Ritenuta per assenza malattia inferiore a 15 giorni

 

Sono pervenuti a questa O.S. diverse segnalazioni circa l’attivazione di procedure di riduzione della RPD (Retribuzione Professionale Docenti) nei confronti di docenti assenti per malattia per periodi inferiori a 15 giorni.

 

La questione si è aperta con un parere espresso (unilateralmente) dall’Aran in data 14/6/2002 e trasmesso al MIUR con il quale l’Agenzia ritiene assoggettabili CIA e RPD al regime di riduzione previsto dal comma 8, art. 23 del CCNL del 4/8/95.

 

La scrivente O.S. ritiene che non debba essere applicata alcuna riduzione in quanto:

  • La questione è stata risolta dall’art. 7 del CCNL sul secondo biennio economico che di fatto esclude RPD e CIA dal regime di riduzione previsto dall’art. 23 del CCNL del 4/8/95. Entrambi gli istituti contrattuali infatti sono strettamente connessi alla funzione (docente e ATA) nell’ottica della valorizzazione professionale e non sono assimilabili alle attività aggiuntive o complementari (per le quali invece si applica la riduzione).

  • Il parere espresso dall’Aran è inefficace in quanto interviene unilateralmente su norme e accordi contrattuali al di fuori delle apposite procedure di interpretazione autentica.

  • In ogni caso si tratta di mero atto interno, trasmesso dall’Aran al MIUR che lo aveva richiesto, e quindi privo di efficacia erga omnes.

  • Al momento resta ancora valida la riserva contenuta nella C.M. 118 del 14/4/2000 che, “nelle more della definizione della vicenda” stabilisce che nessuna riduzione debba essere operata “anche a seguito di comunicazione delle assenze per malattia fatte dalle singole istituzioni scolastiche”.

 

Nel caso in cui le scuole avviassero la procedura prevista dal comma 8 dell’art. 23 del CCNL del 4/8/95 per le assenze per malattia inferiori a 15 giorni, consigliamo ai lavoratori di fare opposizione, prima con atto di diffida indirizzata al Dirigente Scolastico (secondo il modello che vi proponiamo) e successivamente con richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro.   

 

Potenza, 10 aprile 2003

 


Trattenuta per assenze inferiori a 15 giorni

Cgil, Cisl, Uil scuola e Snals, con le lettere che pubblichiamo di seguito inviate il 6 novembre 2002 al Ministro Moratti e al dr. Pasquale Capo del MIUR, esprimono la propria contrarietà al parere dell’Aran circa l’assoggettabilità del CIA al regime di riduzione previsto dal comma 8 dell’articolo 23 del CCNL del 4 agosto 1995, come modificato dall’articolo 49 del CCNL del 26 maggio 1999.

Il Ministero non deve dare esecuzione ad un parere unilaterale dell’Aran, espresso al di fuori della procedura di interpretazione autentica del contratto.

 

Testo delle lettere

_______________________________

Al Ministro Moratti

Al dr. Pasquale Capo

 

Oggetto: interpretazione art. 23, comma 8, CCNL 4 agosto 1995

 

Le scriventi Organizzazioni sindacali, venute a conoscenza del parere espresso dall’ARAN con nota prot. 5778 del 14 giugno 2002, trasmessa a codesto Ministero e per conoscenza al Ministero dell’Economia, parere con il quale l’Agenzia fornisce il proprio avviso in merito alla assoggettabilità del CIA spettante al personale della scuola al regime di riduzione previsto dal comma 8 dell’articolo 23 del CCNL del 4 agosto 1995, come modificato dall’articolo 49 del CCNL del 26 maggio 1999, esprimono assoluta contrarietà a tale avviso e all’invito che il Ministero dell’Economia – basandosi sul parere espresso dall’ARAN – ha rivolto, con nota prot. 63729 dell’11 settembre 2002 a codesto Ministero, perché provveda a sciogliere la riserva contenuta nella CM n. 118 del 14 aprile 2000, al fine di consentire alle Direzioni provinciali dei Servizi vari di dare corso ad eventuali procedure di recupero.

