La sostituzione e l'assunzione a tempo determinato sui posti di Dsga, contrariamente a quanto avviene per i docenti e per il restante personale Ata, sono regolate dall'art. 55 del Ccnl 2002/5.
Generalmente le assunzioni del personale nella Pubblica Amministrazione sono riserva di legge e quindi nel caso del comparto scuola è il Miur a disporre con propri decreti e regolamenti le modalità per assumere i docenti e il personale Ata.
L'unica eccezione riguarda il profilo del Dgsa per la cui sostituzione non esiste una graduatoria specifica da cui attingere per coprire i posti liberi tutto l'anno o per periodi brevi.
Il D.M. 430/2000 (regolamento supplenze Ata) ha demandato la sostituzione dei Dsga alle norme contrattuali. Infatti, all'art. 1 del suddetto regolamento punto 2 si legge testualmente: "Il presente regolamento non si applica al personale appartenente al profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti".
Si tratta di una eccezione che trae origine dal processo di riorganizzazione dei servizi scolastici e dal ruolo professionale del DSGA in funzione dell’Autonomia scolastica:
In questo quadro è necessario andare verso il superamento di procedure di sostituzione del DSGA figura unica responsabile dell’Unità dei servizi ricorrendo a “supplenti esterni” che non avrebbero la necessaria esperienza professionale per garantire la continuità di gestione del programma annuale e il governo del personale in relazione al POF. Si tratta invece di rafforzare un modello che affida la sostituzione del DSGA a figure professionali dell’area amministrativa interne alla scuola sulla base delle scelte del contratto di scuola. Nello stesso tempo è necessario assicurare la copertura dei posti vacanti attraverso le procedure concorsuali ordinarie o riservate, percorso che il miur non ha mai avviato.
In sede di rinnovo contrattuale, per salvaguardare il funzionamento di centinaia di scuole che risultavano scoperte del DSGA titolare (pensionamenti, mobilità, ecc.) si è dovuto ricorrere a soluzioni come quella dell’art. 55.
In tal modo è stato possibile salvaguardare due esigenze.
A livello territoriale sono comunque emerse difficoltà nella gestione degli istituti contrattuali inerenti la sostituzione dei DSGA soprattutto per l’incapacità di gestione delle risorse professionali da parte dell’Amministrazione territoriale e l’assenza di un coordinamento da parte del MIUR. Gli accordi integrativi regionali sollecitati anche dai sindacati nascono in questo quadro di difficoltà nel tentativo di coprire un vuoto di gestione e dar certezza ai diritti e garanzia di funzionamento delle scuole.
Per poter coprire tutti i posti rimasti comunque liberi dopo l'applicazione degli art. 55 e 142 lettera 7 del Ccnl sono state definite intese regionali tra l’ U.S.R e i Sindacati scuola che in linea di massima hanno ripristinato quanto già previsto dal CCNI 98/2001: l’istituzione di una graduatoria provinciale di aspiranti Assistenti amministrativi dalla quale attingere per la copertura dei posti ancora vacanti.
Procedura:
ll Csa conferisce gli incarichi agli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti per ex responsabili amministrativi previste dall'art. 7 del D.M. 146/2000.
Compensi :
In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o in mancanza di aspiranti è possibile coprire i posti vacanti con le modalità di cui al successivo punto B.
B) Posti liberi tutto l'anno per assenza del titolare (comandi, distacchi, assegnazione provvisoria, ecc) art. 55 comma 2
Procedura:
conferimento da parte del Dirigente Scolastico dell'incarico specifico di cui all'art. 47 del Ccnl all'assistente amministrativo secondo i criteri stabiliti dal contratto integrativo di scuola. Detto incarico, non essendo compreso tra le attribuzioni del profilo di assistente amministrativo, può essere rifiutato. Come si legge dall'art. 55 comma 2 del Ccnl si tratta di una soluzione transitoria fino alla concreta attivazione del profilo di Coordinatore Amministrativo.
Compensi :
C) Assenze brevi
Procedura:
conferimento da parte del Dirigente Scolastico dell'incarico specifico di cui all'art. 47 del Ccnl all'assistente amministrativo secondo i criteri stabiliti dal contratto integrativo di scuola. Anche in questo caso come nell'ipotesi di cui al punto B è necessario il consenso dell'interessato.
Compensi :
D) Incarico di reggenza (art. 142 punto 7 del Ccnl)
Procedura:
si tratta di una ipotesi residuale a cui il Csa dovrebbe far ricorso solo quando non sia stato possibile coprire i posti liberi o sostituire gli assenti con le modalità previste ai precedenti punti A,B e C e a condizione che gli interessati abbiano dato il proprio consenso.
Il richiamo all'articolo 142 lettera 7 del Ccnl dell'art. 69 del Ccnl del 4.8.95 che tratta dell'indennità di funzioni superiori e di reggenza non sancisce un obbligo per i Dsga ad accettare il suddetto incarico.
Infatti, in base all'art. 19 del decreto legislativo 165/2001, l'incarico di reggenza è obbligatorio solo per i dipendenti pubblici appartenenti all'area della Dirigenza, area di cui non fanno parte i Dsga.
Compensi :
E) Incarico sulla base di accordi decentrati regionali
Procedura:
anche questa è una ipotesi eccezionale regolata territorialmente con la stipula di accordi tra U.S.R e Sindacati. Riguarda quei casi, non previsti dal CCNL, in cui dei posti siano rimasti comunque liberi dopo l'applicazione degli art. 55 e 142, lettera 7 del Ccnl.
Compensi:
L'accesso al fondo del Dsga, ma le stesse considerazioni valgono anche per un suo eventuale sostituto, avviene alle seguenti condizioni:
L'utilizzo di tutto il personale in rapporto al Pof e i criteri generali di ripartizione del fondo rientrano tra le materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto (art. 6 del Ccnl).
In tale quadro, il tetto delle 100 ore di cui alla lettera A) non limita il diritto del DSGA ad avere riconosciuto, come tutti i lavoratori, il pagamento, a carico del fondo di scuola, di tutte le prestazioni aggiuntive che gli vengono richieste per fare fronte alla realizzazione di progetti finanziati con risorse dell’U.E., di Enti pubblici o soggetti privati come previsto dal comma 3, lettera B) dell’art. 87.
Quanto sopra vale in tutti i casi in cui i progetti citati non abbiano già previsto risorse specifiche per retribuire l’attività del Dsga e il restante personale ATA coinvolto in sede di attuazione.
Roma, 2 marzo 2004