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TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ida lura, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 2211 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2004
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 10 novembre 2004;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
ritenuto che vi siano atti istruttori sufficienti ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto;

osserva e rileva

Con ricorso depositato in cancelleria il 18.10.2004, l'insegnante …………………... ha agito ai sensi dell'art. 700 c.p.c., chiedendo la sospensione del provvedimento con il quale il Preside dell'ITIS di Corleto Perticara ha assegnato l'incarico di supplente per sei ore settimanali alla docente …………………... e l'adozione di ogni altro provvedimento conseguente alla invocata sospensione.
A sostegno della richiesta del provvedimento cautelare è stato dedotto che il ricorrente, insegnante precario di scienze naturali, chimica geografia e microbiologa, è collocato al numero …. della terza fascia della graduatoria del Provveditorato di Potenza ed ha indicato 1'ITIS di Potenza (da cui dipende la sezione staccata di Corleto Perticara) come scuola di possibile insegnamento.
Egli ha agito per contestare l'attribuzione di una supplenza di sei ore settimanali alla Prof.ssa …………………... sul presupposto della vicinanza tra il paese di Corleto Perticara e quello di Roccanova ove la stessa, beneficiaria anche di una supplenza di sette ore presso 1'istituto ITCG di Senise, risiedeva.
Lamentando l'illegittimità della decisione assunta dal Dirigente dell'Istituto scolastico, il ricorrente ha rappresentato che, secondo le disposizioni relative al conferimento delle supplenze, vi sono due graduatorie una provinciale ed una d'istituto cui attingere: la prima è permanente, divisa in tre fasce e prevede un punteggio annuale raddoppiato, per gli insegnanti della terza fascia, per docenze in zone montane.
Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, nell'assegnare una supplenza inferiore alle sette ore, i presidi degli istituti devono attingere alla graduatoria provinciale, rispettando le singole posizioni dei docenti e designando coloro che, non trovandosi in situazione di incompatibilità, abbiano indicato l'istituto interessato come possibile destinazione per il loro insegnamento.
Nell'ipotesi in cui il docente in tal modo individuato abbia già in corso una supplenza di alcune ore in altro istituto, si può procedere ugualmente alla sua designazione soltanto se vi sia "facile raggiungibilità" fra le diverse sedi di lavoro ai sensi dell'art. 4 I co. L 124 del 1999 e dell'art. 4 II co. DM 201/00 secondo i quali la facile raggiungibilità si ha se la distanza considerata non superiori i 30 KM.
Nel caso in esame, il …………… ha sostenuto che non si era applicato correttamente il criterio indicato, in quanto il Dirigente scolastico aveva ritenuto integrato il requisito di legge in ragione della distanza di circa 40 KM esistente tra Corleto ed il luogo di residenza della ……………ossia Roccanova.
Infine, si era dedotto che il danno da mancata nomina era ancora più rilevante per il collocamento del ricorrente nella terza fascia, quella beneficiaria del punteggio aggiuntivo dell'insegnamento in zona montana, e per la conseguente perdita di un rilevante beneficio in termini di punteggio per la collocazione in graduatoria per gli anni a venire.
In relazione alla posizione dei convenuti è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva della Direzione regionale e del C.S.A. di Potenza, per essere 1'unica controparte nel giudizio cautelare mosso dal ricorrente il Dirigente scolastico dell'ITIS di Potenza.
In relazione al profilo del fumus boni iuris è stato dedotto che la Prof.ssa ………… è stata nominata supplente nel posto richiesto dal ricorrente perché lo precede nella graduatoria di istituto e perché beneficiaria di altro segmento di ore di insegnamento (sette per due giorni) presso l'istituto I.T.C.G. di Senise sul presupposto (dimostrato dalla beneficiaria) della compatibilità dell'orario di servizio fra le due sedi, della raggiungibilità dei relativi due comuni e dall'esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità.
Tenuto conto che la docente nominata non è obbligata a risiedere nella sede di nomina ossia Senise e che fra il luogo di sua residenza (Roccanova) e Corleto vi è una distanza di 40 Km percorribile con la superstrada "Taurina", i convenuti hanno ritenuto rispettato 1'unico requisito normativamente prescritto ossia la "facile raggiungibilità" di cui all'art. 4 comma 2 del DM 201/2000.
