Non cumulabilità
del punteggio SSIS con altri punteggi conseguibili per effetto
dell’insegnamento prestato nello stesso biennio di riferimento
Sentenza Consiglio di Stato
7460/2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
Reg.Dec.
N. 7460 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7460/2002
proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Scientifica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Mancini Antonella Anna, Mazzotta Carmela e Moretti Floriana,
rappresentate e difese dall’avv. Franco Carrozzo ed elettivamente
domiciliate in Roma presso lo studio dell’avv. Edoardo Bruno al
viale G. Cesare n. 95;
Marrone Maria Gaetana e Monopoli Pasqua, non costituite in
giudizio;
e nei confronti di
Iannucci Remo in proprio e nella qualità di Presidente del
Comitato Insegnanti Precari di Roma, rappresentato e difeso
dall’avv. Carlo Selvaggi ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Roma via Nomentana 76;
e nei confronti di
Barbara Lorusso, Isabella Suriano, Patrizia Giovanna Gammino,
Filomena Ferrante, Claudia Mazzilli, Maria Carmela Tarricono,
Maria Angela Spagnuolo, Rosa Verni, Rosa Tagarelli, Erminia
Ruggiero, Patrizia Mongelli, Annamaria Lazoi, Maria Pia Rossi,
Angela Montemurro, Maria Bisceglia, Alessandra Speranza, Stefania
De Pace, Alessandra De Robertis, Rosa Carella, Gaetano De Biase,
Tiziana D’Aurea, Francesca Rugge, Pasquale Zampetti, Rossana De
Candia, Vanessa Vizziello, Sabrina Turturro, Francesca
Sciannimanico, Giammarino Giacobello, Michele Loporcaro, Ivana
Lastilla, Anita Pisciazzi, Domenica Pallicano, Teresa Lucia
Intranuovo, Maria Rita Fazio, Fara La Cenere, rappresentati e
difesi dall’avv. Gioia Vaccari, presso la quale sono elettivamente
domiciliati in Roma, alla via Monte delle Gioie, n. 29;
atto di Intervento ad opponendum
Brosio Caterina, Castagna Caterina, Ferro Caterina, Gebbia
Loredana, Margiotta Maria Rita, Moschella Concita, Purita Maria,
Rizzo Antonella, Scarfone Maria Rosa, e Vicari Costanza, tutti
rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Sorace ed elettivamente
domiciliati presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato,
in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13;
per i Prof. Domenico Del Nero, Silvia Cristina Benzi, Angela
Milani, Antonella Squilloni, Stefano Parri, Marta Longarini, Paola
Arcuri, Luisa Iannelli, Stefania Tamburini, Guya Allodi, Francesca
Del Panta, Rosalba De Filippis, Augusto Mariani, Donata Buttafuoco,
Silvia Spini, Francesca Iervolino, Delia Marzi, Manola Masiani,
Deanna Cioni, Silvia Cioni, Maria Luisa Cipriano, Angelica
Ortolani, Anna Maria Campatelli, Chiara Amerighi, Stefania Soldi,
Laura Dall’Olio, Maria Pia Tasselli, Lidia Caciolli, Sonia
Franchini, Alessandra Mascalchi, Paolo Viviani, Manuela Carpinelli,
Sandra Lucherini, Gabriella Torano, Susanna Innocenti, Antonella
Sacconi, Laura Meini, Anna Rosa Rossi, Paolo Betti, Maria Cristina
Naldini, Francesca Simoncini, Maria Concetta D’Urso, Vito
Paternostro, Maria Costanza Catalano, Sebastiana Contini, Giuditta
Baragatti, Francesca Fontanella, Claudia Conti, Nadia Bocci,
Claudia Agostini, Maria Rosaria Di Deco, Silvia Tarocchi, Filomena
Stanziola, Simone Cavari, Stefano Frasini, Stella Aiazzi,
Francesca Masini, Franca Lazzeri, Adele Cilento, Silvia Mazzoli,
Manuela Belardini, Teresa Mirabelli, Silvia Russo, Teresa Da Vela,
rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Viciconte, ed
elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv.
Alberto Fantini, via Principessa Clotilde, n. 7;
per lo S.N.A.L.S. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori
Scuola), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Rienzi ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n.
