conto di tutti i punteggi
di cui alla tabella di valutazione allegato1 al CCDN .
Art. 19
Adempimenti del CSA
1.
Il CSA
compilerà, nell'ambito provinciale, distinte graduatorie nelle
quali è inserito il personale dichiarato soprannumerario, secondo
il ruolo di appartenenza.
2.
Ai fini
dell'utilizzo presso altre istituzioni educative o, per il
personale fornito del titolo di specializzazione, su posti di
sostegno della Scuola elementare, media e superiore, ovvero su
posti e cattedre o presso il CSA, il personale interessato verrà
invitato ad esprimere le preferenze.
3.
Si terrà
conto delle esigenze organizzative espresse dal Dirigente
scolastico dell’istituzione presso la quale si determina il
soprannumero.
TITOLO TERZO
PERSONALE ATA
Art. 20
Definizione del quadro complessivo delle disponibilità
1.
Il CSA
rileverà le disponibilità, distinte per profilo e qualifica
professionale e, in applicazione dell'art.5 del CCNL, fornirà
l'informazione e la relativa documentazione ai soggetti sindacali
firmatari del contratto.
2.
Sulla
base dei dati forniti dall'Amministrazione, le parti concordano,
ai fini della sistemazione del personale soprannumerario, le
seguenti disponibilità:
a) tutti i
posti che si rendono comunque disponibili in seguito
all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto;
b) posti di
fatto vacanti di DSGA in quanto i titolari, cessati dal
collocamento fuori ruolo, a norma dell’art.35 comma 6 della legge
27/12/2002 n.289, abbiano titolo ad essere utilizzato in altro
profilo;
c)
disponibilità derivanti da esigenze specifiche e da
particolari necessità di funzionamento delle singole scuole;
d) posti
resisi disponibili presso i CSA ai sensi dell'art. 31 comma 6 bis
del D.L.vo 29/93;
e) posti
determinati in relazione all'esigenza funzionale delle istituzioni
scolastiche compresi i posti eventualmente istituiti in
relazione alla concentrazione di più personale inidoneo al profilo
di appartenenza;
f) posti
disponibili per concessione di part-time.
Art. 21
Scadenze e procedure
1.
Entro il
15 luglio 2003 verrà pubblicato all'albo del CSA il quadro
complessivo delle disponibilità delle esigenze funzionali di cui
al precedente articolo. Le operazioni di utilizzazione del
personale interessato avverranno d’ufficio.
2.
Il
quadro delle disponibilità iniziali verrà pubblicato all’Albo del
CSA e comunicato alle Istituzioni Scolastiche, previa informativa
alle OO.SS. L’aggiornamento delle disponibilità verrà pubblicato,
con la motivazione, entro le 24 ore dall’acquisizione da parte del
CSA delle variazioni.
3.
Le parti
concordano che per garantire al personale interessato la certezza
dei tempi, ultimate le operazioni di cui al presente contratto,
sarà pubblicato all’Albo del CSA e comunicato alle Istituzioni
Scolastiche e alle OO.SS. il calendario per la stipula dei
contratti a tempo indeterminato e quello per la stipula dei
contratti a tempo determinato.
Art. 22
Assegnazione del personale alle succursali, sezioni staccate e
sedi coordinate
1. La
mobilità interna del personale è di competenza della
contrattazione integrativa di scuola.
Art. 23
Individuazione del personale soprannumerario
1) La
posizione di soprannumero del personale A.T.A. nelle istituzioni
scolastiche è individuata in relazione alla differenza di posti
tra organico di diritto e alla situazione di fatto esistente alla
data di inizio dell'anno scolastico.
2) Il
Dirigente Scolastico individuerà il personale in soprannumero
formulando una graduatoria di istituto sulla base delle tabelle di
valutazione Allegato 4 al CCDN. Tale graduatoria terrà conto dei
titoli in possesso alla data di richiesta della documentazione
necessaria per la compilazione delle graduatorie. A tal fine
inviterà gli interessati a compilare una scheda conforme alla
tabella di valutazione dei trasferimenti d'ufficio.
3) Qualora
gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare o documentare
i titoli valutabili si procede d'ufficio all'attribuzione del
punteggio spettante sulla base degli atti contenuti nel fascicolo
personale.
4) Le
graduatorie compilate dal Dirigente Scolastico e comprensive dei
punteggi analitici rimangono affisse all'albo della scuola per
l'intero anno scolastico.
5) Le
esigenze di famiglia devono valutarsi con riferimento alle
situazioni maturate sino al termine dell'anno scolastico
precedente a quello per il quale si procede all'utilizzazione.
