Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale della Basilicata

Potenza

Via Mazzini n. 80  -  Tel. 0971/330711 – Fax 0971/410381

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE

CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA REGIONE BASILICATA

 

L'anno 2003, il giorno 25 del mese di giugno, in Potenza, presso gli Uffici di Via Mazzini in Potenza, in sede di negoziazione decentrata regionale,

TRA

La Delegazione di parte pubblica costituita con D.D.G. prot. n. 162 del 10 giugno 2003

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale delle seguenti Organizzazioni:

a)      CGIL

b)      CISL

c)      UIL

d)      SNALS

 

VISTO il contratto decentrato nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola, sottoscritto in data 20 giugno 2003,

 

VIENE CONCORDATO

 

il seguente contratto regionale decentrato concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

1.      Il presente contratto decentrato regionale che integra il C.C.D.N. sottoscritto in data 20 giugno 2003, a cui si rimanda per quanto non previsto o non convenuto diversamente,  si applica al personale docente, educativo ed ATA  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2.      Il presente contratto ha validità per l’a.s. 2003/04. È automaticamente prorogato anche per gli anni successivi, fino a che non è sostituito da un nuovo contratto.

3.      Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

4.      Il contratto decentrato nazionale prevede l'istituto delle utilizzazioni e l'istituto delle assegnazioni provvisorie. L'assegnazione provvisoria, in presenza dei motivi indicati all'art.7 del CCDN, può essere richiesta sia dal personale che non ha presentato domanda di trasferimento che dal personale che ha chiesto ed ottenuto il trasferimento.

5.      L’assegnazione provvisoria è disposta per la medesima o altra classe di concorso nell’ambito del ruolo di appartenenza. 

6.      Le domande di utilizzazione debbono essere presentate entro il termine del 12 luglio 2003.

7.      Entro la medesima data, i docenti della scuola elementare titolari di posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, possono richiedere l'utilizzazione nel proprio circolo su posto di lingua straniera con istanza rivolta al Dirigente Scolastico.

8.      Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

9.      È possibile l'autocertificazione ad eccezione delle certificazioni mediche ed ospedaliere.

10.  Per tutto il personale docente, educativo ed ATA, sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie le domande pervenute presso il CSA competente oltre il giorno 16 luglio 2003 non saranno prese in considerazione. Le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria verranno effettuate d’ufficio senza l’uso del Sistema Informatico.

 

TITOLO I

 

PERSONALE DOCENTE

 

 Art. 1

 

Definizione del quadro complessivo delle disponibilità

 

1.      Il Centro Servizi Amministrativi fornirà in via preliminare alle Organizzazioni Sindacali tutti i dati conoscitivi relativi a:

a) Rapporto tra addetti ed esuberi, in organico di diritto, divisi per ordine e grado di scuola e per classi di concorso, residuati alla mobilità.

b) Disponibilità e vacanze di organico di fatto, articolate per ordine e grado di scuole, per classi di concorso, per tipologia e i posti nelle istituzioni educative.

Tali disponibilità devono comprendere:

-     i posti disponibili dopo le operazioni di mobilità anche intercompartimentale;

-     i posti di sostegno;

-     i posti presso i centri territoriali permanenti per la formazione in età adulta, ivi compresi i posti di ruolo carcerario e ospedalieri;

-     i posti derivanti dall’istituzione dei corsi serali;

-     i posti disponibili per almeno cinque mesi;

-     i posti per l'insegnamento della lingua straniera come specialisti.

Il quadro delle disponibilità dovrà tener conto anche degli spezzoni non abbinati. Per le classi di concorso in esubero gli spezzoni dovranno essere abbinati, al fine di determinare raggruppamenti orario quanto più possibile vicini all'orario di cattedra.

2.      Entro il 15 luglio, il quadro delle disponibilità iniziali verrà pubblicato all’Albo del CSA e comunicato alle Istituzioni Scolastiche, previa informativa alle OO.SS. L’aggiornamento delle disponibilità verrà pubblicato, con la motivazione, entro le 24 ore dall’acquisizione da parte del CSA delle variazioni.

3.      Le parti concordano che per garantire al personale interessato la certezza dei tempi, ultimate le operazioni di cui al presente contratto, sarà pubblicato all’Albo del CSA e comunicato alle Istituzioni Scolastiche e alle OO.SS. il calendario per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e quello per la stipula dei contratti a tempo determinato.

 

 

Art.2

 

 Mobilità interna

 

1.        La mobilità interna del personale è di competenza della contrattazione integrativa di scuola. Al fine di favorire un corretto inizio dell'anno scolastico, nella scuola elementare, le utilizzazioni da posto comune a posto lingua, devono essere concluse entro il 12 luglio 2003.