Considerato che il ricorrente segue nella graduatoria di istituto la prof.ssa ………… e che egli invoca il mancato rispetto del criterio della distanza non superiore a trenta chilometri fra le sedi prevista dall'art. 7 dell'OM 332/96 comma 2 e non più richiamato dal successivo DM n. 201 del 2000, sono state ritenute infondate le sue ragioni.
Sotto il profilo del periculum in mora i convenuti hanno ritenuto che la situazione di grave pregiudizio imminente ed irreparabile non possa essere configurata per il semplice svantaggio della perdita di punteggio aggiuntivo utile per il collocamento in graduatoria derivante dalla mancata supplenza né dalla perdita di guadagno per l'anno in corso.
La controinteressata, costituendosi, ha, in primo luogo, eccepito la carenza di interesse del ricorrente il quale è inserito della fascia tre della graduatoria di istituto della scuola ITIS di Potenza, mentre la ………… è collocata nella fascia 2 cui il Dirigente deve prioritariamente attingere, sicché tra le posizioni in graduatoria dei due contendenti sono inseriti i nominativi di otto insegnanti che potrebbero legittimamente vantare il diritto invocato dal ricorrente.
In secondo luogo, la ………… ha evidenziato che, nell'assegnazione della supplenza, è stato rispettato il criterio dettato per il conferimento di incarichi delle supplenze annuali di cui alla L. 3.4.99 n. 124 come attuata dal DM 201/2000 art. 4 che, nell'ipotesi di completamento di orario con insegnamento in sedi diverse, richiede solo il rispètto del requisito della "facile raggiungibilità" della sede ulteriormente assegnata.
Facile raggiungibilità che, si dice nella memoria, sussiste tra i comuni di Roccanova e Corleto.
Il richiamo ad una distanza chilometrica non superiore ai trenta chilometri dettato dall'O.M. 9.07.96 n. 322, non essendo stato riprodotto nella disposizione successiva, secondo la …………., deve ritenersi abrogato.
Quanto al danno grave, la ………..… ha rappresentato che la attuale situazione lavorativa del ricorrente, in servizio presso 1'Istituto magistrale di Potenza, non consente di ipotizzare il pregiudizio irreparabile ed immediato lamentato dalla controparte.

-DIRITTO -
In via preliminare va detto che l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. presuppone il concorso del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Ciò che si richiede, infatti, è che per un verso, il diritto vantato appaia, sia pure ad una sommaria valutazione, fondato e meritevole di tutela, e, per altro verso, che sia dimostrato che nell'attesa del tempo necessario per esercitare 1'azione in via ordinaria, il diritto di cui si chiede la tutela possa subire un danno grave ed irreparabile.
Infatti, 1'inevitabile sacrificio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, che si verifica in una procedura caratterizzata dalla rapidità e dalla sommarietà degli accertamenti impone valutazioni particolarmente rigorose in ordine alla sussistenza di entrambi tali presupposti ed, in particolare, del periculum in mora che deve costituire l'oggetto principale dell'indagine giudiziale ed esige un apprezzamento puntuale, preciso e contingente.
Applicando questi principi al caso in esame, la domanda proposta in via d'urgenza dal ricorrente deve essere rigettata innanzitutto sia per carenza d'interesse ad agire che per la sua infondatezza, giudizio questo che rende non necessario procedere alla valutazione della sussistenza del pericolo attuale di un danno irreparabile da fronteggiare nelle more del giudizio di merito.
L'oggetto del ricorso d'urgenza, secondo la prospettazione che ne dà il ricorrente, è riassumibile nei seguenti termini.
La stipulazione del contratto a tempo. determinato con …………………… "fino alla nomina dell'avente diritto" per l'insegnamento di scienze naturali, geografia e microbiologia su spezzone orario e per 6 ore di lezioni settimanali con decorrenza dal 27.09.04 presso l'istituto "A. Einstein" sarebbe frutto di una illegittima decisione del Dirigente dell'Istituto che avrebbe individuato, a scapito del ………… collocato in posizione inferiore, la docente già beneficiaria di un incarico di supplenza in una sede (Senise) che non consente la facile raggiungibilità della scuola ove espletare il nuovo incarico.
Si verte dunque in tema di nomine per insegnamento a tempo determinato e, in particolare, di conferimento di supplenza ad orario non completo che rientra nell'ambito disciplinato dall'art. 4 della L. 3.05.99 n. 124 che stabilisce come procedere nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle relative disponibilità personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo personale di ruolo.