9;
atto di intervento in opposizione per
Comanducci Mario, Cavalli Sara, Camaiti Elena, Domeniconi Nadia,
Tanganelli Cristina, Lelli Alessandra, Menozzi Paola, Ielacqua
Concetta, Rametto Donatella, Sbardellati Piero, Agnoletti Michela,
Cencioni Claudia, Zamponi Romina, Nardi Silvia, Leonini Franca,
Gostinicchi Antonietta, Giuliani Elisabetta, Casini Simona,
Scarpaccini Emanuela, Brecchia Chiara, Manetti Massimo, La Vecchia
Sabina, Bucaletti Valentina, Gori Barbara, Saletti Elena, Batini
Cecilia, Passalacqua Paola, Beucci Lara, Bonavita Sabina, Fiondo
Maria, Del Gamba Simona, Spagnolo Ivana, Nocentini Teresa, Gallo
Marianna, Casagli Giovanni, Carini Nicoletta, Basagli Marilena,
Batini Elisabetta, tutti rappresentati e difesi dall’ avv. Dino
Benedetto Dini del foro di Arezzo e elettivamente domiciliati in
Roma via Cassiodoro 19 presso lo Studio avv. Ilaria Gioffrè;
intervento ad adiuvandum
Figus Paolo, Scalas Elisa, Cuccureddu Marcella, Culurgioni Eleanna,
Piludu Silvia, Perra Roberta, Melis Carmen, Manca Elena, Murgia
Pier Francesco, Cani Franca, Flore Ines, Rita Melis, Piu Carla
Ada, Musa Arianna, Pruneddu Fabiola, Cotza Elena, Musa Vincenzo,
Puglia Nella, Cortis Silvia, Lauria Andrea, Congiu Aureliano, Piu
Nicoletta, Casu Michele, Petretto Renata, Pilia Milena, Schirru
Nicoletta, Bosano Susanna, Caria Alessandra, Nioi Francesca,
Sitzia Sabrina, Parisi M. Licia, Frau Francesca, tutti
elettivamente domiciliati in Roma, via G. Pisanelli n. 2, presso
l’avv. Stefano Di Meo che li rappresenta e difende, unitamente
all’avv. Costantino Murgia;
atto di intervento ad opponendum
nell’interesse dei prof. Di Lisa Giuseppe Antonino, Pastorello
Nicoletta, Iannotta Tommasina, Bellini Alessandra, De Lucrezia
Piera, Urciuoli Maria Letizia, Brandimarti Alberto, Caruso
Loredana, Bartolini Annalina Paola, Santonocito Maria Cristina,
Rosa Gianfranco, Mele Monica, Ciliberti Valentina, Torcini Laura
Ernesta, Pistelli Elisabetta, Chiera Cristina, Vinci Lucia,
Villari Concetta, Lalle Anita, Consalvi Silviana, Gallarati
Monica, Simonetti Cristina, Fabi Francesca, Testa Livia, Fiore
Stefano, Buzzi Celina, Castricone Maria Carmela, Ciarla
Alessandra, Vicarelli Francesca, Masini Cecilia, Graziano Andrea
Giuseppe, Boumis Carlo, Lanza Gabriella, Ficarra Adonella, Bosio
Paola, Cipolloni Patrizia, Del Sette Tiziana, Perticari Tiziana,
Parisi Emanuela, Iannucci Remo, Montani Raffaella, Valentino
Vincenzo, Arganelli Carbonari Susanna, Moretti Maddalena, Montesi
Pia Flaviana, Annacondia Rossana, Migliorelli Anna Rita, Mori
Manuela, Celant Alessandra, Lamorte Maria Letizia, Pastorelli
Cristiana, Carlucci Paolo, Zuchegna Annunziata, Mazzoni Paola,
Ceccopieri Paola, Montanari Rita, Tulli Andrea, Capitò Mariella,
Lucchetti Luciana, Fiorentino Marina, Ippoliti Monica, Sofi
Annamaria, Cocciante Caterina, Tardiola Augusta Margherita, Burba
Laura, Sannino Valentina, Pascuzzi Vincenzo, Portoghese Cristina,
Ghenga Lorella, Castronuovo Giovanna, Ponzio Raffaella, Benini
Ugo, Bitocchi Patrizia, Rella Domenica, Di Pierro Lucia, D’Amico
Cristiana, Gabriele Myriam, D’Acierno Giuseppina, Abbondanza
Claudia, Iop Anna, Vitanzi Paola, Scaloni Vincenzo, Giovannetti
Caterina, Cortoni Carla, Di Profeta Paola Lucilla, Crisci Carla,
Napolitano Emilia, Cantarano Alessandra, De Matteis Lorella Maria,
Basile Simona, Aragona Anna, Cherubini Daniela, Doganiero Maria
Rosaria Consiglia, Vadalà Antonella, Amato Emanuela, Tonetto
Bianca, Comin Laura, Chelli Ada, Banchero Antonella, Rispoli
Gelsomina, Pretola Silvana, Maranesi Maria, Di Gianfilippo
Antonella, Manzo Giuseppina, Guardiano Maria Rosaria, Gambardella