2.        Per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare lo specialista può essere utilizzato per non più di sette classi.

 

Art. 3

 

Criteri e priorità per l’individuazione e l’assegnazione alle scuole

dei progetti formativi ed educativi

 

1.      L’individuazione dei progetti da assegnare alle scuole, finalizzati a specifiche esigenze didattiche e sociali avverrà a cura del CSA, previa informativa alle OO.SS. in ordine agli indicatori scolastici e socio-ambientali.

2.      Il CSA comunicherà preventivamente alle OO.SS. in sede di confronto  e successivamente alle scuole, i criteri di valutazione adottati.

3.      IL CSA assegna i progetti alle scuole, sulla base dei seguenti criteri e priorità:

a)      Progetti di singola scuola, coordinati in rete o di rete di scuole con area d’intervento sull’integrazione degli alunni stranieri

b)      Progetti di singola scuola, coordinati in rete o di  reti di scuole per la prevenzione del disagio e la promozione del successo scolastico

Tutti i progetti  saranno valutati dal CSA e graduati in un’unica graduatoria provinciale, in relazione alla qualità e ai bisogni  segnalati da ogni singola scuola.

4.      I progetti degli Istituti comprensivi, eventualmente non soddisfatti nell’organico funzionale della scuola elementare, vanno assegnati con precedenza nell’ambito sia della priorità B) sia della   restante graduatoria provinciale.

In caso di parità nella graduatoria dei progetti si applicano le seguenti precedenze:

-     Progetti di rete di scuole

-     Progetti di singola scuola coordinata in rete con altre scuole

-     Progetti di singola scuola

In caso di ulteriore parità, prevale la scuola col maggior disagio scolastico e in subordine con minore assegnazione di risorse aggiuntive.

5.      Il CSA predisporrà nel corso dell’anno, con gli strumenti che riterrà più idonei, una sistematica azione di verifica e di monitoraggio dei progetti.

 

Art. 4

 

Modalità nella presentazione dei progetti e delle richieste di figure professionali

 

1. I progetti del precedente art. 3 devono essere stati approvati dal collegio docenti e devono pervenire al CSA entro il 30 aprile di ogni anno

2. Al progetto deve essere allegata la delibera di approvazione del collegio dei docenti. In caso di richiesta di più progetti le delibere di approvazione del collegio dei docenti dovranno prevedere un ordine di priorità.

                                   

Art. 5

 

Utilizzazione  nella  scuola  di  precedente titolarità

 

1.      Qualora nella scuola da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno scolastico e nei cinque anni scolastici successivi, dopo i trasferimenti e i passaggi, per qualunque causa una disponibilità di cattedra o posto orario ovvero di un posto di insegnamento appartenente a classi di concorso comprese nello stesso raggruppamento disciplinare della classe di titolarità, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne faccia richiesta, dovrà essere utilizzato in detta scuola, con precedenza  assoluta su tutte le altre operazioni di utilizzazione, anche se non è in soprannumero nella scuola in cui è stato trasferito. Per tale operazione possono essere utilizzati tutti i posti disponibili per le operazioni di cui al presente contratto, ivi compresi quelli assegnati per utilizzazione nell'anno scolastico precedente ai docenti titolari sulla dotazione organica provinciale.

2.      Con la medesima precedenza assoluta il docente potrà chiedere di essere messo a disposizione della scuola da cui è stato trasferito quale soprannumerario, qualora si siano verificate le condizioni nel quadro delle disponibilità sia previsto il ricorso all'istituto della messa a disposizione.

3.      L'utilizzazione prevista nei commi precedenti deve essere disposta, laddove se ne determinino le condizioni, in qualunque fase delle operazioni attinenti alla gestione dell'organico e quindi  anche se la disponibilità del posto nella scuola o plesso da cui il docente è stato trasferito quale soprannumerario si determina nel corso delle operazioni successive. Ovviamente la disponibilità che si viene a determinare per effetto di tale operazione non comporta la revisione delle operazioni già effettuate, ma sarà utilizzata per le operazioni ancora da compiersi.

4.      Qualora l'utilizzazione venga richiesta per una stessa scuola da più docenti trasferiti, nell'ambito del quinquennio, anche in anni diversi, i docenti medesimi vengono graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data di inizio dell'anno scolastico in cui si dispone l'utilizzazione.

