Ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge 243/04 di riforma delle pensioni, i lavoratori (dipendenti pubblici e privati) che maturano entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla previgente normativa (57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva), conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo le medesime preesistenti disposizioni di legge e possono chiedere all’Ente di appartenenza il certificato di tale diritto che consentirà loro di esercitarlo in ogni momento, indipendentemente da qualsiasi modifica normativa che nel frattempo dovesse intervenire.
Al fine di fornire precisazioni essenziali per individuare il maturato o maturando diritto al trattamento di pensione secondo la preesistente normativa, fino all’anno 2007, e in base alla nuova riforma, a partire dall’anno 2008, si riporta di seguito un prospetto sinottico, facendo presente che:
Per determinare la misura della pensione:
ANNO | Età anagrafica +35 anni di anzianità contributiva | Anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica |
2007 | 57 | 39 |
2008 | 60 | 40 |
2009 | 60 | 40 |
2010 | 61 | 40 |
2011 | 61 | 40 |
2012 | 61 | 40 |
2013 | 61 | 40 |
2014 (vedi nota 1) | 62 | 40 |
Nota 1) Art. 1-comma 7 legge 243/04- possibile differimento della decorrenza dell’incremento
dei requisiti anagrafici a data successiva al 2014 in caso di risparmio di spesa per effetto delle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento (Verifica da effettuarsi nell’anno 2013) |