Ilaria, Caliò Luigi Maria, Campanella Maria, Cristiano Patrizia,
Bottaro Camilla Alessandra, Salzano Valentina, Sestito Maria,
Gambassi Laura, Aureli Amelia, Fornabaio Margherita, Pontecorvo
Antonella, Latini Paola, Pizzuti Laura, Roscetti Stefania, Tripoli
Francesco, Giordano Donatella, Sale Cristina, Luongo Annarita,
Ariano Marica, Aquilini Elisabetta, Di Lucchio Maria Incoronata,
Rossi Maria Cristina, Liberali Roberta, Frittella Laura, Giuffrè
Caterina, Catalano Angela, Palamenga Oscar, Vittozzi Cristina,
Riccioni Laura, Aversa Daniela, Di Castro Flavia, Lupo Angela,
Luchetti Raffaella, Fratello Mona Nancy, Venanzi Federica, Ragusa
Maria Concetta, Nigri Rita, Ridolfi Roberta, Lupo Mariangela,
Scrocca Antonio, D’Alessio Federico, Inzani Maria Vittoria,
rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Selvaggi ed elettivamente
domiciliati in Roma, presso il suo studio in via Nomentana n. 76;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sezione III bis, 13 agosto 2002, n. 7121;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati e dei
controintressati evocati in giudizio;
Visti tutti gli atti di intervento;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2002 relatore il Consigliere
Francesco Caringella.
Uditi, altresì, l’avv. dello Stato Nunziata, l’avv. Carrozzo,
l’avv. Vaccari, l’avv. Selvaggi, l’avv. Sorace, l’avv. Lofoco per
delega dell’avv. Viciconte, l’avv. Dini e l’avv. Murgia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata i primi Giudici hanno accolto il
ricorso proposto avverso la circolare con la quale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha impartito le
disposizioni necessarie al fine di dare esecuzione alla sentenza
resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione
III bis, 28 maggio 2002 n. 4731. Il Tribunale ha reputato fondata
la censura con la quale i ricorrenti si erano doluti della
statuizione della circolare con la quale si era stabilito di
detrarre il punteggio per i servizi di insegnamento prestati dagli
specializzati presso le SSIS durante il biennio di frequenza dei
corsi di specializzazione con esclusivo riferimento ai periodi di
coincidenza del servizio con la effettiva attivazione e frequenza
dei corsi e non per l’intero biennio di durata legale dei corsi
stessi.
Il Ministero appellante contesta le argomentazioni poste a
fondamento del decisum ed eccepisce la violazione del principio
del contraddittorio in sede di conversione dell’incidente
cautelare in decisione sul merito della controversia, a mente
dell’art. 21, comma decimo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
come integrato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205.
Resistono i ricorrenti originari.
Si sono altresì costituiti in giudizio i soggetti menzionati in
epigrafe evocati già in primo grado nella qualità di
controinteressati.
Sono altresì intervenuti in giudizio i docenti in epigrafe
indicati, manifestando, a seconda dei casi, posizione adesiva od
oppositiva.
Le parti hanno affidato al deposito di memorie l’ulteriore
illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 19 novembre 2002 la causa è stata trattenuta per
la decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso il Ministero appellante deduce
la nullità della sentenza per violazione del principio del
contraddittorio. La conversione del rito cautelare in decisione
sul merito della controversia sarebbe, infatti, in radice
inficiata dalla mancata comunicazione dell’avviso della camera di
consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.
Il motivo non è fondato.