5.      I predetti docenti, qualora, pur avendolo chiesto, non ottengano l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità, hanno diritto a partecipare, a domanda, alle operazioni di utilizzazione, per le cattedre e i posti vacanti o per le attività nelle altre scuole del comune di precedente titolarità o, in subordine, in sedi più vicine ad essa di quella di precedente titolarità contestualmente ai docenti individuati come soprannumerari ai sensi del precedente articolo. A tal fine essi verranno graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data d'inizio dell'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni.

6.      L'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è subordinato alla condizione che i docenti richiedano in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità. Tali circostanze dovranno essere attestate dagli interessati, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda di utilizzazione.

7.      La circostanza che il docente trasferito quale soprannumerario abbia prestato servizio nel quinquennio, per trasferimento annuale, per assegnazione provvisoria o per utilizzazione, in una scuola o plesso diverso da quello dal quale o al quale è stato trasferito non interrompe la continuità didattica, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, purché il docente abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità.

8.      Qualora la  scuola di precedente titolarità sia stata soppressa, per beneficiare delle disposizioni contenute nel presente articolo è sufficiente che l'interessato abbia richiesto nel quinquennio del trasferimento d'ufficio, successivamente alla soppressione della scuola o plesso di precedente titolarità, il trasferimento a un'altra scuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza di altre scuole in tale sede, nel comune più vicino secondo la tabella di viciniorità.

9.      Ai fini delle operazioni di utilizzazione relative all'anno scolastico 2003/2004 sono da  considerare titolari i docenti  trasferiti d’ufficio a decorrere dall'a.s. 1998/99 e negli anni scolastici successivi.

 

Art. 6

 

Docenti  titolari di posti di dotazione organica provinciale e di sostegno II grado

 

1.    Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di utilizzazione dei docenti facenti parte della dotazione organica provinciale il CSA seguirà le seguenti procedure. 

2.    Vengono compilate due graduatorie provinciali, per la Scuola Secondaria, distintamente per ciascuna classe di concorso:

a) docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;

b) docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione Organica Provinciale;

I docenti di cui ai precedenti punti a) e b) verranno graduati secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al C.C.D.N sulla base dei punteggi previsti dalle tabelle allegate allo stesso contratto.

3.  Le suddette graduatorie devono essere affisse all'albo del CSA entro il 5 luglio.

 

Art. 7


Presentazione della domanda di utilizzazione, indicazione delle sedi

 

  1. Ai fini dell'utilizzazione i docenti titolari di Dotazione Organica Provinciale (D.O.P.) e di Dotazione Organica di Sostegno (D.O.S.) dovranno inviare al CSA, entro la data del 12 luglio 2003 per tutte le Scuole di ogni ordine e grado una istanza nella quale indicheranno le sedi e le scuole cui desiderano essere assegnati e la tipologia di posti.

  2. In mancanza di tale istanza l'utilizzazione sarà disposta d'ufficio.

  3. Il termine di cui al precedente comma 1 vale anche per la presentazione della domanda di conferma dell'utilizzazione da parte dei docenti già titolari di posti di dotazione organica provinciale che ritrovino la disponibilità del posto nella scuola o plesso di precedente utilizzazione.

  4. I titolari DOS potranno essere utilizzati esclusivamente nell’area di titolarità.

 

Art. 8

 

Utilizzazione docenti soprannumerari - Formazione delle graduatorie provinciali

 

1.      Il CSA compilerà, per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe di concorso, un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti, con gli stessi punteggi già attribuiti dai Dirigenti Scolastici, tutti i docenti titolari di organico sede nella provincia dichiarati in soprannumero.

2.      In tale graduatoria saranno compresi anche i docenti titolari di organico sede che, avendo ottenuto, a decorrere dall'anno in cui si procede all'utilizzazione, la proroga del trasferimento annuale sempre su cattedra di organico sede, vengano individuati come soprannumerari nell'istituto in cui hanno ottenuto detto trasferimento.  La suddetta graduatoria deve essere affissa all'albo del CSA.

3.      In tale graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti, trasferiti quali soprannumerari nell'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e nei cinque anni scolastici precedenti, i quali chiedano l'utilizzazione, oltre che nella scuola o plesso da cui sono stati trasferiti, anche nelle altre scuole o plessi della sede (comune) di precedente titolarità e, in subordine, in sedi più vicine ad essa della sede di precedente titolarità.

4.      L'utilizzazione sarà disposta in base all'ordine di graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse dai docenti interessati.

