Sentenza del TAR Veneto a
difesa dell’autonomia scolastica
Il Tar del Veneto ha sentenziato
(Sent. N. 5610/2002) che una istituzione scolastica non soggiace
alle ordinanze del Sindaco, sia pur emesse da questi in veste di
Ufficiale di Governo, in materia di poteri organizzativi interni
all’istituzione scolastica stessa.
Esaminando i fatti, la sentenza
offre molti spunti di riflessione e soprattutto disegna, negli
specifici argomenti affrontati nel caso, con precisione i contorni
dei rapporti fra Ente Locale e Istituzione Scolastica Autonoma,
fra due Enti cioè dotati entrambi di autonomia, autonomia
politico-territoriale quella dell’Ente Locale, autonomia
funzionale quella dell’Istituzione scolastica.
I fatti, sommariamente, sono i
seguenti.
Al rifiuto opposto dal Dirigente
Scolastico di assicurare la sorveglianza degli alunni, tramite la
messa a disposizione di un apposito collaboratore scolastico,
fuori dal cancello della scuola e fuori dall’orario scolastico
nella strada adiacente l’edificio, prima dell’inizio delle lezioni
(una volta fatti scendere gli stessi alunni dall’autobus del
trasporto comunale) e alla fine delle lezioni (in attesa
dell’arrivo dello scuolabus dell’Ente locale), il Sindaco, con
propria ordinanza e in veste di ufficiale di Governo, ha ingiunto
al Dirigente Scolastico di garantire “con il personale della
scuola il servizio di accoglienza degli alunni trasportati in
conformità a quanto stabilito dalle leggi e dal Contratto di
lavoro del comparto scuola”.
Il Dirigente Scolastico ha
presentato ricorso al Tar, avvalendosi a sua difesa di un avvocato
privato.
Nel corso del dibattimento il
legale del Sindaco ha anche contestato al Dirigente Scolastico il
fatto che, come rappresentante legale della scuola, abbia fatto
ricorso al libero foro (avvocato privato) e non all’Avvocatura
dello Stato; ha contestato, inoltre, il fatto stesso che il
Dirigente Scolastico, come persona fisica, abbia impugnato un atto
indirizzato al Dirigente dell’Istituto.
Il Tar, esaminati i fatti, ha
accolto il ricorso del Dirigente Scolastico e ha respinto tutte le
argomentazioni del Sindaco con le seguenti motivazioni.
Innanzitutto il Dirigente
Scolastico ha fatto bene a ricorrere all’avvocato privato, poiché
l’Avvocatura dello Stato, chiamata a difesa dallo stesso Dirigente
Scolastico, ha fatto rilevare che essa non poteva intervenire
contro un Ufficiale del Governo, quale era il Sindaco nel caso
specifico. Infatti il patrocinio dell’Avvocatura è escluso nei
casi di conflitto di interessi fra enti dotati di autonomia e
altre amministrazioni statali. E’ legittimo il ricorso del
Dirigente Scolastico, che, naturalmente protempore, come persona
fisica, ricopre la carica dirigenziale in quella scuola, della
quale è rappresentante legale e per tutelare gli interessi della
quale non può non agire in giudizio.
In secondo luogo è erronea
l’argomentazione, in base alla quale è intervenuta la “inusuale
ordinanza” (così viene definita dalla sentenza) del Sindaco, e
secondo la quale egli avrebbe fatto ricorso ai suoi poteri per far
fronte a situazioni impreviste o imprevedibili: tali non sono le
condizioni di assistenza da assicurare per tutto l’anno.
Infatti l’intervento del Sindaco
“implica una inammissibile ingerenza nell’autonomia
dell’istituzione scolastica giacché di fatto impone al Dirigente
Scolastico l’effettuazione coattiva di prestazioni
extraistituzionali per un periodo di tempo indefinito…”, non
sussistendo per la scuola “l’obbligo di garantire la sicurezza e
la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e al di
fuori dell’orario scolastico”. A nulla rileva il fatto che i
collaboratori scolastici, in precedenza al servizio del Comune,
sono ora passati al servizio della scuola, poiché a quest’ultima
non compete organizzare il servizio di trasporto che è a esclusivo
carico del Comune.
La sentenza annulla il
provvedimento del Sindaco e condanna il Comune al pagamento delle
spese (2500 euro), essendo il Comune responsabile degli atti del
Sindaco anche quando questi agisce come Ufficiale di Governo.
