Gli articoli art. 33 (personale docente) e art. 58 (personale ata) del Ccnl consentono al personale a tempo indeterminato di chiedere l’aspettativa per accettare incarichi a tempo determinato fino al 31.8o al 30 giugno in altre qualifiche del comparto Scuola, rispetto a quello già ricoperto, se Ata, o su un altro ordine di scuola o altra classe di concorso se docente. Purché, ovviamente, tale personale risulti altresì inserito nelle graduatorie (provinciali o d’istituto) degli aspiranti a supplenza.
Lo scopo della presente scheda è quello di fare chiarezza su alcuni aspetti più controversi della gestione di questo istituto contrattuale.
1) Quali sono i contratti a tempo determinato che si possono accettare?
Sono quelli di durata fino al 31.8 o comunque fino al 30 giugno, cioè disponibili comunque per l’intero anno scolastico.
Purché, per entrambi i casi, detta disponibilità si verifichi entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico.
L’unica deroga a questo principio, è rappresentata da quei posti liberi per l’intero a.s. già assegnati ad altri supplenti che, per una qualsiasi ragione, interrompono il rapporto di lavoro (decadenza, dimissioni) anche oltre il 31 dicembre.
Restano escluse da questa casistica le supplenze, anche molto lunghe, ma che sono in sostituzione di titolari assenti ad esempio per maternità.
Ai sensi dell’art. 33 il personale docente non può richiedere tale aspettativa per svolgere supplenze nelle qualifiche del personale ATA, mentre é possibile il contrario.
2) Cosa succede se il personale a tempo indeterminato vuole comunque accettare una supplenza breve?
Chi accetta supplenze brevi non può fruire dell’aspettativa in questione ma è costretto a licenziarsi. Le dimissioni, per essere accolte dal datore di lavoro (Amministrazione scolastica), vanno presentate entro il 10 gennaio di ogni anno per cessare dal servizio dal successivo 1° settembre. Per cui “l’autolicenziamento” del lavoratore, non è, in linea di principio, ammesso. Il lavoratore che si dimette senza rispettare la procedura e i tempi di cui sopra, viene considerato assente ingiustificato e dopo 15 giorni di assenza continuativa decade dal servizio.
La riammissione in servizio
Chi è “decaduto” dal servizio può, comunque, fare domanda di riammissione in un momento successivo anche se l’esito positivo non é per niente scontato.
3) Per quanto tempo si può chiedere l’aspettativa?
IL CCNL stabilisce che l’aspettativa massima fruibile è di tre anni, ma tale durata massima è riferita al quadriennio di validità del contratto (nella fattispecie l’ultimo CCNL è riferito al quadriennio 2003-2005).
In attesa del rinnovo del CCNL per il quadriennio 2006-2009 l’ARAN, ha precisato che in attesa del rinnovo del contratto anche per l’a.s. 2006/2007, il personale può richiedere l’utilizzo di detta aspettativa, anche se avesse già esaurito, nel quadriennio trascorso, il periodo massimo di aspettativa.
4) Qual è il trattamento economico?
Il personale che usufruisce dell’ aspettativa di cui si parla percepirà lo stipendio del supplente, cioè quello della classe iniziale (Cl. zero) della qualifica ricoperta con l’incarico a tempo determinato, compreso l’assegno accessorio fisso mensile.
Quindi lo stipendio che percepiva come dipendente a tempo indeterminato, scatti di anzianità compresi, verrà sospeso per tutta la durata dell’aspettativa.
Come influisce l’aspettativa sulla carriera?
Per quanto concerne, invece, la progressione di carriera ai fini economici i periodi trascorsi in aspettativa con contratto a tempo determinato verranno valutati come periodo “non di ruolo”.
5) Qual è il trattamento giuridico relativo alle assenze?
Durante l’ aspettativa il lavoratore assume lo status giuridico del “supplente”. Per cui, ad esempio, per quanto concerne le assenze per malattia ha diritto ad un mese con retribuzione intera, più ulteriori due mesi con retribuzione ridotta al 50%, più ulteriori 6 mesi senza assegni.
Per i diritti relativi a: esigenze parentali (maternità/paternità); tutela del personale disabile o che assiste familiari disabili (legge n. 104/1992); assenze dovute a cure invalidanti per gravi patologie; assenze per infortunio sul lavoro, congedi per matrimonio, questi non si differenziano rispetto alla tipologia del contratto (a tempo determinato o indeterminato). I permessi annui per partecipare a concorsi o per sostenere esami sono concessi nella misura massima di 8 giorni (senza assegni) e quelli per motivi di famiglia o personali sono concessi nella misura massima di 6 giorni (senza assegni).
Il lavoratore può anche usufruire dell’aspettativa per motivi di famiglia o di studio senza assegni fino ad un anno (art. 18 Ccnl 2002)
6) Quanti giorni di ferie spettano?
I giorni di ferie incluse le ex “festività soppresse” sono calcolate nella misura di giorni 3 per ogni mese di servizio (32+4 per a.s.) per chi ha 3 o più anni di anzianità e di giorni 2,83 per ogni mese di servizio (30+4 per a.s.) per chi ha meno di tre anni.
Al termine del contratto a tempo determinato (30 giugno o 31 agosto) il personale deve aver usufruito di tutte le ferie maturate, le ferie che, per ragioni di servizio, malattia, ecc, non sono state godute devono essere pagate.
7) Quali sono gli effetti nella determinazione del punteggio relativo ai servizi?
L’aspettativa in questione, interrompe la valutazione dell’anzianità di servizio per il profilo già ricoperto come personale a tempo indeterminato e, conseguentemente, riduce l’anzianità corrispondente al servizio fatto come supplente.
Tale servizio vale però ai fini del punteggio per le graduatorie interne e per i trasferimenti come segue:
La perdita di punteggio è invece totale per la continuità nella scuola di titolarità, che si “azzera” sempre quando l’aspettativa è superiore a 6 mesi.
Nessuna penalizzazione di punti è invece prevista per il “bonus” assegnato a chi, per un triennio, non ha prodotto domanda di mobilità volontaria provinciale (10 punti aggiuntivi per il personale docente e 40 punti aggiuntivi per il personale ATA).
Roma, 21 settembre 2006