 

Art. 9


Docenti di educazione tecnica nella scuola media

 

1.      Preliminare ad ogni forma di utilizzazione è la determinazione dell'eccedenza numerica dei docenti di educazione tecnica rispetto alle cattedre e posti disponibili. Dopo tale operazione si procede:

a)        all'utilizzazione, a domanda, su posti di sostegno, per chi è in possesso del prescritto titolo di specializzazione;

b)        all'utilizzazione, a domanda, su cattedre e posti disponibili nella scuola media e residualmente nella secondaria di secondo grado per chi è in possesso della prescritta abilitazione;

c)     alle conferme e all'eventuale attivazione delle figure professionali di cui all'art. 5 della Legge n° 426/88 e alle attività progettuali;

d)     la promozione della istituzione di posti di operatore tecnologico nelle istituzioni scolastiche che partecipano al programma di sviluppo delle tecnologie didattiche.

Le utilizzazioni nella Scuola di titolarità precedono tutte le altre operazioni.

2.      L'utilizzazione del personale avviene attingendo dalle distinte graduatorie provinciali relative al personale in esubero compilate dal CSA distinguendo i soprannumerari di  sede, e i docenti DOP.

Le graduatorie ai fini dell'utilizzazione sono finalizzate a:

-            copertura, a domanda o, se necessario d'ufficio, di posti di sostegno residuati dopo l'accantonamento per gli aspiranti supplenti specializzati;

-            copertura, a domanda (o d'ufficio), di eventuali posti ancora disponibili per attività alternativa alla Religione, all'interscuola, all'integrazione di extracomunitari;

-            mantenimento dell'assetto organizzativo previsto dal D.M. 22.7.83;

-            assegnazione su posti di cui alle precedenti lettere d) ed e).

 

Art. 10


Insegnanti tecnico-pratici

 

1.    Gli insegnanti tecnico-pratici, per i quali valgono le disposizioni del presente accordo attinenti a tutto il personale, individuati quali soprannumerari o appartenenti a ruoli con soprannumero, in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A) che, prioritariamente, alla tabella C) sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti dall'art. 6 del C.C.D.N. sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo nei limiti della permanenza della situazione di esubero provinciale della classe di concorso di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A), sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.

Art. 11


Docenti appartenenti a ruoli con situazioni di esubero - Presentazione delle domande di utilizzazione su materie affini

 

1.        I docenti che, a seguito della riduzione del numero delle classi, vengano a trovarsi, in organico di fatto, in soprannumero sono utilizzati nella scuola di titolarità o, a domanda, partecipano alle utilizzazioni così come dispone il comma 8 dell’art.6 del CCDN.

2.        Il personale che appartiene a ruolo o classe di concorso in esubero può presentare domanda di utilizzazione nei limiti dell'assorbimento del relativo esubero.

3.        I docenti appartenenti a ruoli ovvero a classi di concorso ove sussistono situazioni di esubero possono presentare domanda di utilizzazione anche in una provincia diversa da quella di titolarità, per gli insegnamenti di cui sono titolari ovvero per altri ordini e gradi di Scuola e per altre classi di concorso. Nella domanda di utilizzazione, che dovrà essere inviata in copia anche al CSA della sede di titolarità, il docente dovrà dichiarare di appartenere al ruolo con situazione di esubero.

 

Art. 12


Compilazione delle graduatorie

 

1.            L'utilizzazione avviene sulla base di graduatorie. Per i posti di insegnamento e le classi di concorso per le quali è richiesto il titolo di abilitazione sono compilate due distinte graduatorie, una per i docenti abilitati e l'altra per quelli privi del titolo di abilitazione. Le graduatorie sono definite sulla base dei titoli posseduti di cui alla tabella di valutazione allegata al C.C.D.N..

2.   Per l'utilizzazione nelle scuole secondarie di I° e II° grado, ove in sede di mobilità professionale sono previsti i passaggi sia di cattedra che di ruolo, allo scopo di finalizzare specificamente le utilizzazioni a tali passaggi, nell'ambito di ciascuna delle graduatorie prevista al precedente comma, i docenti provenienti dallo stesso ruolo (docenti laureati ovvero docenti diplomati) e da scuole dello stesso grado precederanno, a prescindere dal punteggio loro attribuito, quelli provenienti da altro ruolo o da scuole di grado diverso.

 

Art. 13


Criteri per l'utilizzazione dei docenti appartenenti a ruoli con soprannumero

 

1.      Le operazioni di utilizzazione a domanda dei docenti titolari nella provincia in altro ruolo ovvero in altra classe di concorso saranno disposte prima di procedere alle operazioni di utilizzazione, relative ai ruoli e alle classi di concorso di cui sono titolari i docenti che hanno chiesto l'utilizzazione.