Questa vicenda presenta almeno
tre profili interessanti.
Il primo è l’autonomia delle
scuole che, interpretata dal Dirigente Scolastico, va difesa
contro le “inammissibili ingerenze”, che possono venire da altri
poteri autonomi, in questo caso quello comunale.
Il secondo profilo è sempre
l’autonomia delle scuole, ma questa volta interpretata a difesa
dall’ingerenza gerarchica. Risulta, infatti, che la Direzione
Regionale, invece di difendere tale autonomia, o sostenendola o
almeno mostrandosi neutrale, è al contrario intervenuta nella
vicenda a sostegno del Comune anche attraverso visita ispettiva
nella scuola. Se l’intervento del Sindaco è stato definito dal
giudice amministrativo “inusuale”, giacché, per dirimere una
questione che lo riguardava in quanto Sindaco, si è vestito della
veste di una parte terza (Ufficiale di Governo), intervenendo a
favore di una delle parti in causa, cioè la sua; l’intervento
della Direzione Regionale risulta a noi quanto meno singolare e
sicuramente di antico sapore burocratico e non al passo coi tempi.
Il terzo riguarda specificamente
le spese processuali: esse, dice il Tar, sono a carico del Comune
per un intervento “erroneo” (parola della sentenza) del Sindaco.
In caso di soccombenza da parte della scuola, che non ha potuto
avvalersi dell’Avvocato dello Stato, le spese sarebbero state a
carico del bilancio scolastico o a carico delle tasche del
Dirigente Scolastico? Noi penseremmo, in analogia, alla prima
ipotesi. Ma diventa quanto mai urgente –e la CGIL Scuola sta
lavorando intensamente per questo obiettivo - portare ad
applicazione l’articolo 36 del CCNL della V area a tutela
assicurativa e a copertura delle spese legali dei processi in cui
il Dirigente Scolastico è coinvolto per causa di servizio.
Roma, 2 dicembre 2002
Testo
della sentenza
Ric. n. 2423/2001 |
Sent. n.5610/2002 |
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
prima sezione, costituito da:
Stefano
Baccarini |
Presidente |
Angelo De
Zotti |
Consigliere, relatore |
Angelo
Gabbricci |
Consigliere |
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.2423/2001 proposto da ---- ----, rappresentata e
difesa dagli avv.ti ---- ---- e ---- ----, con domicilio presso lo
studio del secondo in Venezia-Mestre, via ------------, come da
mandato a margine del ricorso;
contro
il Sindaco del
Comune di -----, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti ---- ---- e ---- ----, con
elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia,
S.Marco ----, come da mandato in calce al ricorso;
e contro
il Ministero
dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non
costituito in giudizio;
per
l'annullamento
dell'ordinanza
n. 838 del 12 settembre 2001 del Sindaco di -----
Visto il ricorso, notificato il 4 novembre 2001 e depositato
presso la Segreteria il 19 novembre 2001 con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di -----;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2002 (relatore
Consigliere Angelo De Zotti) l'avv.---- per la ricorrente l'avv.
---- per il Comune di -----;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente,
dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di -----, impugna
l'ordinanza n.138 con la quale il Sindaco, nella veste di
Ufficiale di Governo, le ha imposto “di provvedere all'apertura ed
alla chiusura dei cancelli della scuola elementare e della scuola
media di ----- nel rispetto, dei tempi già comunicati di arrivo e
partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico
garantendo con il personale della scuola il servizio di
accoglienza e degli alunni trasportati in conformità a quanto
stabilito dalle leggi e dai contratti di lavoro del personale del
comparto della scuola”.
Ritenendo illegittimo tale provvedimento la ricorrente lo impugna
e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese per i seguenti
motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art.54 del decreto
legislativo 167 del 2000 per difetto dei presupposti della
contingibilità e dell'urgenza.