6) Per il
personale trasferito da un'altra scuola nell'ultimo quinquennio
quale soprannumerario, in sede di formulazione delle graduatorie
per l'individuazione del soprannumero nella scuola di attuale
titolarità, deve essere preso in considerazione, per
l'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato senza
soluzione di continuità, sia il servizio prestato in tale ultima
scuola, sia quello relativo alla scuola di precedente titolarità.
7) Tutto il
personale ATA, compresi i Direttori amministrativi, sottoposti a
provvedimento di dimensionamento e/o provvedimento dagli enti
locali che hanno acquisito la nuova titolarità tramite l'opzione
conservano nella scuola di nuova titolarità la continuità di
servizio maturata nella scuola di precedente titolarità.
8) In
particolare, per quanto attiene al personale titolare nella scuola
con decorrenza dall'anno scolastico cui si verifica la situazione
di soprannumerarietà di fatto, viene considerato soprannumerario
nell'ordine:
a)
personale riammesso in servizio ai sensi dell'art. 132 dei TU.
D.P.R. 3/57;
b)
personale trasferito ai sensi dell'art. 200 da altra
amministrazione;
c)
personale vincitore dei concorsi ordinari e riservati;
d)
personale trasferito nella scuola secondo l'ordine inverso a
quello delle operazioni di trasferimento;
9) In seguito
sarà preso in considerazione il restante personale già titolare
nella scuola negli anni precedenti.
10) Non
dovranno essere inseriti nelle graduatorie predette, a meno che
non si preveda la soppressione della scuola, il personale A.T.A.:
11)
beneficiario di cui all'art. 19 punto I, III, IV lettere f) e g)
del CCDN anche se trasferiti nella scuola per l'anno scolastico
2002/2003.
12) il
personale ATA di cui all'art 19 del CCND lettera h) (lavoratrici
madre) ha diritto alla precedenza in ciascuna delle operazioni
di utilizzo.
Art. 24
Individuazione assistenti tecnici soprannumerari
1.
All'inizio dell'anno scolastico i Dirigenti Scolastici, in
relazione ad eccezionali e consistenti mutamenti intervenuti,
rispetto alla situazione in base alla quale è stato costituito
l'organico di diritto, valutate le esigenze di funzionamento dei
laboratori, gabinetti, officine, procedono ad eventuali nuove
aggregazioni fra i reparti stessi e i posti di assistente tecnico
in organico.
2.
Sui
posti così definiti viene assegnato, in base ai criteri di cui
alla tabella aree‑titoli‑laboratori annessa all'O.M. relativa ai
trasferimenti del personale A.T.A., il personale assistente
tecnico in servizio nell'istituto, tenendo conto che il personale
medesimo, essendo tenuto ad effettuare un orario di 36 ore
settimanali (secondo le modalità contenute nel D.M. 16.3.90 che ha
recepito l'accordo nazionale relativo all'orario di lavoro del
personale A.T.A. assistente tecnico) può essere chiamato a
prestare la propria opera anche in reparti diversi della stessa o
di altra area, in relazione al titolo posseduto da quello cui è
stato formalmente assegnato, purché compatibili con il titolo
posseduto secondo le corrispondenze alla tabella predetta.
3.
Nei casi
in cui le caratteristiche professionali del personale in servizio
non consentano in alcun modo di pervenire alla totale copertura
dei posti in organico aggregati ai vari reparti, i dirigenti
scolastici dovranno individuare il personale che, in base al
titolo posseduto, non può trovare utile impiego nell'istituto e
deve, pertanto, considerarsi soprannumerario.
4.
Per
l'individuazione del personale soprannumerario di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni impartite nei precedenti
articoli con i seguenti specifici criteri.
5.
Formulata la graduatoria d'istituto degli assistenti tecnici,
secondo le modalità, fissate dal presente contratto, i Dirigenti
Scolastici procedono, con riferimento alle aree ove si sono
verificate le condizioni che hanno motivato la diminuzione dei
posti aggregati, ad individuare il personale in soprannumero nelle
predette aree che è, ovviamente, quello con minor punteggio tra il
personale assegnato all'area presa in considerazione. Non verrà
preso in considerazione l'assistente tecnico in possesso di titolo
(sono validi gli attestati di partecipazione ai corsi di
riconversione professionale attivati dall’amministrazione) per
l'accesso ad altra area per la quale si verifichi disponibilità di
posti nell'istituto di titolarità.
6.
I
nominativi del personale individuato come soprannumerario vengono
comunicati al CSA per le conseguenti utilizzazioni.