Osserva la Sezione che, secondo un pacifico indirizzo
giurisprudenziale che trova il suo riferimento essenziale nella
decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20
febbraio 1985, n. 2, non è richiesto l’avviso della data della
camera di consiglio se essa coincide con quella stabilita ex lege,
costituita, ai sensi dell’art. 36 del RD 17 agosto 1907, n. 642 e
33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dalla prima udienza (o
camera di consiglio) successiva allo scadere del termine di dieci
giorni dalla notifica dell’istanza, sempre naturalmente che in
detto torno di tempo si sia provveduto al deposito del ricorso;
pertanto, ove il processo segua lo sviluppo stabilito dalla legge
non occorre la previa comunicazione formale al difensore della
data di trattazione dell’incidente cautelare, essendo tale data
accertabile dalle parti o facilmente conoscibile. Del pari, la
citata decisione dell’Adunanza Plenaria ha chiarito che ugualmente
un avviso non è richiesto se la trattazione dell’istanza, non
potendosi tenere nell’udienza prefissata, sia rinviata alla prima
udienza successiva in conformità alla regola generale.
Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso che occupa,
si ricava che l’avviso della data della camera di consiglio non
doveva essere comunicato alle parti in quanto, alla stregua delle
indicazioni fornite dai ricorrenti originari non contestate in
punto di fatto dal Ministero ricorrente, l’istanza cautelare è
stata delibata, per subire la conversione ai sensi dell’articolo
21, comma 10, della legge n. 1034/1971, il 25 luglio 2002,
nell’ambito della prima tornata di udienze del periodo feriale
successiva al decimo giorno dalla notifica del ricorso (il ricorso
è stato infatti notificato il 10 luglio 2002 per essere poi
depositato il successivo 13 luglio), tornata per l’appunto
stabilita per i giorni 24 e 25, con eventuale prosecuzione il
successivo 25 luglio.
Giova per completezza soggiungere che, assodata la ritualità della
trattazione dell’istanza cautelare sul piano del rispetto del
principio dell’integrità del contraddittorio, la mancata presenza
dell’amministrazione, pur regolarmente costituita, non ostava
all’assunzione della decisione di merito ai sensi del più volte
citato comma 10 dell’articolo 21 della legge n. 1034/1971. Questa
sezione (decisione 20 febbraio 2002, n. 1033) ha di recente
osservato, in subiecta materia, che la mancata comparizione alla
camera di consiglio delle parti costituite non è di ostacolo alla
definizione del giudizio nel merito, ai sensi e per gli effetti
dell’ art. 26, comma 2, L. n. 1034 del 1971, una volta che il
Collegio accerti la sussistenza dei presupposti di applicabilità
dell’istituto della sentenza in forma semplificata, trattandosi di
apprezzamento rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice
amministrativo nel superiore interesse pubblico alla sollecita
definizione dei processi, mentre, per altro verso, la tutela
dell’interesse (eventualmente contrario) delle parti costituite,
risulta essere sufficientemente garantito dalla possibilità che le
stesse siano sentite sul punto. Ne deriva che l’obbligo di
procedere all’audizione delle parti costituite deve intendersi
logicamente limitato alle parti presenti, posto che la logica
acceleratoria che presiede all’istituto in parola e la
caratterizzazione ufficiosa del potere di conversione, non
vincolato all’istanza o all’opposizione delle parti, mal si
sincronizza con un’interpretazione della norma che conferisca
all’assenza volontaria della parte l’effetto di precludere in
radice la conversione del rito.
3. Non merita favorevole valutazione neanche il secondo motivo di
appello con il quale l’amministrazione ricorrente deduce
l’inammissibilità del ricorso di primo grado in ragione della non
diretta ed immediata lesività delle prescrizioni recate dalla
circolare gravata in prime cure.
Giova osservare che la circolare in esame, nella misura in cui
detta prescrizioni relative al computo dei punteggio per i periodi
di insegnamento scolastico non coincidente su piano cronologico
con l’attivazione dei corsi di specializzazione, non assume un
valore meramente ricognitivo ed esplicativo ma assume una
caratterizzazione dispositiva sostanziata dalla fissazione di
regole innovative e vincolanti su dispiegarsi dell’azione
amministrativa finalizzata a valle alla compilazione delle
graduatorie provinciali. Non appare pertanto conferente il
richiamo alla natura interna e, per conseguenza, all’assenza di
effetto immediatamente lesivo all’esterno delle circolari
interpretative, posto che nella specie la circolare è volta alla
fissazione di regole caratterizzate da una chiara incidenza sulla
sfera giuridica dei terzi e, quindi, è dotata di quel crisma
dell’autonoma lesività che ne giustifica la possibilità di
immediata ed autonoma impugnazione.