2.      Qualora dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione a domanda persistano ancora situazioni di soprannumero del personale da utilizzare rispetto al numero dei posti disponibili le utilizzazioni in questione saranno disposte anche d'ufficio nei confronti dei docenti individuati come soprannumerari, che non sia stato possibile utilizzare nel ruolo o nella classe di concorso di titolarità.

3.      Le utilizzazioni di ufficio degli insegnanti elementari soprannumerari in possesso del titolo di studio potranno essere disposte solo in scuole e istituti d'istruzione secondaria di I° e II° grado, ivi compresi licei artistici ed istituti d'arte. Parimenti solo nell'ambito della Scuola secondaria ed artistica potranno essere disposte le utilizzazioni d'ufficio dei docenti delle predette scuole secondarie ed artistiche. Entro tale ambito, le utilizzazioni d'ufficio potranno essere disposte anche per le scuole di grado inferiore.

4.      Le utilizzazioni d'ufficio saranno disposte secondo lo stesso ordine indicato per le utilizzazioni a domanda. Le utilizzazioni d'ufficio dei docenti sforniti del titolo di abilitazione saranno disposte tenendo presente le preferenze espresse dagli interessati tra gli insegnamenti per i quali sono in possesso del titolo prescritto.

5.      In applicazione dell'art. 6 - comma 4 - del CCDN sulle utilizzazioni, nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero sono privilegiate le proroghe a domanda e d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e, quindi, d'ufficio.

6.      Resta fermo il principio in base al quale a conclusione delle operazioni di utilizzazione devono restare disponibili posti con minor carico contabile, nell’ipotesi che i docenti da utilizzare siano in numero inferiore rispetto alle cattedre o posti; nel caso di utilizzazione su altra classe di concorso, si procede preliminarmente alla copertura di posti appartenenti al medesimo ordine e grado dei scuola, cui appartengono i docenti da utilizzare; in caso di concorrenza fra più docenti, appartenenti a più classi di concorso, si procede all’utilizzazione nel rispetto di una graduatoria nella quale siano compresi tutti gli aspiranti con il punteggio assegnato nella graduatoria di provenienza.

 

Art. 14


Messa a disposizione

 

1.      Sulla base del quadro di cui all'art. 1 del presente accordo, in presenza di un numero di docenti da utilizzare superiori alle complessive esigenze, tale quadro, come stabilito dallo stesso articolo, è completato, con provvedimenti relativi alla messa a disposizione dei circoli, delle scuole o degli Istituti, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti. I provvedimenti di messa a disposizione saranno ripartiti garantendo le esigenze delle scuole che hanno avuto una maggiore contrazione di posti a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore, come previsto dal comma 7 dell’art.6 del CCDN.

2.      I provvedimenti di messa a disposizione riguardano anche i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza (punto VI art.8 del C.C.D.N.) che si siano avvalsi delle procedure di mobilità previste dal presente contratto.

 

 

Art. 15


Assegnazioni provvisorie

 

1.      La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta anche da coloro che hanno ottenuto il trasferimento a domanda per il corrente anno scolastico, ma che rientrano nelle condizioni previste dall’art.7 del CCDN, anche per preferenze diverse da quelle indicate nell'istanza di trasferimento.

2.      I docenti della scuola secondaria possono richiedere l’assegnazione provvisoria anche per classe di concorso diversa da quella di titolarità ma appartenente allo stesso ruolo (docenti della scuola secondaria di I grado, docenti laureati della scuola secondaria di II grado e insegnanti tecnico-pratici). In tal caso gli interessati dovranno documentare il possesso della relativa abilitazione.

3.      Le graduatorie dei docenti della scuola secondaria, richiedenti l’assegnazione provvisoria, verranno compilate senza far riferimento alle classi di concorso di provenienza degli interessati, dovendosi tener conto solo dei motivi previsti dall’articolo 7 del CCDN del 20 giugno 2003.

4.      I docenti trasferiti d’ufficio in provincia perché in attesa di sede non possono beneficiare dell’utilizzazione. Gli stessi saranno ammessi a partecipare all’assegnazione provvisoria a prescindere dal possesso dei requisiti richiesti dall’art.7 del CCDN del 20 giugno 2003.

 

Art. 16


Scambio di posti tra coniugi

 

1.      Entro la data di inizio dell'anno scolastico saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi o conviventi di fatto, ambedue docenti di Scuola materna o di Scuola elementare assegnati a posti della stessa tipologia. Tale scambio non può essere disposto tra posti situati nello stesso comune.

2.      Parimenti può procedersi in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi, o conviventi di fatto, di scuole e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso. Tale scambio non può essere disposto tra posti situati nello stesso comune.

