TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

 

 

II Giudice,                                                       

letto il ricorso avanzato da Rotondo Raffaella nei confronti dell'istituto d’Arte "P. Pascali" inteso ad ottenere, previo ordine di correzione alla graduatoria definitiva d'Istituto per il personale ATA fascia 3, profilo assistente tecnico, area professionale AR32, la reintegra nel posto di lavoro occupato con assunzione del 3.10.02;

esaminati gli atti e sentiti gli informatori, 

osserva: 

il ricorso è meritevole di accoglimento.

innanzitutto deve ritenersi contumace l’Istituto convenuto attesa la rituale notifica del ricorso introduttivo e la mancata costituzione secondo legge;

fumus boni iuris

la ricorrente espone di aver stipulato contratto di assunzione presso l'Istituto convenuto in data 1.10.02 per l'intero anno scolastico 2002-2003 sulla base della graduatoria provvisoria di Istituto per il 2002-2003 e che detto contratto si intendeva valido sino al termine dell'attività didattica. Evidenzia la ricorrente che in data 5.10.02 le veniva comunicata la risoluzione del rapporto a seguito di pubblicazione, in pari data, della graduatoria definitiva nella quale le venivano attribuiti 15 punti paritativamente ad altre sei candidate e che nel posto a lei assegnato le era subentrata altra concorrente, tale Caputo Adele.

Rilevava dunque che la graduatoria definitiva era stata stilata non tenendo conto dell’ordine relativo all'anzianità che, ove rispettato - in quanto essa, più giovane di età della predetta Caputo - le avrebbe confermato la posizione più favorevole (quale quella di cui alla graduatoria provvisoria) rispetto a quella della menzionata Caputo. 

Aggiungeva di aver provveduto ad evidenziare quanto esposto al dirigente scolastico il quale, sollecitato, aveva inoltrato "richiesta di riformulazione della graduatoria che tenesse conto delle preferenze e precedenze"; che la dirigente addetta al Centro Servizi Amministrativi, contattata dal segretario della CGIL scuola in nome e per conto di essa istante, aveva curato di avvertire il dirigente scolastico della circostanza che la graduatoria definitiva in effetti non risultava rispettosa, per errore "tipografico", delle precedenze per età anagrafica; che tuttavia il dirigente non aveva provveduto al reintegro della ricorrente, né alla correzione della graduatoria.

Tanto esposto la istante lamentava il grave pregiudizio che tutto ciò le comportava atteso che la errata posizione nella graduatoria definitiva si sarebbe inevitabilmente, ove non rettificata, ripercossa sulle successive graduatorie con evidenti conseguenze per futuri incarichi di lavoro, pregiudizio non altrimenti ristorabile.

Concludeva pertanto come in premessa.

La lesione lamentata sussiste.

Può darsi per acclarato, in quanto non contestato, riconosciuto dalla stessa convenuta nella documentazione allegata e confermato dall'informatore sentito nel corso del giudizio (prof. Lembo responsabile della CGIL Scuola di Bari) che, contrariamente a quella provvisoria, la graduatoria d'istituto definitiva non risultava ordinata rispetto alle preferenze ed alla data di nascita a parità di punteggio.

L'informatore ha altresì specificato che detto errore era addebitabile ad una "incompletezza del foglio elettronico", circostanza acquisita per aver lo stesso contattato la dott.sa Marolla, funzionario del CSA preposto al settore.

Può darsi altresì per dimostrato il pregiudizio che è inevitabilmente connesso a tale erronea formazione della graduatoria definitiva per la ricorrente la cui posizione, contrariamente alla graduatoria provvisoria, è risultata erroneamente valutata: invero, posta la validità e rinnovabilità annuale delle graduatorie, la mancata prestazione del servizio nell'anno scolastico corrente da parte della ricorrente, si andrebbe inevitabilmente a ripercuotere nelle graduatorie degli anni successivi, con evidente pregiudizio per futuri incarichi di lavoro.

Sicché appare opportuno provvedere in via d'urgente ordinando al dirigente scolastico dell'Istituto d'Arte "Pascali" di apportare le necessarie e riconosciute modifiche alla graduatoria definitiva e di reintegrare immediatamente la ricorrente nel proprio posto di lavoro assegnatole sulla scorta della graduatoria provvisoria, stilata in ossequio ai criteri che rispettano le preferenze e le date di nascita a parità di punteggio.

Spese al definitivo. 

PQM 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al dirigente scolastico dell’Istituto d'Arte "Pascali" di apportare le necessarie modifiche alla graduatoria definitiva d’Istituto per il personale ATA fascia 3, profilo assistente tecnico, area professionale AR32, e di reintegrare immediatamente la ricorrente nel proprio posto di lavoro.

Assegna alla ricorrente giorni trenta dal deposito dell'odierno provvedimento, per la instaurazione del giudizio di merito.

Spese al definitivo.

 

Bari,29.1.03

  II giudice   Dr. S. RUBINO

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