Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA BIS

composto dai Signori Magistrati:

Roberto SCOGNAMIGLIO     Presidente

Giulio    AMADIO       Componente

Vito     CARELLA      Componente

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 6059 del 2002 proposto da ............................., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Bassi e Gianmarino Chiappa, con domicilio eletto in Roma presso lo studio Visone a Via degli Avignonesi n. 5;

C O N T R O

Amministrazione Scolastica, in persona del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12;

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

a) - del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Scuola Materna – Elementare – Media di Altavilla Silentina di cui si ignorano gli elementi identificativi, mai notificato, con il quale il ricorrente è stato depennato dalla graduatoria definitiva di istituto per il conferimento di incarichi e supplenze per l’anno scolastico 2001/2002, relativamente all’insegnamento di “strumento musicale” classe di concorso AL 77 – Tromba;

b) - della graduatoria definitiva della classe di concorso AL 77 dell’istruzione scolastica sopra indicata, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente tra quelli degli insegnanti aventi titolo al conferimento di incarichi temporanei di insegnamento;

c) – ove e per quanto occorra, delle graduatorie definitive relative alla classe di concorso AL 77, dei 29 istituti scolastici destinatari del provvedimento impugnato sub a, nella parte in cui non contemplano il nominativo del ricorrente tra quelli degli insegnanti aventi titolo al conferimento di incarichi temporanei di insegnamento;

d) – ove e per quanto occorra, se ed in quanto lesivi, del D.M. n. 103 del 04.06.2001 con i relativi allegati, nonché del D.M. n. 201 del 25.05.2000, nella parte in cui non prevedono espressamente l’equipollenza del diploma in Trombone a quello di Tromba ai fini dell’inclusione nella classe di concorso AL 77;

e) – di ogni altro atto presupposto, e, in particolare, della circolare del Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Salerno n. 50 prot. n. 3120/C7 del 14 febbraio 2002, successivamente conosciuta, con la quale si è disposta la pubblicazione delle graduatorie definitive per l’insegnamento “Tromba” e del verbale della Commissione di Strumento Musicale “Tromba” n. 63 dell’11.02.2002, successivamente conosciuto, nella parte in cui ha ritenuto che solo il M.I.U.R. possa determinare l’equipollenza del diploma in Trombone ai fini dell’insegnamento di Tromba;

f) – di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale, da qualsiasi autorità Scolastica emanato, nella parte in cui non prevede l’equipollenza de qua, allo stato non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa statale;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Alla pubblica udienza del 24 giugno 2002 relatore il Cons. Vito Carella uditi i difensori come da verbale di udienza.

      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

      Il ricorrente, in possesso di diploma di Trombone, ha fatto domanda di inclusione nelle graduatorie relative all’insegnamento di Tromba, classe AL 77.

      Con il ricorso in trattazione il deducente, impugnati gli atti in epigrafe indicati, contesta il suo depennamento dalla graduatoria definitiva d’Istituto per il conferimento di incarichi e supplenze relativamente all’insegnamento di strumento musicale classe di concorso AL 77 – Tromba, nonché le graduatorie definitive per il medesimo insegnamento.

      Tramite tre motivi di censura, con i quali si prospetta violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, viene lamentato:

1. – l’Amministrazione scolastica, contrariamente a quanto statuito da TAR Puglia – Bari – Sezione I con le sentenze n. 244, 245 e 246 del 7 aprile 1999, ha ritenuto non equipollente il diploma di Trombone con quello di Tromba;

2. – la provincia scolastica di Salerno è attualmente l’unica, in tutto il territorio nazionale,  nella quale non sia riconosciuta l’equipollenza dei diplomi in Tromba e Trombone ai fini dell’insegnamento nella classe di concorso 77/A – strumento Tromba;

3. – la Commissione per lo strumento “Tromba”, anziché limitarsi alla valutazione dei titoli artistici, nel prendere in esame i ricorsi proposti da alcuni docenti che versano nella stessa situazione del ricorrente avverso la mancata inclusione nelle graduatorie provvisorie, ha espresso l’avviso che “solo il M.I.U.R. possa determinare compiutamente ai fini dell’insegnamento di Tromba ….. l’equipollenza del diploma di Trombone al diploma di Tromba ai fini dell’inclusione nella classe di concorso AL 77”.

