CM 243/79 |
regolamenta la riduzione dell'ora di lezione per motivi di necessità (orari trasporti, doppi turni) |
CM 192/80 |
prevede la possibilità di riduzione in ipotesi diverse da quelle previste dalla CM 243 |
CCNL 94-97 art.41.4 |
prevede il completamento d'orario (cioè il recupero dei minuti di riduzione) quando I'ora di lezione e ridotta per sperimentazione di ordinamento e struttura (maxi-sperimentazioni) |
Accordo di interpretazione autentica 1 luglio 97 |
chiarisce che il precedente art.41.4 si applica a tutti i casi di riduzione dell'ora di lezione deliberati dalla scuola per esigenze interne, ma non a quella per cause di forza maggiore, regolata dalle circolari 243/79 e 192/80 |
CM 620/97 |
decentra alla scuola la decisione di ridurre I'ora di lezione per motivi di necessità |
CCNL 98-01 art.24.2 |
prevede che la flessibilità consentita dal regolamento di autonomia deve tenere conto della disciplina contrattuale |
DM 234/00 art.3.5 |
prevede che, se nel POF si adotta un'unità di lezione diversa dall'ora, i minuti residui si recuperano nell'ambito del curricolo |
Accordo 27 luglio 2000 |
conferma che anche con l'autonomia (dal 1 settembre 2000) le norme sull'orario di lavoro dei docenti restano quelle vigenti prima |
CM 225/00 |
dice che se nel POF non ci sono modifiche d'orario tutto resta uguale |
CCNL 2002-06 |
stabilisce che la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica non deve essere recuperata, negli altri casi il recupero deve essere effettuato nell’ambito delle attività didattiche programmate. |
CM 243 22 settembre 1979
Nell'intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso,
sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolvere i problemi connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione responsabile delle SS.VV. sulla assoluta necessità di sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico 1979/80.
E' infatti inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo di consentire che le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, corrispondono alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi.
A tale proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinché gli orari dei mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno funzionamento delle scuola e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della "pendolarità".
Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato carattere di generalità, ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente anno scolastico 1979/80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno scolastico 1980/81 possa pervenire a completamento.
Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri:
a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;
b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora;
c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.
La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto.
Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle lezioni -esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) - si riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita.
Potrà, inoltre, essere valutata l'opportunità di uno slittamento dell'orario delle lezioni, in modo da consentire l'affluenza regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni e orario pieno.
Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi collegiali competenti - consiglio di istituto e collegio dei docenti - restando a un tempo confermato che la responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. l'autorizzazione per le eventuali riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con un carattere di revocabilità in qualsiasi momento.
Le SS.VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estensibili all'anno scolastico 1979/80.
Le SS.VV., vorranno cortesemente provvedere a portare a conoscenza dei presidi il contenuto della presente circolare. Ad anno scolastico avviato, inoltre, redigeranno una relazione sul merito delle autorizzazioni concesse, corredata da apposito quadro statistico, inviandone copia al Ministero Ufficio statistico - e, per la parte di competenza, alle singole
Direzioni generali e uffici generali interessati.
CM 192 3 luglio 1980
Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare, n. 243, prot. 1695/47/ VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare.
NB Le circolari 243/79 e 192/80 sono state confermate da CT 281/87 346/94
CCNL 94-97
Art. 41
omissis....
4. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, i docenti completano l’orario d’obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.
5. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
omissis…..
Accordo di interpretazione autentica 1 luglio 97
Accordo di interpretazione autentica dell'art. 41 del c.c.n.l. relativo al comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4.8.95, per la parte che riguarda la durata delle ore di lezione nei casi di insuperabili problemi oggettivi
Art. 1
Le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle CC.MM. n. 243 del 22.9.79 e n. 192 del 3.7.80 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate.
Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 41 del CCNL.
CM 620 3 ottobre 97
Oggetto: Comparto scuola. Accordi di interpretazione autentica del CCNL Scuola del 4.8.95 raggiunti dall'ARAN e dalle OO.SS. di categoria il 17.9.97
Si rende noto che in data 17.9.97, tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubblica Amministrazione e le OO.SS. del comparto scuola firmatarie del CCNL-Scuola del 4.8.95, sono stati sottoscritti tre accordi di interpretazione autentica, allegati alla presente, riguardanti:
1. la fruizione delle ferie da parte del personale docente assunto a tempo determinato (allegato 1);
2. l'inserimento dell'indennità di cui all'art. 69 del citato CCNL-Scuola (indennità di funzioni superiori e di reggenza) tra le voci retributive individuate dall'art. 65 del CCNL-Scuola stesso, che producono effetti ai fini del calcolo della tredicesima mensilità e degli altri trattamenti economici ivi previsti (allegato 2);
3. la durata delle ore di lezione (allegato 3).