3.      Le domande, documentate, dovranno essere presentate al CSA entro il 12 luglio 2003 per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

4.      Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province, le domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad entrambi i Dirigenti dei due CSA

5.      L'utilizzazione disposta ai sensi del presente articolo interrompe la continuità del servizio.


Titolo II
- Utilizzazione del personale educativo -

Art.  17


Disposizioni preliminari

 

1.      Le disposizioni contenute nel Titolo I del presente contratto si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.

 

Art. 18


Adempimenti del Dirigente Scolastico

 

1.      Nelle istituzioni educative, qualora il numero dei posti di personale educativo sia inferiore al numero degli istitutori ivi titolari o che hanno ottenuto il trasferimento annuale, il Dirigente Scolastico procede alla compilazione di una graduatoria del personale educativo individuato come soprannumerario.

2.      La predetta graduatoria è compilata tenendo conto di tutti i punteggi di cui alla tabella di valutazione allegato1 al  CCDN .

 

Art. 19


Adempimenti del CSA

 

1.      Il CSA compilerà, nell'ambito provinciale, distinte graduatorie nelle quali è inserito il personale dichiarato soprannumerario, secondo il ruolo di appartenenza.

2.      Ai fini dell'utilizzo presso altre istituzioni educative o, per il personale fornito del titolo di specializzazione, su posti di sostegno della Scuola elementare, media e superiore, ovvero su posti e cattedre o presso il CSA, il personale interessato verrà invitato ad esprimere le preferenze.

3.      Si terrà conto delle esigenze organizzative espresse dal Dirigente scolastico dell’istituzione presso la quale si determina il soprannumero.

 

TITOLO TERZO

 

PERSONALE ATA

 

Art. 20

 

Definizione del quadro complessivo delle disponibilità

 

1.      Il CSA rileverà le disponibilità, distinte per profilo e qualifica professionale e, in applicazione dell'art.5 del CCNL, fornirà l'informazione e la relativa documentazione ai soggetti sindacali firmatari del contratto.

2.      Sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione, le parti concordano, ai fini della sistemazione del personale soprannumerario, le seguenti disponibilità:

a)   tutti i posti che si rendono comunque disponibili in seguito all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto;

b)   posti di fatto vacanti di DSGA in quanto i titolari, cessati dal collocamento fuori ruolo, a norma dell’art.35 comma 6 della legge 27/12/2002 n.289, abbiano titolo ad essere utilizzato in altro profilo;

c)            disponibilità derivanti da esigenze specifiche e da particolari necessità di funzionamento delle singole scuole;

d)   posti resisi disponibili presso i CSA ai sensi dell'art. 31 comma 6 bis del D.L.vo 29/93;

e)   posti determinati in relazione all'esigenza funzionale delle istituzioni scolastiche compresi i posti eventualmente istituiti in relazione alla concentrazione di più personale inidoneo al profilo di appartenenza;

f)    posti disponibili per concessione di part-time.

 

Art. 21


Scadenze e procedure

 

1.      Entro il 15 luglio 2003 verrà pubblicato all'albo del CSA il quadro complessivo delle disponibilità delle esigenze funzionali di cui al precedente articolo. Le operazioni di utilizzazione del personale interessato avverranno d’ufficio.

2.      Il quadro delle disponibilità iniziali verrà pubblicato all’Albo del CSA e comunicato alle Istituzioni Scolastiche, previa informativa alle OO.SS. L’aggiornamento delle disponibilità verrà pubblicato, con la motivazione, entro le 24 ore dall’acquisizione da parte del CSA delle variazioni.

3.      Le parti concordano che per garantire al personale interessato la certezza dei tempi, ultimate le operazioni di cui al presente contratto, sarà pubblicato all’Albo del CSA e comunicato alle Istituzioni Scolastiche e alle OO.SS. il calendario per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e quello per la stipula dei contratti a tempo determinato.

   

   Art. 22

 

Assegnazione del personale alle succursali, sezioni staccate e sedi coordinate

 

1.   La mobilità interna del personale è di competenza della contrattazione integrativa di scuola.

 

Art. 23

 

Individuazione del personale soprannumerario

 

1)   La posizione di soprannumero del personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche è individuata in relazione alla differenza di posti tra organico di diritto e alla situazione di fatto esistente alla data di inizio dell'anno scolastico.

2)   Il Dirigente Scolastico individuerà il personale in soprannumero formulando una graduatoria di istituto sulla base delle tabelle di valutazione Allegato 4 al CCDN. Tale graduatoria terrà conto dei titoli in possesso alla data di richiesta della documentazione necessaria per la compilazione delle graduatorie. A tal fine inviterà gli interessati a compilare una scheda conforme alla tabella di valutazione dei trasferimenti d'ufficio.

