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Le figure previste dalla normativa sulla sicurezza nella scuola e gli intrecci con il contratto

La sicurezza è uno di quegli argomenti che è utile conoscere, anche per evitare intrecci impropri con la contrattazione sul fondo d’istituto.

Le figure previste dalla legge
a- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS, (art. 71 Ccnl) è una figura obbligatoria (art. 2 Dlgs 626/94), è eletta o designata tra i delegati RSU:
  • fino a 200 dipendenti si elegge un solo rappresentante;
  • nelle scuole con più di 200 dipendenti vanno eletti 3 rappresentanti.

Il RLS ha diritto:

  • a 40 ore annue di permessi retribuiti;
  • a 32 ore di formazione in orario di servizio;
  • all'informazione su tutte le materie che attengono alla sicurezza sul luogo di lavoro;
  • alla consultazione sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP, addetti all'antincendio ecc, nomina del medico competente se previsto dalla valutazione dei rischi);
  • alla riunione periodica, perlomeno una l'anno;
  • all'accesso ai documenti in materia di sicurezza ed in particolare a quelli sulla valutazione dei rischi, sullo stato degli infortuni all'interno della scuola e a ogni altro documento attinente l'igiene e la sicurezza.

Ha l'obbligo di segnalare i rischi al Dirigente.

Poiché si tratta di una funzione sindacale non può essere retribuita.

b- Il responsabile della sicurezza di cui alla legge Dlgs 626/94:
  • è nominato dal Dirigente;
  • è retribuito con fondi ordinari della scuola se esterno.
  • deve possedere idonei titoli previsti dalla legge.

E’ possibile nominare responsabile per la sicurezza anche personale interno, a condizione che questo possieda i prescritti requisiti idonei previsti dalla legge secondo le disposizioni del Ministero del Lavoro e deve essere in possesso di formazione specifica.

La prestazione si configura in ogni caso (anche se interno) come contratto di collaborazione e pertanto il compenso si liquida a carico del contributo ordinario (non dal FIS e con le modalità stabilite all'art. 33 comma 2 lettera g del Di. 44/2001.

La RSU, ai sensi dell'art. 6 lettera d) del Ccnl, ha diritto di ottenere l'informativa sui criteri adottati per l'affidamento dell'incarico di responsabile della sicurezza e copia del contratto di collaborazione, così come stabilito dall'art. 35 del Di 44/2001.

Le figure sensibili, ai sensi del Dlgs 626/24, sono le seguenti:

  • l'addetto prevenzione incendi (art. 12, c. 1 b);
  • l'addetto al Pronto soccorso (art. 15, c. 2).

Gli addetti devono essere rapportati nel numero (1 o più) alle dimensioni dell'Istituzione, (art. 12 c. 2 e art. 15 c. 1) e sono designati dal Dirigente Scolastico dopo aver consultato il RLS (art. 8, c. 2 e art. 71 Ccnl).

Essi hanno il diritto, che deve essere garantito dal Dirigente Scolastico, di frequentare appositi corsi di formazione (art. 12, c. 3 e art. 15, c. 3) e sono tenuti allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4 c. 5 lett.

Cosa prevede il Dlgs 626/94 sugli addetti?

Il Dirigente Scolastico designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione ( art. 12, c. 3).

Questi incarichi possono essere retribuiti, ma con fondi ordinari o economie di bilancio non vincolate (art. 83 ccnl), e non dal FIS.

I relativi compensi possono essere contrattati sempre a carico dei fondi ordinari. In ogni caso si tratterebbe comunque di compensi forfetari finalizzati a riconoscere le responsabilità delle suddette figure sensibili.

Il Dirigente Scolastico nella sua qualità di datore di lavoro è tenuto a norma del Dlgs 626/94 a formare e informare tutti i lavoratori presenti in istituto e le figure ad esse equiparabili (ad esempio gli studenti degli istituti secondari che fanno esercitazioni di laboratorio) sulla presenza dei rischi nella scuola e sulle modalità di rimozione degli stessi.

In ogni caso il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare il RLS e la RSU della presenza in istituto dei lavoratori occupati a vario titolo (es. dipendenti cooperative, co.co.co) e dei lavoratori chiamati dall'Ente proprietario degli immobili per tutti i lavori di manutenzione.

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