Si sostiene che l'ordinanza difetta dei presupposti richiesti
dalla legge, vale a dire della contingibilità e dell'urgenza, in
quanto tale presupposto è stato individuato dall'autorità nella
decisione del dirigente scolastico di procedere all'apertura e
alla chiusura cancelli delle scuole elementari e medie con
modalità diverse da quelle pretese dall'amministrazione comunale;
che l'attesa degli alunni sulla strada ha sempre caratterizzato la
situazione di quel plesso scolastico e non rappresenta un elemento
di contingibilità e urgenza; che il problema dell'erogazione del
servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni prima e dopo
le lezioni era stato posto dalla direzione della scuola
all'attenzione dell'amministrazione comunale evidenziando la
necessità di organizzarlo a mezzo di convenzione, atteso che le
mansioni richieste al personale ATA sono attualmente miste, ossia
mansioni che rientrano nella competenza di due diverse
amministrazioni; che l'autorità comunale, in luogo di provvedere
con i mezzi ordinari ha utilizzato il profilo della sicurezza
degli alunni per eludere i propri obblighi e le procedure
appropriate finalizzate ad una corretta gestione del servizio
di sorveglianza nella fase pre e post scolastica.
2) eccesso di potere per sviamento, in quanto nel caso di specie
il Sindaco ha provveduto a dare un assetto stabile e non
provvisorio ad una situazione di contenzioso che si
protraeva da tempo utilizzando un potere eccezionale con modalità
e per fini sviati.
3) eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei
presupposti.
Si sostiene che il compito di trasporto e sorveglianza degli
alunni con handicap o in situazione di svantaggio pertiene
all'amministrazione comunale; che pertanto sono assenti gli stessi
presupposti di fatto dell'obbligo esclusivo di assicurare il
servizio da parte dell'amministrazione statale, richiamati a
sostegno dell'ordinanza impugnata.
In data 21 aprile 1993 si è costituito in giudizio il Comune di
----- che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità
del mandato e nel merito la sua infondatezza, donde la richiesta
di reiezione con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2002, previa audizione dei
difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.
Diritto
In via
pregiudiziale, l'amministrazione intimata, nella persona del
Sindaco che agisce come Ufficiale di governo, ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e, in
alternativa, per nullità del mandato, in quanto, come persona
fisica la dott.ssa ---- ---- non sarebbe legittimata ad impugnare
atti indirizzati al dirigente dell'istituto scolastico e, come
legale rappresentante dell'istituto, per essersi avvalsa del
patrocinio di un avvocato del libero foro senza la necessaria ed
obbligatoria autorizzazione in luogo di quello obbligatorio
dell'Avvocatura dello Stato.
Le eccezioni non sono fondate.
Quanto alla prima è evidente che la ricorrente, spendendo
la qualità di Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di
-----, ha dimostrato di voler agire nella veste di legale
rappresentante dell'istituzione e non a titolo personale.
Si può ammettere, tuttalpiù, che essa abbia agito, come sostiene
nella memoria, anche a titolo personale; ciò che spiega con
il fatto che l'ordine contenuto nei provvedimento impugnato è
rivolto direttamente alla dott.sa ---- ----: l'identificazione
dell'istituzione scolastica con la persona del dirigente
permetterebbe infatti di configurare anche un interesse personale
e diretto della ricorrente all'annullamento del provvedimento,
sotto il profilo della tutela del proprio operato come
responsabile della gestione del servizio scolastico ed anche delle
eventuali conseguenze ai sensi del comma 4^ dell'art.54 del D.lgs.
n. 267/2000.
Per il Collegio è comunque sufficiente che il ricorso sia stato
proposto nella veste di dirigente scolastico, non sussistendo
alcun dubbio che in quella veste la ricorrente abbia interesse e
legittimazione a difendere l'autonomia organizzativa dell'istituto
scolastico contro un atto che le impone un adempimento specifico,
incidente sulla organizzazione e sulla gestione del personale
scolastico, in ordine a funzioni e compiti di cui è controversa la
titolarità.
Quanto alla nullità del mandato, il Collegio ritiene che la
questione possa essere decisa rigettando la relativa eccezione, in
quanto non sussistono, nella specie, le condizioni per ritenere
violate le norme sul patrocinio obbligatorio.
E vero, infatti, che ai sensi dell'art.5 del R.D. 30 ottobre 1933,
n.1611 “nessuna amministrazione dello Stato può richiedere
l'assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni
eccezionali, inteso il parere dell'Avvocato generale dello Stato e
secondo norme che saranno stabilite dal consiglio dei Ministri; ed
è parimenti vero che ai sensi dell'art.14, comma 7bis, del
D.P.R. n.275/1999, aggiunto dall'art.1 del D.P.R. n.352/2001,
contenente il regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche “l'Avvocatura dello Stato continua ad
assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di tutte le istituzioni
scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità
giuridica a norma dell'art. 21 della legge n.59/1997”.