3)   Qualora gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare o documentare i titoli valutabili si procede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale.

4)   Le graduatorie compilate dal Dirigente Scolastico e comprensive dei punteggi analitici rimangono affisse all'albo della scuola per l'intero anno scolastico.

5)   Le esigenze di famiglia devono valutarsi con riferimento alle situazioni maturate sino al termine dell'anno scolastico precedente a quello per il quale si procede all'utilizzazione.

6)   Per il personale trasferito da un'altra scuola nell'ultimo quinquennio quale soprannumerario, in sede di formulazione delle graduatorie per l'individuazione del soprannumero nella scuola di attuale titolarità, deve essere preso in considerazione, per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato senza soluzione di continuità, sia il servizio prestato in tale ultima scuola, sia quello relativo alla scuola di precedente titolarità.

7)   Tutto il personale ATA, compresi i Direttori amministrativi, sottoposti a provvedimento di dimensionamento e/o provvedimento dagli enti locali che hanno acquisito la nuova titolarità tramite l'opzione conservano nella scuola di nuova titolarità la continuità di servizio maturata nella scuola di precedente titolarità.

8)   In particolare, per quanto attiene al personale titolare nella scuola con decorrenza dall'anno scolastico cui si verifica la situazione di soprannumerarietà di fatto, viene considerato soprannumerario nell'ordine:

a)            personale riammesso in servizio ai sensi dell'art. 132 dei TU. D.P.R. 3/57;

b)            personale trasferito ai sensi dell'art. 200 da altra amministrazione;

c)            personale vincitore dei concorsi ordinari e riservati;

d)            personale trasferito nella scuola secondo l'ordine inverso a quello delle operazioni di trasferimento;

9)   In seguito sarà preso in considerazione il restante personale già titolare nella scuola negli anni precedenti.

10) Non dovranno essere inseriti nelle graduatorie predette, a meno che non si preveda la soppressione della scuola, il personale A.T.A.:

11) beneficiario di cui all'art. 19 punto I, III, IV lettere f) e g) del CCDN anche se trasferiti nella scuola  per l'anno scolastico 2002/2003.

12) il personale ATA di cui all'art 19 del CCND lettera h) (lavoratrici madre) ha diritto alla precedenza in ciascuna delle operazioni di utilizzo.

 

Art. 24

 

Individuazione assistenti tecnici soprannumerari

 

1.      All'inizio dell'anno scolastico i Dirigenti Scolastici, in relazione ad eccezionali e consistenti mutamenti intervenuti, rispetto alla situazione in base alla quale è stato costituito l'organico di diritto, valutate le esigenze di funzionamento dei laboratori, gabinetti, officine, procedono ad eventuali nuove aggregazioni fra i reparti stessi e i posti di assistente tecnico in organico.

2.      Sui posti così definiti viene assegnato, in base ai criteri di cui alla tabella aree‑titoli‑laboratori annessa all'O.M. relativa ai trasferimenti del personale A.T.A., il personale assistente tecnico in servizio nell'istituto, tenendo conto che il personale medesimo, essendo tenuto ad effettuare un orario di 36 ore settimanali (secondo le modalità contenute nel D.M. 16.3.90 che ha recepito l'accordo nazionale relativo all'orario di lavoro del personale A.T.A. assistente tecnico) può essere chiamato a prestare la propria opera anche in reparti diversi della stessa o di altra area, in relazione al titolo posseduto da quello cui è stato formalmente assegnato, purché compatibili con il titolo posseduto secondo le corrispondenze alla tabella predetta.

3.      Nei casi in cui le caratteristiche professionali del personale in servizio non consentano in alcun modo di pervenire alla totale copertura dei posti in organico aggregati ai vari reparti, i dirigenti scolastici dovranno individuare il personale che, in base al titolo posseduto, non può trovare utile impiego nell'istituto e deve, pertanto, considerarsi soprannumerario.

4.      Per l'individuazione del personale soprannumerario di cui al presente articolo si applicano le disposizioni impartite nei precedenti articoli con i seguenti specifici criteri.

5.      Formulata la graduatoria d'istituto degli assistenti tecnici, secondo le modalità, fissate dal presente contratto, i Dirigenti Scolastici procedono, con riferimento alle aree ove si sono verificate le condizioni che hanno motivato la diminuzione dei posti aggregati, ad individuare il personale in soprannumero nelle predette aree che è, ovviamente, quello con minor punteggio tra il personale assegnato all'area presa in considerazione. Non verrà preso in considerazione l'assistente tecnico in possesso di titolo (sono validi gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale attivati dall’amministrazione) per l'accesso ad altra area per la quale si verifichi disponibilità di posti nell'istituto di titolarità.