Le scriventi Organizzazioni, infatti, ritengono che il parere espresso dall’ARAN sia intervenuto unilateralmente su materia contrattuale di tale rilevanza da richiedere l’attivazione della procedura di interpretazione autentica e che come tale non può esplicare alcuna efficacia. Nel merito, inoltre, non risponde a quanto determinato dalla successione delle norme contrattuali. che, alla luce di quanto previsto dall’articolo 7 del CCNL sul secondo biennio 2000-2001, hanno già comunque condotto ad un’interpretazione delle disposizioni contenute nel già citato articolo 23 dal regime di riduzione previsto dal comma 8 di tale articolo tale da escludere dapprima il CIA e quindi la retribuzione professionale dei docenti, in quanto finalizzati alla valorizzazione degli specifici contenuti del profilo professionale di appartenenza e non allo svolgimento di attività complementari.

Sulla base di quanto detto è evidente come la richiesta del Ministero dell’Economia, basata su un parere espresso al di fuori delle procedure previste per l’interpretazione delle norme contrattuali e che in ogni caso non ha tenuto conto dell’evoluzione del quadro normativo, non possa essere presa in considerazione da parte di codesto Ministero, che deve invece dare comunicazione che le note dell’ARAN e del Ministero dell’Economia, costituendo meri atti interni, non possono produrre alcun effetto, nonché dello scioglimento in senso positivo, alla luce di quanto disposto dal richiamato articolo 7, della riserva a suo tempo contenuta nella CM 118/2000.

Si resta comunque a disposizione per ogni confronto in merito.

CGIL Scuola               CISL Scuola               UIL Scuola                    SNALS

(Enrico Panini)            (Daniela Colturani)   (Massimo Di Menna)                                     (Fedele Ricciato)

 Roma, 6 novembre 2002

___________________

 

Al Dr. Guido Fantoni
Presidente ARAN

 

Oggetto: nota 5778 del 14 giugno 2002

 

Le scriventi OO.SS. esprimono la propria contrarietà nel metodo e nel merito del parere espresso da parte di codesta Agenzia, con la nota n. 5778 del 14 giugno 2002, nella quale si afferma, in sostanza, che il compenso individuale accessorio corrisposto al personale della scuola non spetta in caso di periodi di assenza.

Per quanto riguarda il metodo, il parere è stato espresso in modo unilaterale riguardo una norma di carattere pattizio, di tale rilevanza da richiedere l’attivazione di corrette procedure di interpretazione autentica di un testo contrattuale, e che come tale, pertanto, non può esplicare alcuna efficacia.

Quanto al merito, il contenuto del parere risulta difforme a quanto si evince dal contesto delle disposizioni dei CCNL del Comparto scuola, in particolare con riferimento a quanto contenuto nell’articolo 7 del CCNL sul secondo biennio economico 2000-2001 attraverso il quale si è pervenuti ad un’interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 23 del CCNL del 4 agosto 1995 tale da escludere dapprima il CIA e quindi la retribuzione professionale dei docenti dal regime di riduzione previsto dal comma 8 del medesimo articolo, in quanto finalizzati alla valorizzazione degli specifici contenuti del profilo professionale di appartenenza e non allo svolgimento di attività complementari..

Le scriventi OOSS chiedono che il richiamato parere sia ritirato con urgenza da parte di codesta Agenzia, che dovrà informarne anche il Ministero dell’Economia affinché venga evitata l’adozione di iniziative che penalizzano gravemente gli interessi del personale della scuola

CGIL Scuola               CISL Scuola               UIL Scuola                    SNALS

(Enrico Panini)            (Daniela Colturani)   (Massimo Di Menna)                                     (Fedele Ricciato)

Roma, 6 novembre 2002


ASSENZE ED EFFETTI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amm.vi – Div. XIII

 

Circolare Ministeriale n. 118 del 14 aprile 2000

Oggetto: C.C.N.I. del 31 agosto 1999 - Competenze accessorie - Modalità operative.