Tuttavia occorre tener conto del fatto che ai sensi dell'art.43
comma 4^ del regio decreto sopracitato, sub art. 11 l.n.103/1979,
per le amministrazioni non statali e per quelle dotate di
autonomia e personalità giuridica, il ricorso al patrocinio
dell'Avvocatura è escluso nei casi di conflitto di interesse con
amministrazioni statali; conflitto che l'Avvocatura deve
obbligatoriamente rilevare e segnalare.
Nel caso di specie si configura tale situazione: la ricorrente ha
richiesto, infatti, all'Avvocatura dello Stato di assumere la
difesa dell'amministrazione scolastica ma ha ricevuto un
sostanziale rifiuto, motivato con il possibile conflitto di
interessi con l'amministrazione da evocare in giudizio,
rappresentata dal Sindaco, agente nella veste di Ufficiale di
governo (doc.to n.21 dep. il 28 novembre 2001).
E' evidente quindi che il ricorso ad un avvocato del libero foro,
in tale ipotesi, appare non solo ammissibile, ma obbligato, in
quanto il diritto di difesa non tollera che possano sussistere
situazioni nelle quali il patrocinio venga rifiutato e non si
possa adire altrimenti il giudice.
Né appare conferente la censura relativa alla mancata
autorizzazione dell'Avvocatura generale, giacché nella specie non
si è trattato di “richiesta di deroga” ai sensi dell'art.5 del
t.u. n.1611/33, ma di conflitto di interessi con lo Stato ex art.43,
comma 3, t.u. cit.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dalla lettura dell'inusuale ordinanza sindacale si evince che
l'autorità è intervenuta con un provvedimento contingibile ed
urgente in quanto, dopo aver stabilito che, a suo giudizio,
rientra nella competenza esclusiva dell'istituzione scolastica
assicurare brevi periodi di accoglienza e sorveglianza degli
alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto
all'orario dell'attività didattica, ha ritenuto che l'apertura dei
cancelli della scuola elementare e media secondo le modalità
comunicategli nella lettera del 24 agosto 2001 (apertura 5 minuti
prima dell'inizio delle lezioni e chiusura al termine
dell'attività scolastica non appena concluso il deflusso degli
alunni) espone gli scolari minori trasportati, costretti a
rimanere sulla strada, a evidenti rischi per la loro incolumità,
atteso che detta via risulta percorsa da importante traffico
veicolare.
Ciò ha fatto richiamando in particolare l'art.54 comma 2^ del
D.lgs. n.267/2000 che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del
Governo, il potere di adottare, con atto motivato e nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Nel caso in questione il Sindaco, agendo come Ufficiale di
governo, ossia come soggetto terzo rispetto alle due
amministrazioni che da tempo sono in conflitto per la gestione del
servizio di accoglienza e sorveglianza, ha classificato
“pericolosa” la situazione degli alunni trasportati e dunque ha
imposto al dirigente scolastico che il regime di apertura e
chiusura venga modificato e che gli alunni vengano accolti
e sorvegliati all'interno dell'istituto sin dall'ora di arrivo e
sino all'ora di partenza dei mezzi usati per il trasporto
effettuato a cura dell'amministrazione comunale.
E ciò a spese dell'amministrazione scolastica, giacché il Sindaco
ritiene, dandone conto nella parte del provvedimento dedicata al
rapporto tra gli enti coinvolti, che questo compito spetti
obbligatoriamente a quell'amministrazione, deducendolo dal fatto
che in precedenza esso veniva svolto dal personale ATA, che a
seguito della legge n.124/1999 é transitato dagli enti locali alle
dipendenze dello Stato.
