Ritenuta per assenza malattia inferiore a 15 giorni
Sono
pervenuti a questa O.S. diverse segnalazioni circa l’attivazione
di procedure di riduzione della RPD (Retribuzione Professionale
Docenti) nei confronti di docenti assenti per malattia per periodi
inferiori a 15 giorni.
La questione si è aperta con un parere espresso (unilateralmente)
dall’Aran in data 14/6/2002 e trasmesso al MIUR con il quale
l’Agenzia ritiene assoggettabili CIA e RPD al regime di riduzione
previsto dal comma 8, art. 23 del CCNL del 4/8/95.
La scrivente O.S. ritiene che non debba essere applicata alcuna
riduzione in quanto:
-
La
questione è stata risolta dall’art. 7 del CCNL sul secondo
biennio economico che di fatto esclude RPD e CIA dal regime di
riduzione previsto dall’art. 23 del CCNL del 4/8/95. Entrambi
gli istituti contrattuali infatti sono strettamente connessi
alla funzione (docente e ATA) nell’ottica della valorizzazione
professionale e non sono assimilabili alle attività aggiuntive o
complementari (per le quali invece si applica la riduzione).
-
Il
parere espresso dall’Aran è inefficace in quanto interviene
unilateralmente su norme e accordi contrattuali al di fuori
delle apposite procedure di interpretazione autentica.
-
In
ogni caso si tratta di mero atto interno, trasmesso dall’Aran al
MIUR che lo aveva richiesto, e quindi privo di efficacia erga
omnes.
-
Al
momento resta ancora valida la riserva contenuta nella C.M. 118
del 14/4/2000 che, “nelle more della definizione della vicenda”
stabilisce che nessuna riduzione debba essere operata “anche a
seguito di comunicazione delle assenze per malattia fatte dalle
singole istituzioni scolastiche”.
Nel caso in cui le scuole avviassero la procedura prevista dal
comma 8 dell’art. 23 del CCNL del 4/8/95 per le assenze per
malattia inferiori a 15 giorni, consigliamo ai lavoratori di fare
opposizione, prima con atto di diffida indirizzata al Dirigente
Scolastico (secondo
il modello che vi proponiamo) e successivamente con richiesta
del tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ufficio
Provinciale del Lavoro.
Potenza, 10 aprile 2003
Trattenuta per assenze inferiori a 15 giorni
Cgil, Cisl,
Uil scuola e Snals, con le lettere che pubblichiamo di seguito
inviate il 6 novembre 2002 al Ministro Moratti e al dr. Pasquale
Capo del MIUR, esprimono la propria contrarietà al parere dell’Aran
circa l’assoggettabilità del CIA al regime di riduzione previsto
dal comma 8 dell’articolo 23 del CCNL del 4 agosto 1995, come
modificato dall’articolo 49 del CCNL del 26 maggio 1999.
Il Ministero
non deve dare esecuzione ad un parere unilaterale dell’Aran,
espresso al di fuori della procedura di interpretazione autentica
del contratto.
Testo delle
lettere
_______________________________
Al Ministro Moratti
Al dr. Pasquale Capo
Oggetto: interpretazione art.
23, comma 8, CCNL 4 agosto 1995
Le scriventi Organizzazioni
sindacali, venute a conoscenza del parere espresso dall’ARAN con
nota prot. 5778 del 14 giugno 2002, trasmessa a codesto Ministero
e per conoscenza al Ministero dell’Economia, parere con il quale
l’Agenzia fornisce il proprio avviso in merito alla
assoggettabilità del CIA spettante al personale della scuola al
regime di riduzione previsto dal comma 8 dell’articolo 23 del CCNL
del 4 agosto 1995, come modificato dall’articolo 49 del CCNL del
26 maggio 1999, esprimono assoluta contrarietà a tale avviso e
all’invito che il Ministero dell’Economia – basandosi sul parere
espresso dall’ARAN – ha rivolto, con nota prot. 63729 dell’11
settembre 2002 a codesto Ministero, perché provveda a sciogliere
la riserva contenuta nella CM n. 118 del 14 aprile 2000, al fine
di consentire alle Direzioni provinciali dei Servizi vari di dare
corso ad eventuali procedure di recupero.
