Licenziamenti collettivi. Modificata la legge
223/91
Con il D.Lgs dell’8 aprile 2004, n. 110,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004,
vengono modificate e integrate alcune norme contemplate dalla
legge 223/91 che disciplina i licenziamenti collettivi.
Le modifiche e integrazioni
introdotto riguardano in modo particolare l’ampliamento della
sfera di applicazione della normativa in questione anche ai datori
di lavoro precedentemente esclusi ossia alle organizzazioni
datoriali senza scopo di lucro quali i sindacati, le fondazioni, i
partiti ecc. purché occupino più di 15 dipendenti e che intendono
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con
almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni. Tutti i datori
di lavoro sono, quindi, obbligati ad avviare la procedura in sede
sindacale e successivamente, in sede amministrativa, ovvero avanti
la Direzione Provinciale del Lavoro di appartenenza. Ovviamente è
propedeutica all’avvio della procedura la comunicazione scritta
circa le ragioni che hanno determinato l'esubero.
Le nuove disposizioni sono state
introdotte a seguito di una sentenza di condanna della Corte di
Giustizia Europea (causa C-32/02) nei confronti dell'Italia in
quanto la normativa nazionale non aveva rispettato la Direttiva
Comunitaria n. 98/59 non includendo tra i destinatari tutti i
datori di lavoro.
Ricordiamo che la L.223/91
relativa ai licenziamenti collettivi interessa l’universo mondo
della scuola privata e della formazione professionale e che le
norme della legge stessa sono richiamate nei contratti collettivi
sia della scuola privata che della formazione professionale. |