All’atto della stipula del contratto a tempo indeterminato il personale non è più tenuto a presentare alcun documento di rito, essendo ritenute sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate dai candidati, sia per quelli inseriti nelle graduatorie del concorso per esami e titoli (ordinario) che per quelli inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali (vedi CM 65/2003 punto C). L’unica certificazione che i neo assunti devono presentare è quella relativa all’idoneità all’impiego. La scadenza non è prestabilita, ma per analogia con la normativa precedente è opportuno produrlo entro 30 gg.
L’abolizione dell’obbligo di presentare la documentazione di rito discende dalla disapplicazione di tutte le norme contrattuali delegificate dal Dlgs 29/93 se non riprese dal CCNL. Nel nostro contratto l’art. 142, che elenca le norme rimaste in vigore, non fa menzione di tale adempimento. In aggiunta il DPR n.445/2000 art. 46 prescrive: “1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti” .
Per quanto riguarda la certificazione di idoneità all’impiego Il MIUR, in proposito, ha emanato la CM prot. n.3361 del 25 settembre 2003 e la CM n.65 del 29 luglio 2003. In tali disposizioni ha stabilito che supplenti inclusi nelle graduatorie permanenti provinciali presentano il certificato di idoneità all’atto della stipula di 1° contratto, senza nessun obbligo successivo e tale certificato varrà fino alla futura eventuale immissione nei ruoli. Pertanto gli immessi in ruolo attinti dalle graduatorie provinciali permanenti (docenti ed ata) devono comunque ripresentare tale certificato, a maggior ragione, ovviamente, il personale docente assunto dalle graduatorie dei concorsi per esami e titoli (concorsi ordinari).
Sulla base anche delle indicazioni fornite dal MIUR con le citate circolari, non sembra più operante il termine perentorio di 30 giorni, dall’atto dell’assunzione, per la presentazione della certificazione sanitaria, limitandosi le disposizioni nel richiedere l’assolvimento di tale obbligo in non meglio precisati “tempi brevi”, in quanto, ovviamente, dipendenti dai tempi dell’ASL per effettuare le richieste visite mediche e per gli eventuali esami diagnostici. A nostro avviso, comunque l’avvio alla visita medica, presso la competente ASL, deve essere richiesta dall’Amministrazione scolastica.
Nella circolare sulle supplenze per il 2007/08 (nota prot. 15551 del 31 luglio 2007) in merito a tale certificazione si precisa che il Ministero della Salute ha presentato un progetto di legge che ne prevede l'abolizione. Questa indicazione a maggior ragione rende meno pressante la richiesta di tale certificazione che oltretutto in alcune Regioni non viene più rilasciata dalla ASL.
Onde evitare che qualche scuola particolarmente “realista” crei difficoltà, si può inoltrare alla struttura competente la richiesta di accertamento e fornire copia della stessa alla scuola riservandosi di produrre la certificazione una volta ottenuta.
Si ricorda anche che qualora la Scuola abbia nominato il “medico competente” è a carico dello stesso il rilascio della certificazione.
In merito alla certificazione sanitaria il Ministero ha emanato la nota n.18329 del 25 settembre 2007 con la quale riconosce la possibilità di presentazione di una certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico di base in attesa del perfezionamento del disegno di legge che prevede l'abrogazione dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica all'impiego.
Per quanto concerne la problematica degli oneri economici (ticket), conseguenti agli accertamenti sanitari, questi precedentemente erano a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come a suo tempo precisò la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n.1394 del 18/2/1998, quindi senza aggravi economici a carico del lavoratori. Però con il DPR 29/11/2001 (su GU n.33 dell’8/2/2002), sono stati ridefiniti i “Livelli Essenziali di Assistenza” (LEI) del SSN, da cui risulta che tali accertamenti sono stati esclusi dall’elenco delle prestazioni gratuite (allegato 2-A del DPR). Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato DPR (dal 24 febbraio 2002) i lavoratori sono soggetti ai “ticket” conseguenti alle spese sanitarie per il rilascio delle certificazioni di idoneità all’impiego.