Il personale docente ed ATA (con contratto a tempo indeterminato), ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 58 e 33 del CCNL, può accettare nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità.
La durata del contratto individuale può essere fino al termine delle lezioni (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).
Al termine della supplenza di durata annuale (30 giugno o 31 agosto) il dipendente rientra nella scuola e nel profilo di provenienza.
Il dipendente (a tempo indeterminato) destinatario di proposta di contratto, in sede di accettazione, è tenuto a comunicare ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche di titolarità, l’intenzione di avvalersi dell’articolo 33 o 58, rispettivamente se docente o ATA.
Successivamente all'assunzione in servizio ed alla stipula del contratto individuale le scuole provvederanno all’emanazione dei relativi decreti.
Gli artt. 33 e 58 esplicano effetti a partire dal 24/7/03, e, pertanto, è da tale data che bisogna computare i complessivi tre anni entro i quali è possibile per il personale docente ed Ata (a tempo indeterminato), accettare incarichi a tempo determinato.
Più volte il MIUR è intervenuto sulle materie contrattuali “interpretando”, invece di applicare, gli articoli in modo difforme dalla volontà delle parti che pure sottoscrivono il contratto, viceversa in questa materia ha sempre sentito i Sindacati e l'ARAN.
Pertanto riportiamo le disposizioni ministeriali che riprendono i chiarimenti dell'ARAN dopo aver sentito il parere dei Sindacati.
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Oggetto: Comparto scuola - C.C.N.L. 24 luglio 2003
Art. 8, comma 2, art. 17, comma 8, art. 33 e art. 58 -Chiarimenti.
Al fine di assicurare corretta ed uniforme applicazione delle norme contrattuali indicate in oggetto, si trascrive, per opportuna conoscenza e norma, il testo dei chiarimenti forniti dall'A.R.A.N. con nota prot.n. 1289 del 17 febbraio 2004:
1) La norma di cui all'art. 17, comma 8, del CCNL in oggetto (trattamento economico spettante in caso di malattia) può considerarsi decorrente dal 1° gennaio 2002. Tale indicazione si rende compatibile con le disponibilità finanziarie complessive rinvenibili dalle economie dello stesso CCNL.
2) Gli artt.33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.
3) Le assemblee di cui all'art. 8 non possono superare il numero di due al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e ATA, ove indette separatamente."
La presente viene diramata tramite la rete Intranet di questo Ministero al fine di darne la massima diffusione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Roma, 17 febbraio 2004
Risposta a nota n.302 dell’11.2.04
Al Direttore Generale per il Personale
della scuola presso il MIUR
viale Trastevere 76/A
00153 ROMA
OGGETTO: quesiti sull'applicazione del CCNL Scuola 24.07.03
In esito alla nota a margine citata si forniscono qui di seguito i richiesti chiarimenti:
La norma di cui all' art. 17, comma 8, del CCNL in oggetto (trattamento economico spettante in caso di malattia) può considerarsi decorrente dal lo gennaio 2002. Tale indicazione si rende compatibile con le disponibilità finanziarie complessive rinvenibili dalle economie dello stesso CCNL.
Gli artt. 33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente 1 'integrità e la continuità dell 'anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.
Le assemblee di cui all 'art. 8 non possono superare il numero di due al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e A T A, ove indette separatamente.
Il Presidente
Guido Fantoni
Roma,11 FEBBRAIO 2004
OGGETTO: Quesiti su applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003 relativo al comparto scuola.
Come è noto, in data 24 luglio 2003 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola. per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003.
Al riguardo, si fa presente che alcuni Uffici periferici, Istituzioni scolastiche e gli stessi interessati hanno posto quesiti sull'applicazione di alcuni istituti contrattuali e nello stesso tempo le Organizzazioni sindacali della scuola hanno rappresentato l'esigenza che il C.C.N.L. abbia una applicazione univoca e condivisa dei vari articoli, evitando, così, una disparità di attuazione nei confronti del personale.
In particolare, si segnalano i seguenti aspetti contrattuali che, a parere di questa Amministrazione, necessitano di ulteriori chiarimenti:
1) La norma di cui all’art.17 comma 8, (trattamento economico spettante in caso di malattia, innovativa rispetto ai precedenti Contratti, decorre dal 24 luglio 2003 (art.1, comma 3, in cui si legge che gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione del Contratto stesso) o dal l° gennaio 2002 (art.1, comma 2, in cui si legge che il Contratto è valido da tale ultima data per la parte economica)?