L'amministrazione ricorrente considera illegittima tale
imposizione e contesta preliminarmente la sussistenza delle
condizioni di pericolo grave che possono giustificare l'esercizio
di poteri extra ordinem, e comunque che si tratti di
situazione imprevista, imprevedibile e contingente; ritiene che il
Sindaco abbia utilizzato strumentalmente un potere straordinario
per fini diversi da quelli dichiarati e cioè per risolvere a
vantaggio dell'amministrazione comunale la controversia in ordine
al soggetto che deve sostenere gli oneri per il servizio di
accoglienza e di sorveglianza degli allievi nella fase pre e post
accesso alla scuola; ritiene infine che lo stesso Sindaco abbia
approfittato del potere esercitato per conferire un assetto
stabile al provvedimento contingibile ed urgente, imponendo
all'amministrazione scolastica l'effettuazione di un servizio che
le norme non prevedono se non come servizio extraistituzionale da
concordare con l'ente locale mediante apposita convenzione,
ponendone il relativo costo (in termini di personale e di oneri
economici correlati) a carico esclusivo della stessa
amministrazione scolastica, con invasione dell'autonomia
organizzativa dell'ente ed ignorando intenzionalmente che
trattandosi di funzioni c.d. miste, l'onere del servizio non può
essere sostenuto che dal soggetto in cui favore esso è reso e
comunque da ambedue le amministrazioni.
Il Collegio ritiene che 1e censure siano fondate.
Sul primo punto la Sezione osserva che pur essendo in astratto
ammissibile il ricorso ai poteri sindacali di ordinanza
contingibile ed urgente per tutelare la sicurezza di persone
minacciate da gravi pericoli, compreso il rischio connesso al
traffico, espressamente considerato al comma 3^ dell'art.54
citato, è tuttavia evidente che nella specie l'attesa in strada
degli alunni, prima e dopo la chiusura dei cancelli della scuola,
non è di per sé una situazione di emergenza contingibile ed
urgente, alla quale possa ricollegarsi l'esercizio di poteri
straordinari qual è, in particolare, l'ordine impartito
all'amministrazione scolastica di attivare un servizio
extraistituzionale di sorveglianza supplementare, anticipata al
momento dell'arrivo e posticipata al momento della partenza dei
mezzi che effettuano il trasporto scolastico, che richiede una
misura organizzativa interna stabile (reperimento del personale
idoneo e assunzione dell'onere economico supplementare) che non
può essere improvvisata e attuata coercitivamente: ciò è
possibile, infatti, solo in situazioni di assoluta ed imprevista
necessità ed urgenza e per il tempo strettamente necessario a
risolvere lo stato di emergenza; negli altri casi si tratta, come
il Sindaco non ignora poiché cita, anche se solo parzialmente, il
protocollo d'intesa del 13 settembr
settembre 2000
(art.2 lettera d)) di un servizio che può essere svolto previo
accordo tra l'amministrazione scolastica e l'ente locale.
L'amministrazione scolastica non ha, infatti, per quanto consta
dalla disamina normativa - e d'altronde nessuna norma specifica
viene richiamata nel provvedimento - l'obbligo di garantire la
sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della
scuola e al di fuori dell'orario scolastico.
Di norma, infatti, chi cura l'accompagnamento a scuola degli
alunni deve preoccuparsi di garantire la loro sorveglianza sino
all'ingresso nell'istituto e all'uscita (e ciò vale sia per i
genitori che per chiunque svolga tale compito per incarico in loro
vece): ne consegue che spetta all'amministrazione comunale, che
svolge l'attività di trasporto degli allievi disagiati,
preoccuparsi che gli allievi trasportati non rimangano privi di
sorveglianza, trattenendoli sul mezzo se arrivano in anticipo ed
assicurandosi che accedano al mezzo, al rientro, in condizioni di
sicurezza.
Condizioni di sicurezza che di norma le amministrazioni comunali
garantiscono, ove la situazione dei luoghi lo richieda, con idonee
misure di controllo e di disciplina del traffico, per brevi e
circoscritti periodi e corrispondenti all'orario di accesso e
uscita dalle scuole, avvalendosi anche di personale volontario.
Il Sindaco, nella veste di Ufficiale di governo, pertanto, salvo
che non ricorrano situazioni di assoluto pericolo nel senso già
sopra chiarito, impreviste o imprevedibili o non fronteggiabili
con misure ordinarie dai soggetti obbligati ad assumerle, non può
intervenire per imporre coercitivamente un servizio che le norme
non contemplano se non come servizio extraistituzionale da attuare
previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, con evidente
riguardo anche alla provvista del personale ed all'onere economico
corrispondente.
Né può farlo, a fortiori, come ha fatto il Sindaco di -----,
prendendo manifestamente le parti di una delle amministrazioni
interessate (quella comunale) e sostituendosi a questa, con
evidente commistione di ruoli, nel valutare a chi spetti il
compito di sorveglianza e di accudienza degli alunni ed a chi
l'onere economico correlato.
Come emerge infatti dal provvedimento impugnato e dal carteggio
intercorso tra le due amministrazioni in conflitto, il Sindaco,
nella veste di autorità titolare del potere di ordinanza, non ha
fatto altro che assumere come propria la posizione
dell'amministrazione comunale, che è quella di rifiutare
l'assunzione di qualsivoglia onere (sia in termini di provvista di
personale che di costi economici) per il servizio aggiuntivo e
quella, coerente con il suddetto rifiuto, di non essere
disponibile a sottoscrivere alcun accordo, nella convinzione ferma
ed ampiamente ribadita che il compito sia di pertinenza
istituzionale dell'amministrazione scolastica e che debba esserle,
in quanto tale, obbligatoriamente imposto.
Posizione, questa, come già detto, erronea.
Va soggiunto, pur se la questione del rimedio imposto
coercitivamente all'amministrazione scolastica è assorbita dal
difetto di validi presupposti per l'esercizio del potere
esercitato, che anche se la situazione di pericolo, delineata nel
provvedimento in termini assolutamente generici, fosse in realtà
così incontestabilmente grave da giustificare un intervento
contingibile ed urgente, l'autorità non avrebbe potuto comunque
adottare che misure provvisorie e temporanee agendo sul fattore di
rischio e non una disciplina definitiva, sostitutiva dell'accordo,
che ha come risultato stabile quello di porre a carico di una
delle amministrazioni (quella scolastica) oneri di vigilanza ed
assistenza che comportano responsabilità (di tipo civile e penale)
aggiuntive rispetto a quelle che la legge istituzionalmente
circoscrive entro limiti diversamente definiti sia nel tempo (non
eccedenti l'orario di apertura delle strutture scolastiche) che
nello spazio (all'interno delle strutture e non nello spazio
esterno).
E' evidente quindi che così come attuato l'intervento del Sindaco
implica un'inammissibile ingerenza nell'autonomia dell'istituzione
scolastica giacché di fatto impone al dirigente scolastico
l'effettuazione coattiva di prestazioni extraistituzionali per un
periodo di tempo indefinito e non strettamente limitato a superare
l'emergenza: ma se la condizione di pericolo è stabile, come
appare chiaro dal tenore della lunga controversia, non sono
possibili provvedimenti extra ordinem ma misure altrettanto
stabili da ricercare nell'ambito dei poteri ordinari
dell'amministrazione e più specificamente in quelli che possono
essere convenientemente attuati nel rispetto delle competenze e
dei principi generali dell'ordinamento, ciò che esclude il potere
di imporre autoritativamente e coercitivamente obblighi di
prestazione che la legge non prevede o espressamente consente.
Ne consegue che i motivi di ricorso appaiono tutti fondati,
compreso l'ultimo, riferito all'illegittima previsione di imporre
il costo del servizio, sia per il passato che per il futuro, a
carico dell'amministrazione ricorrente, laddove, trattandosi di
funzione c.d. mista da espletarsi all'interno delle strutture
scolastiche ciò che appare ragionevole è solo la richiesta di
utilizzare personale di quell'amministrazione (il personale ATA)
mentre l'onere supplementare del servizio di accoglienza
anticipata e posticipata, salva ogni diversa intesa tra le parti,
non può certo essere posta a carico dell'amministrazione
scolastica ma dell'amministrazione comunale che eroga il servizio
di trasporto, in quanto è quest'ultima a richiedere alla prima una
prestazione complementare ed extraistituzionale condizionata dai
tempi e dalle modalità di svolgimento del servizio di
trasporto.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese di causa seguono come d'ordine la soccombenza e sono
liquidate nella misura di cui al dispositivo a carico del Comune,
responsabile degli atti del sindaco anche quando questi agisce
come ufficiale di governo (Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 1995,
n. 221).
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima
sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla
il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di ----- al pagamento in favore della parte
ricorrente delle spese e delle competenze di causa che liquida in
€ 2500 (duemila cinquecento euro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa..
Così deciso in Venezia, addì 31 gennaio 2002.
F.to
Il
Presidente |
l'Estensore |
Il Segretario |