      La difesa statale si è costituita in giudizio ed ha versato in atti rapporto del Centro servizi amministrativi di Salerno, secondo il quale il D.M. n. 201 del 6.8.1999, nel ricondurre ad ordinamento l’insegnamento di strumenti musicali nelle scuole medie di I grado, prima previsto solo a livello sperimentale, ha disposto all’art. 9 l’istituzione della classe di concorso di strumento musicale – 77/A – a cui si accede con il possesso di specifico diploma di conservatorio; nella specie, AL 77 – Tromba, sicché per le scuole medie di I grado non è stato previsto l’insegnamento del Trombone.

      Alla Camera di Consiglio del 24 giugno 2002 la causa è stato assunta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata.

D I R I T T O

1. - Il Collegio decide nel merito la presente controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 – quarto comma – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, previo accertamento della completezza del contraddittorio.

      Si controverte tra le parti di equipollenza del diploma in Trombone a quello in Tromba ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti d’istituto per la classe di concorso AL 77 (Tromba).

      L’apposita Commissione ha depennato dalla relativa graduatoria il ricorrente, in possesso del diploma in Trombone, sull’avviso che solo al Ministero dell’Istruzione competa stabilire detta l’equipollenza ai fini dell’insegnamento e dell’inclusione nella citata classe di concorso AL 77.

2. -  Sul punto giova premettere che non vi è univoco criterio applicativo da parte delle varie Direzioni scolastiche regionali, che in prevalenza hanno considerato il diploma di Tromba e Trombone titolo unico valido per l’accesso alla graduatoria per la classe di concorso AL 77, essendo tali diplomati ammessi all’insegnamento indifferentemente sia della Tromba sia del Trombone.

      Il Centro Servizi Amministrativi di Salerno, con il rapporto depositato dalla difesa statale, sostiene invece che il D.M. n. 201 del 6.8.1999, avendo previsto come classe di concorso AL 77 solo la Tromba, non considera più per le scuole medie di I grado l’insegnamento del Trombone.

3. – Le suesposte tesi dell’Amministrazione resistente non possono essere condivise in quanto non si deve fare meccanica corrispondenza tra classe di concorso e materia di insegnamento.

      Ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 201 /6 agosto 1999, alla classe di concorso “strumento musicale nella scuola media” (cl. 77/A) si accede, in prima applicazione, con il possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali (flauto – oboe – clarinetto – saxofono – fagotto – corso – tromba – chitarra- arpa – pianoforte – ecc).

      Orbene, nella specie, non è questione di equipollenza tra titoli diversi (per esempio, saxofono e tromba), bensì di riconducibilità e validità del titolo in “Trombone” all’insegnamento della materia “Tromba”: in altri termini, e sotto differente angolatura, occorre stabilire se Tromba e Trombone costituiscono tra loro “specialità strumentali diverse” o meno.

      La materia dell’insegnamento musicale trova la sua disciplina nel R.D. 11 dicembre 1930, n. 1945 (norme per l’ordinamento dell’istruzione musicale ed approvazione dei programmi di esame), normativa mai abrogata che ricomprende in un’unica scuola di insegnamento gli strumenti di Tromba e Trombone.

      Non a caso, ai fini della partecipazione al concorso ordinario, per esami e titoli, a cattedre e a posti nei conservatori di musica (G.U. n. 101 bis del 21 dicembre 1990) è previsto che il candidato possa prescegliere indifferentemente il programma di Tromba con conoscenza del Trombone ovvero Trombone con conoscenza della Tromba.

      Quindi, la contraria interpretazione seguita dall’Amministrazione finisce con l’introdurre per l’insegnamento della musica nelle scuole medie una specificità di titolo non prevista nemmeno per i docenti che insegnano nei Conservatori di musica.

      Per concludere, ai fini di cui al D.M. n. 201 del 6.8.1999, Tromba e Trombone non possono essere considerati distinte “specialità strumentali”, sia perché compresi nello stesso settore disciplinare, sia perché i due strumenti appartengono alla medesima categoria di strumenti a fiato ed identica è la tecnica del suono.

      Consegue così che il diplomato in Trombone può insegnare Tromba (e viceversa).

4. – Le considerazioni esposte, assorbita ogni altra censura, impongono l’accoglimento del ricorso, anche in adesione al precedente del TAR Puglia – Sez. I, n. 244/99.

      Gli atti di depennamento vanno dunque annullati, mentre si sottraggono gli atti normativi perché non lesivi ma solo erroneamente interpretati ed applicati dall’Amministrazione resistente.

      Le spese di lite possono essere tuttavia equamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati di depennato.

      Compensa le spese di lite.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

      Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 24 giugno 2002.

Roberto SCOGNAMIGLIO       Il Presidente

Vito  CARELLA         L’Estensore, rel. 

TOPTOPTOP