Le scriventi Organizzazioni,
infatti, ritengono che il parere espresso dall’ARAN sia
intervenuto unilateralmente su materia contrattuale di tale
rilevanza da richiedere l’attivazione della procedura di
interpretazione autentica e che come tale non può esplicare alcuna
efficacia. Nel merito, inoltre, non risponde a quanto determinato
dalla successione delle norme contrattuali. che, alla luce di
quanto previsto dall’articolo 7 del CCNL sul secondo biennio
2000-2001, hanno già comunque condotto ad un’interpretazione delle
disposizioni contenute nel già citato articolo 23 dal regime di
riduzione previsto dal comma 8 di tale articolo tale da escludere
dapprima il CIA e quindi la retribuzione professionale dei
docenti, in quanto finalizzati alla valorizzazione degli specifici
contenuti del profilo professionale di appartenenza e non allo
svolgimento di attività complementari.
Sulla base di quanto detto è
evidente come la richiesta del Ministero dell’Economia, basata su
un parere espresso al di fuori delle procedure previste per
l’interpretazione delle norme contrattuali e che in ogni caso non
ha tenuto conto dell’evoluzione del quadro normativo, non possa
essere presa in considerazione da parte di codesto Ministero, che
deve invece dare comunicazione che le note dell’ARAN e del
Ministero dell’Economia, costituendo meri atti interni, non
possono produrre alcun effetto, nonché dello scioglimento in senso
positivo, alla luce di quanto disposto dal richiamato articolo 7,
della riserva a suo tempo contenuta nella CM 118/2000.
Si resta comunque a disposizione
per ogni confronto in merito.
CGIL Scuola
CISL Scuola
UIL Scuola
SNALS
(Enrico Panini)
(Daniela Colturani)
(Massimo Di Menna)
(Fedele Ricciato)
Roma,
6 novembre 2002
___________________
Al Dr. Guido Fantoni
Presidente ARAN
Oggetto: nota
5778 del 14 giugno 2002
Le scriventi OO.SS. esprimono la
propria contrarietà nel metodo e nel merito del parere espresso da
parte di codesta Agenzia, con la nota n. 5778 del 14 giugno 2002,
nella quale si afferma, in sostanza, che il compenso individuale
accessorio corrisposto al personale della scuola non spetta in
caso di periodi di assenza.
Per quanto riguarda il metodo, il
parere è stato espresso in modo unilaterale riguardo una norma di
carattere pattizio, di tale rilevanza da richiedere l’attivazione
di corrette procedure di interpretazione autentica di un testo
contrattuale, e che come tale, pertanto, non può esplicare alcuna
efficacia.
Quanto al merito, il contenuto
del parere risulta difforme a quanto si evince dal contesto delle
disposizioni dei CCNL del Comparto scuola, in particolare con
riferimento a quanto contenuto nell’articolo 7 del CCNL sul
secondo biennio economico 2000-2001 attraverso il quale si è
pervenuti ad un’interpretazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 23 del CCNL del 4 agosto 1995 tale da escludere
dapprima il CIA e quindi la retribuzione professionale dei docenti
dal regime di riduzione previsto dal comma 8 del medesimo
articolo, in quanto finalizzati alla valorizzazione degli
specifici contenuti del profilo professionale di appartenenza e
non allo svolgimento di attività complementari..
Le scriventi OOSS chiedono che il
richiamato parere sia ritirato con urgenza da parte di codesta
Agenzia, che dovrà informarne anche il Ministero dell’Economia
affinché venga evitata l’adozione di iniziative che penalizzano
gravemente gli interessi del personale della scuola
CGIL Scuola
CISL Scuola
UIL Scuola
SNALS
(Enrico Panini)
(Daniela Colturani)
(Massimo Di Menna)
(Fedele Ricciato)
Roma, 6
novembre 2002
ASSENZE ED EFFETTI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE
Ministero
della Pubblica Istruzione
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amm.vi
– Div. XIII
Circolare
Ministeriale n. 118 del 14 aprile 2000
Oggetto:
C.C.N.I. del 31 agosto 1999 - Competenze accessorie - Modalità
operative.
Nel S.O. alla
G.U. n. 212 del 9 settembre 1999 è stato pubblicato il contratto
di cui all'oggetto contenente anche la disciplina per l'erogazione
del compenso individuale accessorio, dell'indennità di direzione e
dell'indennità di amministrazione. Per ogni emolumento in
questione, alla cui erogazione, per la parte di competenza,
provvede in via informatizzata il Centro Nazionale di Calcolo e
Contabilità di Latina con inizio dalla rata di settembre 1999, si
forniscono alcune indicazioni, in linea generale, di ordine
operativo, anche a scioglimento di alcuni dubbi già rappresentati.
1) Compenso individuale accessorio - art. 25 C.C.I.N.