Al riguardo si fa presente che, a norma dell'art. 53 - comma 1 - secondo periodo – del D.L.vo 3.2.93, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi di interpretazione autentica dei contratti collettivi nazionali sostituiscono le clausole contrattuali delle quali si dà l'interpretazione sin dall'inizio di vigenza del contratto.
Le SS.LL. vigileranno pertanto affinché le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro attribuita dall'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, diano applicazione agli anzidetti accordi in relazione alla decorrenza prevista nel CCNL-Scuola del 5.8.95 per gli articoli cui ciascuna interpretazione autentica si riferisce.
Relativamente all'accordo di cui al punto 3, si dispone che le precedenti Circolari Ministeriali - richiamate nell'accordo stesso - debbono intendersi modificate nella parte in cui prevedono l'autorizzazione preventiva da parte del Provveditore agli Studi.
Conseguentemente, i competenti organi della scuola adottano autonomamente eventuali adattamenti dell'orario delle lezioni, inviando per opportuna conoscenza le relative deliberazioni al Provveditore, nel quadro delle funzioni di vigilanza allo stesso spettanti. Eventuali richieste di autorizzazione, già inviate per il corrente anno scolastico al Provveditore, si intendono rese per conoscenza.
Le scuole potranno utilizzare, ai fini di cui sopra, i criteri contenuti nelle Circolari Ministeriali sopra ricordate quali opportuni riferimenti ed indicazioni generali presupposto delle determinazioni adottate.
Si evidenzia comunque, al riguardo, la assoluta necessità che le deliberazioni in parola siano congruamente ed espressamente motivate sia per la indispensabile trasparenza – in rapporto ai diritti coinvolti ed alle esigenze che sono contemperate - sia per i conseguenti profili di responsabilità.
Il Ministero del Tesoro, che legge per conoscenza, è pregato di dare istruzioni alle dipendenti Direzioni provinciali affinché, a loro volta, provvedano a dare attuazione agli accordi di cui trattasi.
DPR 275 8 MARZO 99
Regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 4
Autonomia didattica
omissis…
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
CCNL 98-01
Art. 24
1. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.
2. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dell’autonomia, a partire dall’1/9/2000, e dell’entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nell’anno scolastico
1998/1999 e nell’anno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dell’autonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.
3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dell’autonomia, a partire dall’1/9/2000, e dell’entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nell’anno scolastico 1998/1999 e nell’anno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dell’autonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
omissis….
DM 234 26 giugno 2000
Curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 3
(Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche)
1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.
2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o sperimentale.
3. Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità di cui al comma 3, rilevate le perse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.
5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere
recuperate le residue frazioni di tempo.
ACCORDO 27 luglio 2000
Articolo unico
In riferimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999 le parti stabiliscono quanto segue:
1. Le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario di insegnamento, che le istituzioni scolastiche adottano nella propria autonomia progettuale ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano dell'Offerta Formativa, restano disciplinate dall'art. 24 del CCNL26.5.1999 e dall'art. 41 del CCNL 4.8.1995.
2. Sono del pari confermate le interpretazioni autentiche riferite alla disciplina contrattuale richiamate nel precedente comma 1.
CM 225 5 ottobre 2000
Oggetto: Orario di servizio degli insegnanti
In relazione anche ai quesiti posti in merito all’oggetto, si fa presente che il 27 luglio scorso l’ARAN e le OO.SS. di categoria e confederali Cgil, Cisl, Uil, Snals/Confsal hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo, che sarà definitivamente perfezionato non appena concluso l’iter procedimentale di autorizzazione alla sottoscrizione, con il quale, con riferimento alle prescrizioni contenute nell’art. 24 del CCNL 26.5.1999, hanno convenuto che le modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente e l’articolazione dell’orario di servizio degli insegnanti restino disciplinate dall’art. 24 citato e dall’art. 41 del CCNL 4.8.1995, nonché dai contratti di interpretazione autentica che negli anni passati sono stati sottoscritti dalle parti con riferimento alla richiamata disciplina contrattuale.
In ragione di ciò qualora nel Piano dell’Offerta Formativa gli organi collegiali competenti non abbiano inteso introdurre nuove modalità organizzative della funzione docente e una nuova articolazione dell’orario, l’orario medesimo continua ad essere disciplinato dalle richiamate disposizioni.
CCNL 2002-05
ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
(art.41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell’art.41 anzidetto ed art.24 del CCNL 26-5-1999)
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze
5. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.