Si deve soggiungere, sempre sul versante dell’interesse al
ricorso, che, in disparte il riferimento alla nota 15.7.2002 del
dirigente del CSA di Lecce in merito alle rettifiche disposte in
attuazione della circolare con effetto immediatamente lesivo per
gli interessi dei ricorrenti, in ogni caso la ricorrente Mancini
era destinataria della sentenza n. 4731/2002 resa dal TAR del
Lazio e, come tale, era portatrice dell’interesse qualificato,
dotato della consistenza di vero e proprio diritto soggettivo,
alla verifica della conformità della circolare emanata agli
obblighi rivenenti dal giudicato formatosi in suo favore.
4. Si deve in ogni caso rilevare, con riguardo ai motivi di cui ai
precedenti punti 2 e 3, che, in sede di discussione, l’Avvocatura
dello Stato ha manifestato l’interesse alla decisione relativa al
merito della controversia al fine di acquisire elementi di
certezza sull’assetto delle regole che devono presiedere allo
svolgimento dell’azione amministrativa in materia.
5. Venendo allora al merito della controversia, è d’uopo
premettere che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
con sentenze (tra le quali la citata sentenza n. 4731/2002) da
ultimo confermate da questo Consiglio, ha annullato le
determinazioni amministrative concernenti i criteri per
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’accesso
all’insegnamento, nella parte in cui consentivano il cumulo del
punteggio assegnato per la frequenza del corso biennale delle SIS
e di quello attribuito per le supplenze svolte con riferimento
allo stesso biennio.
Il Tribunale ha fondato il suo convincimento sulla considerazione
della caratterizzazione esclusiva dell’impegno richiesto per la
frequenza della scuola di specializzazione e della conseguente
incompatibilità di detto impegno con la contemporanea prestazione
di attività di insegnamento, che non si esaurisce nell’impartire
le lezioni nelle ore antimeridiane, ma richiede la presenza dei
docenti nelle attività collaterali, eppure fondamentali per il
corretto espletamento della funzione. Si pensi alle attività di
programmazione, di relazione con gli utenti, di preparazione delle
lezioni e alle frequenti e svariate attività collegiali; ovvero
all’elevato monte – ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma
sesta, decreto ministeriale 26 maggio 1998); alla preparazione e
partecipazione alle prove di valutazione da superare durante il
corso, che attribuiscono il punteggio previsto dall’art. 5 del
decreto 268 del 2001; alle intense attività di tirocinio e di
laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del
citato 268 del 2002); alle esperienze da acquisire presso
istituzioni scolastiche (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale
26 maggio 1998); agli adempimenti dei corsisti in relazione
all’impegno didattico complessivo sulla base delle disposizioni
attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in
materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi
universitari (art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 26
maggio 1998).
Sulla base di detta considerazioni il Tribunale ha concluso nel
senso della riqualificazione dell’attività di insegnamento
espletata nel periodo di svolgimento delle scuole di
specializzazione alla stregua di tirocinio già considerato ed
apprezzato nell’attribuzione del punteggio di trenta punti per la
frequenza delle scuole di specializzazione. Si è soggiunto, ad
ulteriore conforto dell’assunto, che il punteggio fisso di trenta
punti è nella sostanza dato dalla risultante dei 24 punti
spettanti ordinariamente per l’insegnamento biennale (cfr. tabella
di valutazione dei titoli approvata con decreto ministeriale 29
marzo 1993 e modificata con decreto 2 gennaio 1994) e di 6 punti,
pari questi ultimi al doppio del punteggio normalmente
riconosciuto per titoli di studio di portata equivalente ovvero
per il superamento di un concorso per titoli ed esami anche ai
soli fini abilitativi.
5.1. Tale essendo la parabola motivazionale tracciata nella
sentenza originaria del Tribunale, reputa il Collegio che la
circolare ministeriale 14 giugno 2002 n. 69, annullata dalla
sentenza in questa sede gravata nella parte in cui consente il
cumulo del punteggio assegnato per l’insegnamento svolto nel
periodo non coincidente con l’effettivo svolgimento dei corsi
presso le SSIS, non presti ossequio al vincolo riveniente dal
dictum giurisdizionale e, in ogni caso, si ponga in distonia con
le coordinate normative di riferimento.