Il compenso,
previsto dall'art. 42, comma 2, del CCNL del 26 maggio 1999,
spetta:
-
dal 1°
luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con
rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale
insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
-
dalla data
di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al
personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a
tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera
durata dell'anno scolastico; a tal fine si considera anche
l'eventuale periodo del contratto stipulato dal capo d'istituto
ai sensi dell'art. 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
-
dalla data
di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per
ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA
con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine
delle attività didattiche nonché al personale insegnante di
religione cattolica con impiego di durata annuale; a tal fine si
considera anche l'eventuale periodo del contratto stipulato dal
capo d'istituto ai sensi dell'art. 40, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
-
per i mesi
di luglio e agosto 1999 al personale docente a tempo determinato
con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per
quello ATA con supplenza annuale nell'anno scolastico 1998/99.
Pertanto il
compenso in parola non compete ai supplenti brevi e saltuari,
compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni;
a tale personale non deve essere liquidato l'emolumento di cui
trattasi nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi
dell'art. 40, comma 9, della legge 449/97.
Nei confronti del personale docente a tempo determinato senza
trattamento di cattedra e del personale docente ed ATA con
contratto part-time, il compenso va liquidato in rapporto
all'orario risultante dal contratto.
Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla
progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la
prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i
Dipartimenti provinciali del Tesoro - direzioni provinciali dei
servizi vari - procederanno all'esatta attribuzione del compenso,
dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei
contratti inviati dalle istituzioni scolastiche.
Il compenso in
questione spetta anche per il periodo di attività delle
commissioni degli esami di Stato di cui alla legge 10.12.1997, n.
425 al personale titolare di contratto stipulato fino al termine
delle attività didattiche, in quanto membro delle commissioni
stesse. Al riguardo deve essere fatta dalle istituzioni
scolastiche interessate apposita comunicazione al competente
Dipartimento provinciale del Tesoro - direzione provinciale dei
servizi vari.
2) Indennità
di direzione - art. 33 C.C.I.N.
Prevista dall'art. 21 del CCNL del 26 maggio 1999, spetta, dal
1°.9.1999:
a) In
misura intera
-
ai capi
d'istituto, ai direttori dei conservatori di musica e delle
accademie e ai coordinatori degli istituti superiori per le
industrie artistiche;
-
ai docenti
incaricati dell'ufficio di presidenza o di direzione;
-
ai
vicerettori e alle vicedirettrici degli istituti di educazione.
In caso di
assenza o di impedimento del capo d'istituto titolare l'indennità
di cui trattasi è erogata al sostituto dall'istituzione scolastica
interessata.
b) In
misura del 50%
-
al personale
educativo incaricato della funzione di vicerettore o
vicedirettrice di convitto nazionale o di educandato femminile
dello Stato;
-
ai docenti
vicari delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza.
In caso di
assenza o impedimento del reggente, a detti docenti compete
l'intera indennità, al netto del compenso individuale accessorio
spettante in relazione allo status di docente. Il conguaglio viene
effettuato direttamente dall'istituzione scolastica (art. 33,
commi 4 e 10).
c) In misura intera, più il 50% per ogni reggenza
L'indennità di
direzione è costituita da un importo base, comprensivo del
compenso individuale accessorio, che viene corrisposto su partita
di spesa fissa e, per particolari tipologie di istituzioni
scolastiche, da un importo aggiuntivo, corrisposto direttamente
dall'istituzione scolastica. L'importo base compete anche ai capi
d'istituto in servizio presso le scuole italiane all'estero.
3) Indennità di amministrazione - art. 34 C.C.I.N.
Prevista dall'art. 35 del CCNL del 26 maggio 1999, spetta, dal
1°.9.99:
a) In
misura intera
-
ai direttori
amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie;
-
ai
responsabili amministrativi delle scuole e istituti di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative;
-
al personale
insegnante elementare che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della
legge 2 dicembre 1967, n. 1213, viene utilizzato in compiti di
segreteria della direzione didattica. Per la corresponsione
dell'importo base di tale indennità è necessario che la
direzione didattica interessata trasmetta al competente
dipartimento provinciale del Tesoro - direzione provinciale dei
servizi vari - un'apposita dichiarazione attestante la posizione
di utilizzazione del personale in questione.
b) In
misura del 50%
-
ai direttori
amministrativi, senza responsabilità di firma, dei conservatori
di musica e delle accademie:
-
ai
responsabili amministrativi dei conservatori di musica e delle
accademie, come stabilito dall'accordo, in data 5.10.1999, di
interpretazione autentica dell'art. 34, comma 2, del CCIN,
pubblicato nella G.U. n. 275 del 23.11.1999.