6.      I nominativi del personale individuato come soprannumerario vengono comunicati al CSA per le conseguenti utilizzazioni.

 

Art. 25

 

Graduatorie provinciali dei soprannumerari

 

1.      Il personale A.T.A. individuato soprannumerario è collocato in distinte graduatorie provinciali per profilo professionale secondo l'ordine e le precedenze previste dal CCND sulle utilizzazioni.

 

Art. 26

 

Modalità di utilizzazione

 

1.      I posti costituiti a seguito della istituzione di attività di istruzione per adulti finalizzata al conseguimento del titolo di studio saranno coperti, con precedenza, dal personale titolare sul  distretto.

2.      Qualora il personale individuato soprannumerario sia in numero superiore ai posti disponibili, agli  interessati saranno offerti tutti i posti delle lettere a) e b) di cui all'art. 20, i posti di cui alle seguenti lettere c), d), ed e) saranno offerti, nell'ordine prioritario indicato, solo se il personale da utilizzare dovesse risultare superiore al numero complessivo delle disponibilità di cui alle lettere a) e b).

3.      Il personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo di appartenenza o di altro profilo in relazione ai titoli posseduti, ivi compresi gli assistenti tecnici, potrà essere utilizzato su eventuali disponibilità relativi ad altro profilo o ad altra area sulla base di una affinità tra titolo posseduto e le caratteristiche tecniche funzionali del laboratorio disponibile e sulla base dell'interessato ad accedere a corsi di riconversione professionali.

 

Art. 27

 

Ordine di operazioni delle utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

 

1.      Tenuto conto dei principi generali fissati dall'art. 20 del CCDN la sequenza delle operazioni sarà disposta sulla base dell'ordine previsto dall'allegato 6 al CCDN.

 

Art. 28


Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A.

 

1.      Le assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. sono disciplinate dagli artt. 18 e 19 del C.C.D.N..


Art. 29


Presentazione delle domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria e di rinuncia alla proroga del trasferimento annuale

 

1.      Le domande di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria devono essere presentate entro il 12 luglio 2003.

2.      Entro la stessa data va presentata la domanda di rinuncia alla proroga d'ufficio del trasferimento annuale.

 

Art.  30


Scambio di posto fra coniugi

 

1.      Entro la data di inizio dell'anno scolastico, saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale. Tale scambio non può essere disposto  fra posti situati nello stesso comune.

2.      Le domande, documentate, dovranno essere presentate al CSA entro il 12 luglio 2003.

3.      Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province, le domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad entrambi i CSA interessati.

4.      L'utilizzazione disposta ai sensi del presente articolo interrompe la continuità del servizio.

 

 

TITOLO TERZO

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art.  31

 

Interpretazione autentica ed eventuali integrazioni

 

1.      Nel caso in cui insorgano controversie in applicazione del presente contratto le parti contraenti, al fine di risolvere consensualmente il conflitto, si incontrano entro i cinque giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari per definire consensualmente il significato della clausola controversa od eventualmente non disciplinata. L’accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto.

2.      Pertanto i provvedimenti relativi alla questione oggetto di controversia saranno adottati da parte del CSA a conclusione della procedura prevista nel presente articolo.

 

Art.  32

 

Norma finale

 

1.      Il presente contratto sarà divulgato in tutte le istituzioni scolastiche della regione, a cura della Direzione Regionale in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

2.      Ai sensi dell’art. 7 del protocollo di intesa dell’11 gennaio 2002 sulle Relazioni sindacali, il CSA, sulla base delle eventuali nuove autorizzazioni disposte dai dirigenti scolastici, delle richieste dagli stessi formulate per le attività di arricchimento dell'offerta formativa e di attuazione di innovazioni didattiche e di orientamento, nonché della situazione degli addetti in rapporto agli eventuali esuberi divisi per ordine e grado di Scuola e per classe di concorso e ai rapporti di lavoro a tempo parziale, elabora il piano delle disponibilità e lo sottopone per l'informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria, corredandolo dei dati conoscitivi aggiornati. Le predette Organizzazioni potranno formulare proprie osservazioni entro 48 ore dall’informativa.

 

 

FIRMATO:

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

 

CGIL SCUOLA

 

CISL SCUOLA

 

UIL SCUOLA

 

SNALS SCUOLA

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