Si deve osservare che le pronunce alle quali la circolare afferma
di volere dare esecuzione non hanno asserito l’illegittimità (rectius,
la illiceità) del servizio di insegnamento prestato durante la
frequenza della scuola di specializzazione (né ha affermata la
illegittimità della sua valutazione), così come non hanno opinato
nel senso dell’incompatibilità, di diritto o sul versante
puramente fattuale, tra le due attività. Il dato centrale delle
argomentazioni svolte dal TAR, in questa parte pienamente
condivise da questo Collegio, è infatti dato dalla considerazione
alla stregua della quale la rilevanza del punteggio fisso di
trenta punti assegnato per il semplice dato del superamento del
corso biennale, a prescindere dal punteggio di merito riportato
all’esito dell’esame finale, si giustifica solo partendo dal
presupposto della non cumulabilità di detto punteggio con altri
punteggi conseguibili per effetto dell’insegnamento prestato nello
stesso biennio di riferimento (punteggio da riconoscersi per
converso con riferimento a graduatoria per classi di insegnamento
per le quali non venga in rilievo il punteggio SSIS). Se si
considera, infatti, che i trenta punti sono concettualmente
scindibili in ventiquattro punti normalmente assegnati per due
anni scolastici di insegnamento e sei punti per i titoli di
studio, è nella sostanza chiaro che i ventiquattro punti non
possono essere duplicati con riguardo alle docenze svolte nel
medesimo periodo e, più precisamente, che l’insegnamento per il
biennio legale va considerato alla stregua di tirocinio preso in
considerazione ed apprezzato in sede di computo del punteggio
fisso in parola. A sostegno dell’assunto si pone, sul piano
schiettamente positivo, la duplice considerazione che,da un lato,
l’articolo 1 del decreto interministeriale 26 maggio 1998
considera in via generale il “tirocinio” come il complesso delle
esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine
dell’integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;
dall’altro, il rilievo che l’articolo 2, comma 9, dello stesso
decreto prevede che, nell’organizzazione delle attività della
scuola, le università “tengono conto, ai fini dei necessari
raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in
servizio degli insegnamenti”. Si deve soggiungere che il comma 6,
lett. c, dello stesso art. 2 prevede l’abbreviazione della durata
dei corsi in relazione ai crediti riconosciuti
La formazione in servizio, mettendo in evidenza un credito sul
piano pratico, risulta quindi un parametro di valutazione al fine
di stabilire la durata del tirocinio tradizionale, svolto sotto il
controllo tutorio del docente titolare.
Deve in definitiva reputarsi, in omaggio ad un principio di
conservazione che impone la preferenza per l’approccio
interpretativo capace di salvaguardare la legittimità degli atti
gravati, che il servizio di insegnamento eventualmente prestato
nello stesso tempo va accreditato all’attività obbligatoria di
tirocinio inerente ai corsi
La soluzione è sicuramente praticabile, atteso che il tirocinio
richiesto agli insegnanti secondari in formazione è di carattere
generico senza alcun collegamento necessario alle materie
curricolari insegnate nel corso.
Pertanto, il punteggio fisso aggiuntivo previsto dall’art. 8 del
decreto ministeriale 4 giugno 2001 n. 268 costituisce il doveroso
riconoscimento dell’impegno dedicato alla formazione e all’elevato
livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle
scuole SSIS, oltre a rappresentare un adeguato compenso per il
servizio di insegnamento prestato nel biennio, col quale
evidentemente non può essere cumulato.
5.2. Tale essendo l’interpretazione del quadro normativo, non si
può allora che coerentemente concludere nel senso che,
diversamente da quanto reputato nella circolare impugnata, deve
reputarsi assorbito nel punteggio spettante per l’abilitazione
conseguita alla conclusione positiva del corso (comprendente il
buono di trenta punti) anche il punteggio che spetterebbe per il
servizio prestato nei periodi non coincidenti con la durata
effettiva del corso.