Nel S.O. alla G.U. n. 212 del 9 settembre 1999 è stato pubblicato il contratto di cui all'oggetto contenente anche la disciplina per l'erogazione del compenso individuale accessorio, dell'indennità di direzione e dell'indennità di amministrazione. Per ogni emolumento in questione, alla cui erogazione, per la parte di competenza, provvede in via informatizzata il Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di Latina con inizio dalla rata di settembre 1999, si forniscono alcune indicazioni, in linea generale, di ordine operativo, anche a scioglimento di alcuni dubbi già rappresentati.


1) Compenso individuale accessorio - art. 25 C.C.I.N.

Il compenso, previsto dall'art. 42, comma 2, del CCNL del 26 maggio 1999, spetta:

  • dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;

  • dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; a tal fine si considera anche l'eventuale periodo del contratto stipulato dal capo d'istituto ai sensi dell'art. 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

  • dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale; a tal fine si considera anche l'eventuale periodo del contratto stipulato dal capo d'istituto ai sensi dell'art. 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

  • per i mesi di luglio e agosto 1999 al personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale nell'anno scolastico 1998/99.

Pertanto il compenso in parola non compete ai supplenti brevi e saltuari, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni; a tale personale non deve essere liquidato l'emolumento di cui trattasi nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi dell'art. 40, comma 9, della legge 449/97.
Nei confronti del personale docente a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed ATA con contratto part-time, il compenso va liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti provinciali del Tesoro - direzioni provinciali dei servizi vari - procederanno all'esatta attribuzione del compenso, dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche.

Il compenso in questione spetta anche per il periodo di attività delle commissioni degli esami di Stato di cui alla legge 10.12.1997, n. 425 al personale titolare di contratto stipulato fino al termine delle attività didattiche, in quanto membro delle commissioni stesse. Al riguardo deve essere fatta dalle istituzioni scolastiche interessate apposita comunicazione al competente Dipartimento provinciale del Tesoro - direzione provinciale dei servizi vari.

 

2) Indennità di direzione - art. 33 C.C.I.N.
Prevista dall'art. 21 del CCNL del 26 maggio 1999, spetta, dal 1°.9.1999:

a) In misura intera

  • ai capi d'istituto, ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche;

  • ai docenti incaricati dell'ufficio di presidenza o di direzione;

  • ai vicerettori e alle vicedirettrici degli istituti di educazione.

In caso di assenza o di impedimento del capo d'istituto titolare l'indennità di cui trattasi è erogata al sostituto dall'istituzione scolastica interessata.

b) In misura del 50%

  • al personale educativo incaricato della funzione di vicerettore o vicedirettrice di convitto nazionale o di educandato femminile dello Stato;

  • ai docenti vicari delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza.

In caso di assenza o impedimento del reggente, a detti docenti compete l'intera indennità, al netto del compenso individuale accessorio spettante in relazione allo status di docente. Il conguaglio viene effettuato direttamente dall'istituzione scolastica (art. 33, commi 4 e 10).


c) In misura intera, più il 50% per ogni reggenza

  • ai capi d'istituto, cui sia stata affidata la reggenza di altre istituzioni scolastiche.

L'indennità di direzione è costituita da un importo base, comprensivo del compenso individuale accessorio, che viene corrisposto su partita di spesa fissa e, per particolari tipologie di istituzioni scolastiche, da un importo aggiuntivo, corrisposto direttamente dall'istituzione scolastica. L'importo base compete anche ai capi d'istituto in servizio presso le scuole italiane all'estero.

 
3) Indennità di amministrazione - art. 34 C.C.I.N.


Prevista dall'art. 35 del CCNL del 26 maggio 1999, spetta, dal 1°.9.99:

 

a) In misura intera

  • ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie;

  • ai responsabili amministrativi delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative;

  • al personale insegnante elementare che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, viene utilizzato in compiti di segreteria della direzione didattica. Per la corresponsione dell'importo base di tale indennità è necessario che la direzione didattica interessata trasmetta al competente dipartimento provinciale del Tesoro - direzione provinciale dei servizi vari - un'apposita dichiarazione attestante la posizione di utilizzazione del personale in questione.

b) In misura del 50%

  • ai direttori amministrativi, senza responsabilità di firma, dei conservatori di musica e delle accademie:

  • ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie, come stabilito dall'accordo, in data 5.10.1999, di interpretazione autentica dell'art. 34, comma 2, del CCIN, pubblicato nella G.U. n. 275 del 23.11.1999.