2) gli articoli 33 e 58 hanno introdotto la possibilità di accettare, rispettivamente da parte del personale docente ed A.T.A., rapporti di lavoro a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno. Si chiede se con tale dicitura si sia voluto intendere che possono essere instaurati i predetti rapporti di lavoro solo sui posti "vacanti" ovvero anche sui posti coperti dal titolare assente per l'intero anno scolastico ancorché l'incarico viene conferito fino al termine delle attività didattiche per il personale docente ed al 30 giungo per il personale A.T.A..
3) l'art.8, comma 2, prevede che in ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Nel caso in cui vengano indette nello stessO mese assemblee separate per docenti ed A.T.A., ovvero assemblee generali, il limite resta sempre di due assemblee al mese oppure deve intendersi due assemblee in un mese per categoria di personale?
Si resta in attesa delle cortesi precisazioni che codesta Agenzia vorrà fornire in merito alle questioni prospettate, sentite anche, eventualmente, le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto.
Il Direttore Generale
Giuseppe Consentino
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Roma, 6 settembre 2004
OGGETTO: Artt. 33 e 58 del C.C.N.L. 24.7.2003 - Chiarimenti.
Per opportuna conoscenza e norma si trascrive la nota n. 6578 del 2.9.2004 con la quale l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza di quanto previsto dagli artt. 33 e 58 del C.C.N.L. 24.7.2003:
“In relazione a quanto richiesto con la nota a margine citata, questa Agenzia fa presente che le disposizioni normative di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del vigente CCNL del comparto scuola, decorrono dal 24/7/2003 giorno di sottoscrizione del contratto su citato.
Nessun altro termine di decorrenza iniziale è infatti previsto negli articoli sopra descritti.”
La presente nota viene diffusa attraverso la rete Intranet di questo Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to G. Cosentino
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Roma 28 settembre 2004
Oggetto:Art.58 del C.C.N.L. 24.7.2003.Chiarimenti
Con riferimento alla nota prot.12889/A Csa del 13 Agosto 2004 del Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Mantova, si conferma quanto già comunicato con nota n. 96 del 6.9.2004 e cioe’ che l’ARAN con la nota n.6978 del 2.9.2000 ha chiarito gli incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi degli artt.33 e 58 del C.C.N.L. 24.7.2003 decorrono dall’anno scolastico 2003/2004.
Pertanto il triennio di mantenimento della titolarità del proprio posto decorre, per il personale ATA che ha accettato incarichi ai sensi del citato art.58, dall’anno scolastico 2003/2004, non rilevando eventuali altri incarichi svolti in applicazione del precedente contatto.
Il personale che, ai sensi della normativa sopraindicata, ha accettato incarichi fino al 30 giugno, essendo personale di ruolo, dal 1° luglio riprende servizio nel profilo e nella sede di titolarità.
Il Direttore Generale – COSENTINO
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Roma 20 settembre 2005
Oggetto: Personale ATA - Assunzioni a tempo determinato fino alla nomina degli aventi diritto per l’anno scolastico 2005/2006 - Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia. - D.M. 9.6.2005, n. 55
A seguito dei quesiti pervenuti per le vie brevi circa il conferimento delle supplenze temporanee da parte dei dirigenti scolastici si ribadisce che solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.Lvo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 34, le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.
Qualora le procedure per la definizione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di cui al D.M. 9.6.2005, n. 55 non si concludano in tempo utile per il conferimento delle citate supplenze per l’a.s. 2005/2006, dovranno essere utilizzate le graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia relative alla precedente procedura avviata con D.M. 10.10.2001, n. 150 .
In attesa, pertanto, dell’approvazione in via definitiva delle graduatorie di 3° fascia di cui al D.M. 55/05 i posti disponibili per l’anno scolastico 2005/06 per le supplenze temporanee fino al termine dell’attività didattica sono coperti mediante supplenze temporanee fino alla nomina degli aventi diritto, conferite dal competente dirigente scolastico ai candidati utilmente inseriti nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di cui al citato D.M. 150/2001.
Le predette supplenze cesseranno con l’approvazione in via definitiva delle citate graduatorie di cui al D.M. 55/05.
Trattandosi di supplenze temporanee conferite su posti disponibili entro la data del 31.12. e fino al termine dell’anno scolastico è fatta salva la possibilità di accettazione di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte del personale ATA di ruolo ai sensi dell’art.58 del CCNL 2002/2005.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino
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1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26, il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.
1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno , mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.