TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
II
Giudice,
letto il ricorso avanzato da
Rotondo Raffaella nei confronti dell'istituto d’Arte "P. Pascali"
inteso ad ottenere, previo ordine di correzione alla graduatoria
definitiva d'Istituto per il personale ATA fascia 3, profilo
assistente tecnico, area professionale AR32, la reintegra nel
posto di lavoro occupato con assunzione del 3.10.02;
esaminati gli atti e sentiti gli
informatori,
osserva:
il ricorso è meritevole di
accoglimento.
innanzitutto deve ritenersi
contumace l’Istituto convenuto attesa la rituale notifica del
ricorso introduttivo e la mancata costituzione secondo legge;
fumus boni iuris
la ricorrente espone di aver
stipulato contratto di assunzione presso l'Istituto convenuto in
data 1.10.02 per l'intero anno scolastico 2002-2003 sulla base
della graduatoria provvisoria di Istituto per il 2002-2003 e che
detto contratto si intendeva valido sino al termine dell'attività
didattica. Evidenzia la ricorrente che in data 5.10.02 le veniva
comunicata la risoluzione del rapporto a seguito di pubblicazione,
in pari data, della graduatoria definitiva nella quale le venivano
attribuiti 15 punti paritativamente ad altre sei candidate e che
nel posto a lei assegnato le era subentrata altra concorrente,
tale Caputo Adele.
Rilevava dunque che la
graduatoria definitiva era stata stilata non tenendo conto
dell’ordine relativo all'anzianità che, ove rispettato - in quanto
essa, più giovane di età della predetta Caputo - le avrebbe
confermato la posizione più favorevole (quale quella di cui alla
graduatoria provvisoria) rispetto a quella della menzionata Caputo.
Aggiungeva di aver provveduto ad
evidenziare quanto esposto al dirigente scolastico il quale,
sollecitato, aveva inoltrato "richiesta di riformulazione della
graduatoria che tenesse conto delle preferenze e precedenze"; che
la dirigente addetta al Centro Servizi Amministrativi, contattata
dal segretario della CGIL scuola in nome e per conto di essa
istante, aveva curato di avvertire il dirigente scolastico della
circostanza che la graduatoria definitiva in effetti non risultava
rispettosa, per errore "tipografico", delle precedenze per età
anagrafica; che tuttavia il dirigente non aveva provveduto al
reintegro della ricorrente, né alla correzione della graduatoria.
Tanto esposto la istante
lamentava il grave pregiudizio che tutto ciò le comportava atteso
che la errata posizione nella graduatoria definitiva si sarebbe
inevitabilmente, ove non rettificata, ripercossa sulle successive
graduatorie con evidenti conseguenze per futuri incarichi di
lavoro, pregiudizio non altrimenti ristorabile.
Concludeva pertanto come in
premessa.
La lesione lamentata sussiste.
Può darsi per acclarato, in
quanto non contestato, riconosciuto dalla stessa convenuta nella
documentazione allegata e confermato dall'informatore sentito nel
corso del giudizio (prof. Lembo responsabile della CGIL Scuola di
Bari) che, contrariamente a quella provvisoria, la graduatoria
d'istituto definitiva non risultava ordinata rispetto alle
preferenze ed alla data di nascita a parità di punteggio.
L'informatore ha altresì
specificato che detto errore era addebitabile ad una
"incompletezza del foglio elettronico", circostanza acquisita per
aver lo stesso contattato la dott.sa Marolla, funzionario del CSA
preposto al settore.
Può darsi altresì per dimostrato
il pregiudizio che è inevitabilmente connesso a tale erronea
formazione della graduatoria definitiva per la ricorrente la cui
posizione, contrariamente alla graduatoria provvisoria, è
risultata erroneamente valutata: invero, posta la validità e
rinnovabilità annuale delle graduatorie, la mancata prestazione
del servizio nell'anno scolastico corrente da parte della
ricorrente, si andrebbe inevitabilmente a ripercuotere nelle
graduatorie degli anni successivi, con evidente pregiudizio per
futuri incarichi di lavoro.
Sicché appare opportuno
provvedere in via d'urgente ordinando al dirigente scolastico
dell'Istituto d'Arte "Pascali" di apportare le necessarie e
riconosciute modifiche alla graduatoria definitiva e di
reintegrare immediatamente la ricorrente nel proprio posto di
lavoro assegnatole sulla scorta della graduatoria provvisoria,
stilata in ossequio ai criteri che rispettano le preferenze e le
date di nascita a parità di punteggio.
Spese al definitivo.
PQM
Accoglie il ricorso e, per
l’effetto, ordina al dirigente scolastico dell’Istituto d'Arte "Pascali"
di apportare le necessarie modifiche alla graduatoria definitiva
d’Istituto per il personale ATA fascia 3, profilo assistente
tecnico, area professionale AR32, e di reintegrare immediatamente
la ricorrente nel proprio posto di lavoro.
Assegna alla ricorrente giorni
trenta dal deposito dell'odierno provvedimento, per la
instaurazione del giudizio di merito.
Spese al definitivo.
Bari,29.1.03
II giudice
Dr. S. RUBINO |