In questi casi si provvede alla copertura con:
1. supplenze annuali per cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e presumibilmente tali per tutto l'anno;
2. con supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per cattedre e posti di insegnamento non vacanti e di fatto disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre e posti orario;
3. supplenze temporanee per ogni altra necessità e sino al superamento della stessa.
Per i primi due tipi di incarico provvede alla nomina il dirigente dell'Amministrazione scolastica territorialmente competente, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D.lvo n.297 del 16.04.94, per le supplenze temporanee, invece, 1'individuazione del destinatario dell'incarico è fatta dal dirigente scolastico sulla base della graduatoria di istituto con stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, condizionato risolutivamente all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Le graduatorie di istituto, che hanno validità temporale correlata alle cadenze di integrazione delle graduatorie permanenti e sono riformulate esaurita la fase di integrazione delle graduatorie permanenti, sono distinte, per ciascun insegnamento, in tre fasce e 1'aspirante a supplenze di insegnamento può, per tutte le graduatorie di istituto in cui ha titolo ad essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino ad un massimo di trenta scuole.
Nel caso di nomina per una supplenza ad orario non intero, il regolamento adottato con DM del 25.05.00 n. 201, in ossequio all'art. 4 della legge 3.05.99 n. 124, dispone che chi ha avuto un incarico per meno di 18 ore ha diritto al completamento fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento anche con la stipula di più contratti a tempo determinato secondo i seguenti criteri:
1. cumulando ore appartenenti alla stessa classe di concorso,
2. cumulando ore appartenenti a diversi classi di concorso con il limite di tre sedi scolastiche e due comuni "tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità".
Tenuto conto di questa disciplina e del caso concretamente prospettato è dunque risolvibile con la sola legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la questione posta dall'Avvocatura, regolarmente costituitasi per detto ministero, poiché la doglianza riguarda la scelta fatta dal Dirigente di istituto in relazione alla graduatoria scolastica e poiché la scelta in questione proviene da un soggetto la cui attività è direttamente riconducibile al Ministero.
Nell'ipotesi in esame, dalla documentazione acquisita sono emersi i seguenti dati: secondo la graduatoria provinciale permanente la …………… è collocata al 12mo posto mentre il …………… si trova al 23mo posto.
In quella di istituto, che interessa perché si discute di supplenza temporanea non annuale, ugualmente la designata precede il ricorrente, essendo la prima al 10mo posto ed il secondo al 19mo.
Fra le due parti sono collocati nella graduatoria di istituto otto professori che vantano un punteggio inferiore a quello della ……………, ma superiore a quello del ricorrente.
La questione, affrontata in sede di discussione, è stata dal ricorrente risolta con la produzione di un tabulato relativo ad un elenco di contratti sostegno A.S. 2004/2005 del 9.11.04 sottoscritto dal dirigente Dr. Incamicia dal quale risulta che, per la materia "Scienze naturali, chimiche e Geografia Microbiologia", sono sei i professori (……………,……………,……………, , ……………, …………… e……………) che seguono la ……………dalla 12ma posizione, in poi, gli stessi che (con l'aggiunta dei docenti …………… al 14mo posto e l' …………… al 17mo) compaiono anche nella graduatoria di istituto e che si frappongono fra la 10ma posizione della …………… e 19ma del ricorrente."
Secondo la tesi svolta oralmente dal ricorrente, 1'immediato beneficiario della revoca della ………., anche nella situazione prospettata, non potrebbe essere che lui stesso, essendo di ruolo gli altri docenti che lo precedono in graduatoria.
Tale circostanza non si evince dai documenti in atti, giacché lo stesso elenco prodotto dal ricorrente solo per ………….. indica il raggiungimento del tetto delle 18 ore settimanali che esclude la possibilità del conferimento di supplenze.
Gli altri insegnanti, secondo il prospetto depositato, hanno incarichi di 7 ore (………….. e …………..), di 9 ore (…………..) e di 19 ore (………….. e …………..) compatibili con l'eventuale supplenza di sei ore di cui si discute
Inoltre, non avendo i professori indicati raggiunto il tetto delle 18 ore, essi conservano comunque il diritto ad essere interpellati e quindi, eventualmente a rinunciare all'incarico che ricoprono per optare per quello a Corleto, se ritenuto più gradito.
