Per la riserva è sufficiente l’invalidità,
ininfluente lo stato di disoccupazione
La L. 48/68 prevedeva, unitamente
alla dichiarazione di invalidità, il possesso dello status di
disoccupazione, quale requisito necessario ai fini del
riconoscimento del diritto alla riserva. Con l’entrata in vigore
della L. 68/99 ( 17.01.2001) è stato espressamente affermato che i
disabili che abbiano conseguito l’idoneità in un concorso
pubblico, possono essere assunti anche se non versano in stato di
disoccupazione. Conseguentemente, nel caso in esame la ricorrente
avrebbe avuto diritto ad essere assunta in quanto invalida civile,
ma l’Amministrazione scolastica ha ritenuto che il concorso de quo
fosse disciplinato da una norma abrogata solo perché il bando
concorsuale era stato emanato in data antecedente all’entrata in
vigore della nuova disciplina.
Il Tar Toscana ha, invece,
correttamente affermato che la ricorrente, ha diritto alla riserva
in quanto l’atto di approvazione della graduatoria che chiude
formalmente e sostanzialmente una procedura concorsuale è
successivo all’entrata in vigore della L. 68/99 ed ha per
l’effetto disposto l’annullamento della graduatoria de qua nella
parte in cui alla ricorrente non è stato riconosciuto il predetto
diritto.
A cosa si riferisce la sentenza:
La ricorrente, ha presentato
la domanda per partecipare al concorso ordinario indetto con DD
del 1.04.1999 per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento per le classi di concorso A043 e A050 ed, essendo
invalida civile, nella predetta domanda ha dichiarato il proprio
status di invalidità, ma non ha barrato la casella relativa al
diritto alla riserva in quanto non era in possesso del certificato
di disoccupazione perché al momento occupata in altro impiego. In
data 9.05.2001 è stata pubblicata la graduatoria definitiva e la
ricorrente è stata collocata al posto 722 senza diritto alla
riserva. L’amministrazione Scolastica, infatti, non ha considerato
che in data 17.01.2001 è entrata in vigore la L. 68/99 che ha
espressamente abrogato, ai fini del diritto alla riserva il
possesso dello status di disoccupazione.
Il dispositivo della sentenza:
DIRITTO
Assume carattere prioritariamente
logico oltrechè valenza assorbente il secondo motivo di gravarne
con cui la ricorrente lamenta, in ordine alla sia mancata
inclusione nella quota di riserva della procedura concorsuale de
qua, la violazione delle disposizioni recate in suddetta materia
della legge n.68/99.
I dedotti profili di illogicità
si appalesano fondati.
Per il vero, questa Sezione ha
già avuto modo di occuparsi, in occasione di analoga vicenda,
della questione giuridica sollevata col ricorso “de quo (cfr.sentenza
n.284 del 13.4.2001) e in questa sede il Collegio non ha motivo di
discostarsi dal già preso orientamento interpretativo favorevole
alla tesi della sussistenza del diritto alla riserva.
Vale quindi, dunque, ricordare
come in data 17 gennaio 2001 è entrata in vigore la normativa
della legge n.68 del 12.3.1999 il cui art.16, comma 2 così recita:
“I disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi
pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento
dell’obbligo dell’art.3, anche se non versano in stato di
disoccupazione e oltre i limiti dei posti ad essi riservati nel
concorso”.
Dunque, tale novella legislativa
ha fatto rientrare nella riserva anche chi come la ricorrente, pur
disabile, non versa in situazione di disoccupazione e tali
disposizioni “innovative” sono entrate in vigore cinque mesi prima
dell’approvazione della graduatoria.
Ora, costituisce dominante
orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato Sez. V 11.10.96 n.1296)
il principio, pienamente condiviso dal Collegio secondo cui lo ius
supervenians in mancanza di specifiche norme transitorie che
dispongano diversamente, si applica alle procedure concorsuali fin
tanto che non si sono concluse.
E allora, siccome l’atto di
approvazione della graduatoria chiude formalmente che
sostanzialmente il procedimento concorsuale, non vi è dubbio che
la nuova normativa, recata dalla citata legge n.68/88, abbia
dovuto trovare applicazione nella fattispecie all’esame, con il
riconoscimento in favore della ricorrente del diritto alla
riserva dei posti.
Né al riguardo vale osservare
quanto presentato dalla difesa della parte ricorrente a sostegno
del proprio operato, secondo cui la ricorrente avrebbe omesso di
dichiarare nell’apposita domanda, il diritto alla riserva dei
posti: invero, la sola dichiarazione, in sede di redazione del
modello di domanda del possesso dallo stato di invalidità civile
(fatto salvo il potere di accertamento da parte della P.A.)
avrebbe dovuto comportare, in ragione della previsione legislativa
di cui sopra, l’inserimento della sig.ra Marvullo nella riserva.
Conclusivamente il ricorso si
appalesa fondato e va accolto. Con conseguente annullamento della
graduatoria nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente la
collocazione nella riserva dei posti.
Sussistono, peraltro, giusti
motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del
giudizio. |