In caso di mancato esercizio della funzione da parte del personale di cui sopra l'indennità in questione è corrisposta al sostituto da parte dell'istituzione scolastica per il periodo in cui il titolare non ha svolto la funzione stessa.

Anche l'indennità di amministrazione, come quella di direzione, è costituta da un importo base, comprensivo del compenso individuale accessorio, che viene corrisposto su partita di spesa fissa, nonché, per particolari tipologie di istituzioni scolastiche, da un importo aggiuntivo, corrisposto direttamente dall'istituzione scolastica.

 

Disposizioni comuni

I compensi in esame spettano, agli aventi diritto, in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. In caso di servizio o situazioni assimilate di durata inferiore al mese, per ciascun giorno compete 1/30 del compenso.

Le particolari posizioni di stato, per le quali sussiste il diritto alla percezione dei compensi, sono indicate nell'art. 50 del CCNL del 26 maggio 1999 (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con trattamento a carico del Ministero della Pubblica Istruzione).

In caso di assenza per malattia per l'indennità di direzione e di amministrazione si applica l'art. 23 del CCNL del 4 agosto 1995, come integrato dall'art. 49 del CCNL del 26 maggio 1999; pertanto tali emolumenti sono corrisposti per periodi di assenza superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero. In caso di gravi patologie, che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i compensi in argomento non subiscono alcuna riduzione per i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e per quelli dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL (comma 8-bis dell'art. 23 del CCNL del 4.8.1995, come novellato dalla lett. E dell'art. 49 del CCNL del 26.5.1999).
Tale disciplina è anche applicabile all'indennità di amministrazione spettante al personale assunto a tempo determinato limitatamente al periodo retribuito durante le assenze per malattia.

Si fa riserva di fornire indicazioni sulla corresponsione del compenso individuale accessorio per i periodi di assenza per malattia atteso che è stata richiesta all'ARAN interpretazione autentica dell'art.23, comma 8, del CCNL del 4.8.1995, come modificato dall'art.49, lett. D, del CCNL del 26 maggio 1999.

Pertanto, nelle more della definizione della vicenda, nessuna riduzione sull'emolumento di cui trattasi va operata anche a seguito di comunicazione delle assenze per malattia fatte dalle singole istituzioni scolastiche.
Ai sensi dell'art. 21, comma 7, del CCNL del 4.8.1995, durante i primi trenta giorni di astensione facoltativa dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/71, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, al personale a tempo indeterminato interessato compete l'intera retribuzione, escluse l'indennità di direzione e quella di amministrazione.

Per quanto riguarda il personale titolare di contratto a tempo determinato, si precisa che il compenso individuale accessorio deve essere computato ai fini della determinazione dell'indennità di cui all'art. 15 della legge n. 1204/71, anche se corrisposta, nell'ipotesi prevista dall'art. 17 della legge medesima, dopo la scadenza del contratto.

Nei periodi di servizio prestati in posizioni che comportino riduzione di stipendio, il compenso è ridotto nella stessa misura.

Nessun assegno accessorio, comunque denominato, viene corrisposto sull'assegno alimentare di cui all'art. 62, comma 5, del CCNL del 4.8.1995.

Il Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di Latina ha provveduto, sulla rata di settembre 1999, all'attribuzione in via informatizzata degli assegni in oggetto.

La relativa procedura è stata oggetto della circolare prot. n. 181 del 27.8.1999 del Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, rammentando che all'attribuzione dei compensi accessori ai direttori amministrativi, ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie ed agli altri dipendenti esclusi dalla lavorazione, dovranno provvedere i Dipartimenti provinciali del Tesoro - direzioni provinciali dei servizi vari -, acquisendo, se necessario, informazioni dagli uffici di servizio degli interessati.

Si fa presente, infine, che nulla è variato per le indennità di funzioni superiori e di reggenza, di cui all'art. 69 del CCNL del 4.8.95.

La presente viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro.


Il Direttore Generale
Paradisi

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