Art. 25
Graduatorie provinciali dei soprannumerari
1.
Il
personale A.T.A. individuato soprannumerario è collocato in
distinte graduatorie provinciali per profilo professionale secondo
l'ordine e le precedenze previste dal CCND sulle utilizzazioni.
Art. 26
Modalità di utilizzazione
1.
I posti
costituiti a seguito della istituzione di attività di istruzione
per adulti finalizzata al conseguimento del titolo di studio
saranno coperti, con precedenza, dal personale titolare sul
distretto.
2.
Qualora
il personale individuato soprannumerario sia in numero superiore
ai posti disponibili, agli interessati saranno offerti tutti i
posti delle lettere a) e b) di cui all'art. 20, i posti di cui
alle seguenti lettere c), d), ed e) saranno offerti, nell'ordine
prioritario indicato, solo se il personale da utilizzare dovesse
risultare superiore al numero complessivo delle disponibilità di
cui alle lettere a) e b).
3.
Il
personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del
profilo di appartenenza o di altro profilo in relazione ai titoli
posseduti, ivi compresi gli assistenti tecnici, potrà essere
utilizzato su eventuali disponibilità relativi ad altro profilo o
ad altra area sulla base di una affinità tra titolo posseduto e le
caratteristiche tecniche funzionali del laboratorio disponibile e
sulla base dell'interessato ad accedere a corsi di riconversione
professionali.
Art. 27
Ordine di operazioni delle utilizzazioni e
Assegnazioni provvisorie
1.
Tenuto
conto dei principi generali fissati dall'art. 20 del CCDN la
sequenza delle operazioni sarà disposta sulla base dell'ordine
previsto dall'allegato 6 al CCDN.
Art. 28
Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A.
1.
Le
assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. sono disciplinate
dagli artt. 18 e 19 del C.C.D.N..
Art. 29
Presentazione delle domande di utilizzazione e/o assegnazione
provvisoria e di rinuncia alla proroga del trasferimento annuale
1.
Le
domande di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria devono
essere presentate entro il 12 luglio 2003.
2.
Entro la
stessa data va presentata la domanda di rinuncia alla proroga
d'ufficio del trasferimento annuale.
Art. 30
Scambio di posto fra coniugi
1.
Entro la
data di inizio dell'anno scolastico, saranno esaminate le
eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi
di fatto, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale.
Tale scambio non può essere disposto fra posti situati nello
stesso comune.
2.
Le
domande, documentate, dovranno essere presentate al CSA entro il
12 luglio 2003.
3.
Nei casi
in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province, le
domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad
entrambi i CSA interessati.
4.
L'utilizzazione disposta ai sensi del presente articolo interrompe
la continuità del servizio.
TITOLO TERZO
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 31
Interpretazione autentica ed eventuali integrazioni
1.
Nel caso
in cui insorgano controversie in applicazione del presente
contratto le parti contraenti, al fine di risolvere
consensualmente il conflitto, si incontrano entro i cinque giorni
dalla richiesta di almeno uno dei firmatari per definire
consensualmente il significato della clausola controversa od
eventualmente non disciplinata. L’accordo raggiunto è parte
integrante del presente contratto.
2.
Pertanto
i provvedimenti relativi alla questione oggetto di controversia
saranno adottati da parte del CSA a conclusione della procedura
prevista nel presente articolo.
Art. 32
Norma finale
1.
Il
presente contratto sarà divulgato in tutte le istituzioni
scolastiche della regione, a cura della Direzione Regionale in
modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di
prenderne visione in tempo utile.
2.
Ai sensi
dell’art. 7 del protocollo di intesa dell’11 gennaio 2002 sulle
Relazioni sindacali, il CSA, sulla base delle eventuali nuove
autorizzazioni disposte dai dirigenti scolastici, delle richieste
dagli stessi formulate per le attività di arricchimento
dell'offerta formativa e di attuazione di innovazioni didattiche e
di orientamento, nonché della situazione degli addetti in rapporto
agli eventuali esuberi divisi per ordine e grado di Scuola e per
classe di concorso e ai rapporti di lavoro a tempo parziale,
elabora il piano delle disponibilità e lo sottopone per
l'informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali
provinciali di categoria, corredandolo dei dati conoscitivi
aggiornati. Le predette Organizzazioni potranno formulare proprie
osservazioni entro 48 ore dall’informativa.
FIRMATO:
LA DELEGAZIONE
DI PARTE PUBBLICA
CGIL SCUOLA
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS SCUOLA
|