Il personale docente ed Ata con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee, può richiedere, cumulativamente, tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari nonché, per i soli docenti, dei sei giorni lavorativi di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL del 24.7.2004. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all’art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2003. Pertanto sia il personale Ata che il personale docente con contratto a tempo indeterminato può beneficiare di 3 giorni di permesso retribuito (+ i 6 di ferie per i docenti chiesti sempre come permessi) per lo svolgimento della campagna elettorale.
Il personale docente e Ata assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) può fruire invece di 6 giorni di permesso senza retribuzione, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 del CCNL 2003.
Il personale docente ed Ata, sia quello con contratto a tempo indeterminato sia quello con contratto a tempo determinato per tutto l’anno, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 2003, possono fruire di un ulteriore periodo di aspettativa con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.
Al lavoratore con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla L. n. 53/90, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori della scuola impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 L. 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
Il personale docente e Ata, componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il dirigente scolastico, in rapporto anche alle esigenze di servizio. Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.
In altri termini i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il DS, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (così Corte Cost. n. 452 del 1991).
Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.
Comunque in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Qualora l'amministrazione si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente e comunque non oltre il corrente anno scolastico.
La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del DPR 30.3.1967, n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il docente risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.
Qualora ricorra la predetta circostanza al docente va riconosciuto il permesso per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:
Il personale che non si trova nella situazione descritta sopra al punto c), e cioè che abbia mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio senza richiedere il cambio di residenza, non può beneficiare del permesso elettorale. E' comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere ed ottenere permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire, a tale scopo, di 1 o 2 giorni di permesso retribuito di cui all’art. 15 c. 2 del Ccnl/03 (3gg. + 6 di ferie per i docenti a tale scopo) se non ancora utilizzati.
Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.
Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe
Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)
Treni: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1^ classe e gratuità del viaggio per la 2^ classe
Aerei (Alitalia): Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria
Nave : Riduzione del 60% nella classe superiore e del 100% nella classe inferiore
Auto: Gratuità del pedaggio autostradale
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici della Compagnia Tirrenia Navigazione e, per i cittadini italiani residenti all'estero, agli Uffici Consolari competenti.
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e, per i cittadini italiani residenti all'estero, agli Uffici Consolari competenti.
Per le elezioni amministrative (Regioni, province, Comuni) non è possibile esercitare il voto all’estero. Il cittadino italiano residente all’estero che intende esprimere il suo voto deve pertanto rientrare in Italia e recarsi presso il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali.
Roma, 2 marzo 2006