Sul piano strettamente processuale va rimarcato, in prima battuta,
che le sentenze del Tribunale amministrativo, non gravate
dall’amministrazione, escludevano in radice la possibilità di dare
rilievo ad attività di insegnamento svolte nel biennio legale
ancorché in un arco temporale non coincidente con la durata
effettiva dei corsi SSIS. Sul punto, in particolare, la sentenza
n. 4731/2002 del TAR Lazio osservava: “Considerato che il decreto
ministeriale 26 maggio 1998, che disciplina l’organizzazione delle
anzidette scuole, conferma che la durata curriculare del corso è
di due anni, apparirebbe del tutto inutile una precipitosa
concentrazione della durata concreta di detti corsi entro tempi
più ristretti, a detrimento di una preparazione seria e completa:
la sola che giustifica l’attribuzione del punteggio aggiuntivo.
Ove questo fosse in ipotesi avvenuto, ancorché come manifestazione
di autonomia universitaria, è incontestabile che il servizio di
insegnamento prestato a qualsiasi titolo successivamente a una
frettolosa conclusione del corso, non può essere considerato, si
ripete, che come periodo di esercitazioni pratiche attinenti
obbligatoriamente alla formazione impartita nella scuola di
specializzazione di durata biennale: pertanto, non valutabile come
autonomo servizio.
Una diversa interpretazione, che cercasse in altro modo di
giustificare l’aggiuntività del punteggio in questione, aprirebbe
il fronte a evidenti censure di disparità, di irragionevolezza, di
difetto di proporzionalità e di adeguatezza di questa specifica
determinazione adottata dall’amministrazione”.
E’ quindi concettualmente chiaro che il principio di diritto, dato
dalla non duplicabilità di periodi di insegnamento e di frequenza
del corso che cadano nello stesso periodo legale, pur se riferito
ai casi di insegnamento successivo alla fine del corso, non può
che riferirsi anche al periodo precedente all’inizio del corso.
Al di là del profilo della non conformità al vincolo riveniente
dalla sentenza alla quale pure la circolare mostra di volere dare
esecuzione, la scelta adottata in sede di circolare non si
armonizza in ogni caso con la ricordata considerazione che il
particolare “valore aggiunto” (si intende: 30 punti) che
l’ordinamento ha voluto attribuire alle abilitazioni conseguite
alla conclusione di un corso di specializzazione è riferito alla
durata legale del corso SSIS, da misurare in termini di anno
scolastico ovvero di anno accademico, senza che abbia rilievo il
dato in qualche misura accidentale della durata effettiva.
Considerato che la durata legale dei corsi SSIS è biennale, i
docenti che conseguono l’abilitazione non hanno allora titolo ad
avere accreditato alcuno dei 24 punti attribuibili (nel massimo)
per due anni di insegnamento, secondo la tabella di valutazione
aggiornata con il decreto ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11.
Pertanto, ove pure il corso SSIS durasse in concreto meno di due
anni, il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante
il biennio di durata curricolare del corso (una parte del quale
coincidente con esso; l’altra collocato al di fuori del corso), in
ogni caso deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini
del bagaglio in dotazione del docente. Si tratta, infatti, di
servizio di insegnamento sostitutivo o comunque integrativo del
tirocinio e, come tale, già compensato (in termini di punteggio)
con il riconoscimenti di trenta punti.
Si consideri, ad ulteriore sostegno di detta conclusione, da un
lato, che il rammentato d.m. del 1998 considera anche l’attività
di insegnamento svolto prima dell’inizio effettivo dei corsi come
tirocinio in servizio di cui tenere conto nel corso dello
svolgimento del corso; dall’altro, che una diversa opzione
esegetica porterebbe al risultato irragionevole di discriminare la
posizione dei docenti che frequentino le SIS e svolgano attività
di insegnamento nel biennio legale a seconda dell’inizio più o
meno posticipato dei corsi che può essere fissato dalle singole
Università nell’esplicazione dell’autonomia, così frustrando,
anche sul piano dell’equità, l’esigenza di considerare in modo
uguale per tutti i docenti l’insegnamento svolto nel biennio
legale come attività apprezzata nel computare i ventiquattro per
il tirocinio obbligatorio, anche in servizio, svolto nel biennio
legale, che, sommati ai sei punti per il titolo di studio formano
il valore aggiunto fino di trenta punti di cui si è fin qui detto.
6. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione
dell’appello.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe
indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002, dal Consiglio di Stato,
in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Alessandro PAJNO Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....................................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla
presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria |