REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.
Reg.Dec.
N. 2543
Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso
proposto ............................................
rappresentati e difesi dagli Avv.ti
...................................................
elettettivamente domiciliati, presso il secondo in Roma
......................................;
contro
MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE ed il PROVVEDITORE AGLI STUDI DI BRINDISI in
persona del Ministro p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato e presso questa domiciliati, in Roma Via dei
Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
sez. di Lecce 22.1.2002 n.119, che ha dichiarato in parte
inammissibile in parte improcedibile il ricorso;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del Ministero,
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli
atti tutti della causa;
Udita alla
pubblica udienza del 9.7.2002 la relazione del Consigliere Santoro
e uditi, altresì, l’Avv. ........... e l’Avv. dello Stato D’Elia;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Era
chiesto in primo grado l'annullamento della nota - provvedimento a
firma del Provveditore agli Studi di Brindisi prot. N. 8039/C4S
del 18.5.2001, pervenuta in data 23.5.2001, nonché del D.M. n. 262
del 23.11.2000 - con il quale era sospesa per l'anno scolastico
2000/2001 l'applicazione della riserva del 30% in favore dei
soggetti impegnati in lavori socialmente utili - nonché di ogni
atto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, ivi
compresi gli eventuali atti di assunzione di personale ATA non
avente diritto su posti riservati agli
LSU; ed era chiesta altresì la
declaratoria della illegittimità del silenzio rifiuto e/o rigetto
formatosi a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato
nell’atto di diffida notificata al provveditore agli Studi di
Brindisi per ottenere l'immediata assunzione degli istanti.
I
ricorrenti lamentavano che il Provveditore agli Studi di Brindisi
avesse erroneamente applicato il decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione 23 novembre 2000 n.262 (dove nell’art.1 si
assegna un determinato contingente di posti per le assunzioni del
personale ausiliario, tecnico ed amministrativo; nell’art.3 comma
3 si dispone che “le assunzioni saranno effettuate sulla base
delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito
dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. n.153
del 30 maggio 2000; nell’art.3 comma 4 succ. Si dispone:
“Considerato che le assunzioni del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario sono esclusivamente limitate al relativo
turn over e in attesa della stabilizzazione occupazionale dei
soggetti impegnati in lavori socialmente utili, nell’ambito della
scuola, con riferimento a quanto previsto dal Decreto legislativo
n.468/1997 e dal Decreto Legislativo n.81/2000, è sospesa,
limitatamente all’anno scolastico 2000/2001, l’applicazione della
riserva in favore dei soggetti predetti impegnati in lavori
socialmente utili”, utilizzando per lo scorrimento delle
graduatorie formate per le varie qualifiche dallo stesso
Provveditorato agli Studi tutti i posti del contingente assegnato
dal Ministero della Pubblica Istruzione, senza rispettare la quota
di riserva prevista dall’art.45 comma 8 della legge n.144 del
1999, secondo cui “ai lavoratori impegnati in lavori socialmente
utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 è riservata una quota
del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56 e successive modificazioni”).
Assumevano
gli interessati che il Provveditore agli Studi non avrebbe
rispettato il significato del Decreto Ministeriale, che aveva solo
disposto la sospensione dell’utilizzazione di posti disponibili,
cioè diversi da quelli messi a concorso per l’accesso ai ruoli
provinciali con l’O.M. n.153 del 2000, ai quali aspiravano i
ricorrenti; comunque il Provveditore avrebbe dovuto sospendere
l’utilizzazione dei posti e non utilizzarli tutti per lo
scorrimento delle graduatorie, così annullando la riserva dei
posti attribuita dal citato art.45 comma 8 ai lavoratori impegnati
in lavori socialmente utili, per l’anno scolastico 2000-2001. Se
poi il Decreto Ministeriale avesse inteso sospendere
l’applicazione della riserva prevista dalla legge, il decreto
sarebbe illegittimo.
Secondo
la sentenza appellata, il Provveditore agli Studi di Brindisi, con
il proprio decreto 2 aprile 2001 n.26644, avrebbe correttamente
applicato il Decreto Ministeriale ripartendo il contingente di
posti assegnato ed individuando le graduatorie che sarebbero state
utilizzate nonché la misura dell’utilizzazione, cioè dello
scorrimento. Inoltre, sempre secondo i primi giudici,
indipendentemente dalla pubblicazione all’albo dell’ufficio
scolastico di detto decreto, i ricorrenti ne sarebbero venuti a
conoscenza a seguito del deposito in giudizio avvenuto il 3
settembre 2001, individuando così l’assetto di interessi
determinato dal Decreto Ministeriale e da quello Provveditoriale,
nonché i beneficiari di tale assetto, cioè i soggetti inclusi
nelle graduatorie permanenti delle varie qualifiche fino alla
posizione corrispondente al numero di posti che il Provveditore
agli Studi aveva disposto di coprire con ogni graduatoria; senza
però avere notificato il gravame ad alcuno dei controinteressati
nel termine di giorni sessanta dalla data di tale conoscenza del
Decreto Provveditoriale, acquisita a seguito del deposito in
giudizio il 3 settembre 2001. Ne sarebbe derivata
l’inammissibilità del gravame proposto avverso il Decreto
Provveditoriale e l’improcedibilità dell’impugnazione rivolta
avverso il Decreto Ministeriale.
Con
l'appello notificato il 21 marzo 2002, i nominati in epigrafe
deducono violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la
soluzione data dal primo giudice alle questioni pregiudiziali e
riproponendo le censure già dedotte in primo grado.
Si
è costituita l'amministrazione intimata, controdeducendo
esclusivamente sulle questioni pregiudiziali affrontate nella
sentenza appellata.
La
sezione ritiene preliminarmente che il ricorso di primo grado non
sia inammissibile, come affermato dal primo giudice, per mancata
notifica ai controinteressati.
Difatti,
il decreto ministeriale impugnato n. 262 del 23 novembre 2000 si
era soltanto limitato a sospendere per l'anno 2000/2001
l'applicazione della riserva in favore dei lavoratori socialmente
utili, pur procedendo, con l'ordinanza ministeriale n. 153 del 30
maggio 2000, all'assunzione riservata del personale ATA. Pertanto,
dall'accoglimento della domanda avanzata nel presente giudizio,
nessun danno potrebbero subire gli appartenenti a quest'ultima
categoria, cui pertanto non era onere dei ricorrenti in primo
grado notificare il ricorso introduttivo.
Nel
merito, si rivela, viceversa, fondata la dedotta violazione
dell'articolo 45, ottavo comma, della legge 17 maggio 1999 n. 144
e dell'articolo 2, primo comma dell'ordinanza ministeriale n. 153
del 30 maggio 2000, nella parte in cui vi è prescritto che i posti
messi a concorso ivi indicati siano assegnati con riserva del 30%
a favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del Decreto
Legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 (la riserva riguarda le
assunzioni – effettuate dalle Amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici non economici a
carattere nazionale, e da quelli che svolgono attività in una o
più regioni, dalle province, dai comuni e dalle unità sanitarie
locali - dei lavoratori da inquadrare nei livelli
retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di
studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante
selezioni, ai sensi dell’art. 16 della L. 28 febbraio 1987 n. 56,
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in
quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente
richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego).
L'accoglimento
dell'appello, in totale riforma della sentenza appellata, conduce
all'accoglimento del ricorso di primo grado ed all'annullamento
in parte qua degli atti impugnati.
Le spese di
giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
accoglie l'appello, ed annulla in parte qua gli atti
impugnati in primo grado, in riforma della sentenza appellata.
Compensa le
spese di giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma, addì 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sezione Sesta - riunito in camera di consiglio
con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Est.
Luigi MARUOTTI Consigliere
Chiarenza
MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....................................
(Art.
55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
CONSIGLIO DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla
presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria |