Presidi
incaricati, vicari, funzioni superiori e contratto scuola
Stiamo assistendo ad una scomposta messe di
comunicazioni errate e fuorvianti sulle questioni in epigrafe,
tanto da essere costretti a fare alcune precisazioni volte ad
evitare allarmi innescati non responsabilmente da leggerezze e
demagogismi interessati.
Collaboratori e
Vicari
Si dice: con la scomparsa del Vicario nel Contratto non vi è chi
sostituisca il Capo d’Istituto in caso di assenza e impedimento,
si perdono gli esoneri e i semiesoneri legati a questa figura, si
perdono le indennità di funzioni superiori.
Niente di più errato. Superata la figura del Vicario dal D.L.vo n.
59/98 sulla Dirigenza (articolo 25 D.L.vo 165/2001), essa è
sopravvissuta come figura retribuita nella stessa misura della
Funzione Obiettivo nel Contratto scuola 1999, ma è stata ritenuta
superata dall’autorevole parere del Consiglio di Stato del luglio
2000 che ha chiarito le seguenti cose:
- nel nuovo sistema della Dirigenza Scolastica il Vicario è
superato;
- le funzioni sostitutive del Dirigente, in caso di assenza o
impedimento, sono attribuite dal Dirigente Scolastico stesso ad
uno dei Collaboratori da lui medesimo individuati;
- gli esoneri e i semiesoneri vengono attribuiti dal Dirigente
Scolastico, secondo le previsioni di legge basate sulla
complessità della scuola, ad uno dei Collaboratori da lui
individuati.
Dunque, non hanno ragione di essere le considerazioni che
ricorrono spesso sulla impossibilità nella scuola di sostituire il
Dirigente Scolastico con un Docente: ci vorrebbe, niente poco di
meno che un altro Dirigente o un Vicedirigente ! Nel sistema
scolastico non è così: non c’è una carriera da Vicedirigente e ,
si guardi il caso !, i Dirigenti Scolastici sono e devono essere
tutti ex Docenti.
Per quanto riguarda le indennità di funzioni superiori, esse sono
normate dal D.L.vo 165/2001 all’articolo 52. Chi svolge le
funzioni di Dirigente Scolastico, per poco o tanto tempo, ha
diritto ad essere retribuito come un Dirigente Scolastico. E’
ovvio che, svolgendo un lavoro per conto dell’Amministrazione,
tale retribuzione è a carico della stessa Amministrazione. I
vecchi istituti contrattuali (indennità di direzione ecc.) non
hanno ragione di essere dentro un comparto che non inquadra
personale Direttivo.
Presidi Incaricati
Il discorso vale anche per i Presidi Incaricati. Il differenziale
retributivo che essi percepiscono sullo stipendio base, normato
dal vecchio articolo 69 del CCNL del Comparto scuola 1995 e che i
Sindacati Confederali hanno richiamato a verbale nel sottoscrivere
il CCNL dell’Area V della Dirigenza Scolastica il 1 marzo 2002, è
oggi a carico dell’Amministrazione: non è certamente a carico del
Contratto dei Dirigenti Scolastici o del Contratto Scuola. Non
solo, ma la CGIL Scuola sostiene che anche la retribuzione di
posizione e di risultato, come già avviene per il differenziale
del trattamento fondamentale, devono essere corrisposti ai Presidi
Incaricati con lo stesso sistema, cioè a carico
dell’Amministrazione. In realtà il MIUR e qualche Sindacato, che
confonde il proprio ruolo con quello della stessa Amministrazione,
vorrebbero che le funzioni superiori svolte dai Collaboratori che
sostituiscono il Dirigente Scolastico e svolte dai Presidi
Incaricati (retribuzione accessoria) fossero pagate dal Contratto
Scuola. In realtà i compensi ad esse corrispondenti non devono
essere né a carico del Contratto dei Dirigenti né a carico del
Contratto Scuola.
Tutto si risolve, invece, limpidamente con il citato articolo 52
del D.L.vo 165/2001 che pone a carico dell’Amministrazione le
indennità di funzioni superiori per chiunque le svolga, Presidi
Incaricati o Docenti che siano.
La CGIL Scuola solleciterà il MIUR e l’Aran ad agire in questa
direzione.
In caso contrario la parola passerà al Giudice del lavoro.