In caso di
mancato esercizio della funzione da parte del personale di cui
sopra l'indennità in questione è corrisposta al sostituto da parte
dell'istituzione scolastica per il periodo in cui il titolare non
ha svolto la funzione stessa.
Anche
l'indennità di amministrazione, come quella di direzione, è
costituta da un importo base, comprensivo del compenso individuale
accessorio, che viene corrisposto su partita di spesa fissa,
nonché, per particolari tipologie di istituzioni scolastiche, da
un importo aggiuntivo, corrisposto direttamente dall'istituzione
scolastica.
Disposizioni comuni
I compensi in
esame spettano, agli aventi diritto, in ragione di tante mensilità
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio. In caso di servizio o
situazioni assimilate di durata inferiore al mese, per ciascun
giorno compete 1/30 del compenso.
Le particolari
posizioni di stato, per le quali sussiste il diritto alla
percezione dei compensi, sono indicate nell'art. 50 del CCNL del
26 maggio 1999 (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale,
utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con trattamento a carico
del Ministero della Pubblica Istruzione).
In caso di
assenza per malattia per l'indennità di direzione e di
amministrazione si applica l'art. 23 del CCNL del 4 agosto 1995,
come integrato dall'art. 49 del CCNL del 26 maggio 1999; pertanto
tali emolumenti sono corrisposti per periodi di assenza superiori
a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post-ricovero. In caso di
gravi patologie, che richiedono terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti, i compensi in argomento non subiscono
alcuna riduzione per i giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital e per quelli dovuti alle terapie certificate dalla
competente ASL (comma 8-bis dell'art. 23 del CCNL del 4.8.1995,
come novellato dalla lett. E dell'art. 49 del CCNL del 26.5.1999).
Tale disciplina è anche applicabile all'indennità di
amministrazione spettante al personale assunto a tempo determinato
limitatamente al periodo retribuito durante le assenze per
malattia.
Si fa riserva
di fornire indicazioni sulla corresponsione del compenso
individuale accessorio per i periodi di assenza per malattia
atteso che è stata richiesta all'ARAN interpretazione autentica
dell'art.23, comma 8, del CCNL del 4.8.1995, come modificato
dall'art.49, lett. D, del CCNL del 26 maggio 1999.
Pertanto,
nelle more della definizione della vicenda, nessuna riduzione
sull'emolumento di cui trattasi va operata anche a seguito di
comunicazione delle assenze per malattia fatte dalle singole
istituzioni scolastiche.
Ai sensi dell'art. 21, comma 7, del CCNL del 4.8.1995, durante i
primi trenta giorni di astensione facoltativa dal lavoro, di cui
all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/71, integrata dalla legge
9 dicembre 1977, n. 903, al personale a tempo indeterminato
interessato compete l'intera retribuzione, escluse l'indennità di
direzione e quella di amministrazione.
Per quanto
riguarda il personale titolare di contratto a tempo determinato,
si precisa che il compenso individuale accessorio deve essere
computato ai fini della determinazione dell'indennità di cui
all'art. 15 della legge n. 1204/71, anche se corrisposta,
nell'ipotesi prevista dall'art. 17 della legge medesima, dopo la
scadenza del contratto.
Nei periodi di
servizio prestati in posizioni che comportino riduzione di
stipendio, il compenso è ridotto nella stessa misura.
Nessun assegno
accessorio, comunque denominato, viene corrisposto sull'assegno
alimentare di cui all'art. 62, comma 5, del CCNL del 4.8.1995.
Il Centro
Nazionale di Calcolo e Contabilità di Latina ha provveduto, sulla
rata di settembre 1999, all'attribuzione in via informatizzata
degli assegni in oggetto.
La relativa
procedura è stata oggetto della circolare prot. n. 181 del
27.8.1999 del Servizio Centrale per il Sistema Informativo
Integrato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica - Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, rammentando che
all'attribuzione dei compensi accessori ai direttori
amministrativi, ai responsabili amministrativi dei conservatori di
musica e delle accademie ed agli altri dipendenti esclusi dalla
lavorazione, dovranno provvedere i Dipartimenti provinciali del
Tesoro - direzioni provinciali dei servizi vari -, acquisendo, se
necessario, informazioni dagli uffici di servizio degli
interessati.
Si fa
presente, infine, che nulla è variato per le indennità di funzioni
superiori e di reggenza, di cui all'art. 69 del CCNL del 4.8.95.
La presente
viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica - Dipartimento
dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del
Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del
Tesoro.
Il Direttore Generale
Paradisi |