Peraltro, nessuna informazione si ricava in relazione alla posizione della14ma in graduatoria, Prof.ssa ………….., mentre solo per la Prof.ssa ………….. (17ma) è stata prodotta un'attestazione della medesima da cui risulta il conferimento in suo favore di nomina come insegnante di sostegno
dall'1.09.94 al 30.06.05 dal C SA di Torino presso l'IPSIA "O. Marchesini".
Poiché, dunque, dall'eventuale accoglimento del ricorso non deriverebbe il consequenziale diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico di supplenza presso 1'ITIS di Corleto Perticara, non è possibile ravvisare l'interesse ad agire di quest'ultimo, presupposto indispensabile dell'azione giudiziaria intrapresa.
Quanto al profilo del fumus boni iuris il ………… lamenta che fra i comuni di Senise, ove la ……… insegna per sei ore, e Corleto Perticara, sede di nuova nomina, vi sia una distanza superiore ai trenta chilometri stabilita con ordinanza ministeriale 332/96 art. 7, comma 2 lett. D).
Il ricorrente erra nella sua valutazione.
Infatti, il riferimento normativo chiama in causa una disposizione del 1996 non riprodotta nel successivo regolamento previsto dall'art. 4 della L. n. 124 del 1999 ed adottato con DM 201 del 2000 che all'art. 4 II co., nel caso di supplenze per spezzoni orari assegnate in scuole di comuni diversi, richiede la sola verifica della facile raggiungibilità fra le due sedi.
Poiché i criteri di conferimento delle supplenze ai sensi dell'art. 4 della legge 3.05.99 n. 124 sono stati stabiliti con il citato regolamento n. 201 del 2000, successivo all'ordinanza ministeriale del 1996 e contenente la completa disciplina della materia, si deve ritenere implicitamente abrogata la non riprodotta precedente disposizione nella parte relativa al limite, di 30 Km per la raggiungibilità fra diverse sedi.
Sul punto è opportuno ricordare che, in seguito alla privatizzazione del pubblico impiego ed alla conseguente introduzione nel sistema delle fonti del principio della coesistenza, la disciplina dell'organizzazione degli uffici è affidata a fonti pubblicisti che (leggi, atti normativi ed amministrativi) mentre quella dei rapporti di lavoro a fonti di carattere privatistico (disposizioni del codice civile, contratto collettivo ed individuale).
In relazione all'oggetto del ricorso (rientrante nell'ambito riservato alla fonte negoziale tutelato, secondo il Dlgs 80/98 dalla possibilità di deroga del contratto collettivo alla legge) non risultano intervenuti contratti e accordi collettivi che abbiano introdotto una disciplina diversa rispetto a quella del regolamento del 2000.
Piuttosto, l'autonomia delle parti è stata esercitata in linea con le scelte della fonte pubblicistica.
Ciò si ricava dal contenuto di un'intesa raggiunta il 19.08.04 tra i rappresentanti delle OO.SS. della scuola e rappresentanti del C.S.A. di Potenza e di Matera per la definizione dei criteri da utilizzare per il conferimento dell'incarico a tempo determinato al personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2004/2005, documento prodotto dallo stesso ricorrente.
Nel ribadire le disposizioni della legge 124/99 le parti, in relazione al caso di rinuncia a cattedra, hanno previsto la possibilità di cumulare due spezzoni "secondo il criterio della facile raggiungibilità" che presiede alla formazione delle cattedre orario", con tale richiamo escludendo ogni possibile riferimento alla distanza chilometrica indicata dal ricorrente.
Venendo alla verifica della sussistenza del criterio posto dall'art. 4 del citato regolamento, va rilevato che dai documenti in atti risulta che fra i comuni di Senise e Corleto Perticara esiste una distanza di 60 km su via ordinaria e che non esistono mezzi di collegamento pubblici fra i comuni (cfr. attestato del comandante della polizia municipale di Senise del 16.10.04).
Tale distanza, se pure superiore a quella dei 30 Km indicata dal ricorrente come limite massimo, deve essere ritenuta colmabile con mezzi privati di collegamento in un tempo prudentemente stimabile in un'ora.
Sicché si può concludere che fra i due comuni vi sia un collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria e tale da non ostacolare l'esercizio dell'attività didattica da parte della ………….. nelle due diverse sedi.
A questo proposito è opportuno, anche se non necessario, sottolineare che dagli atti risulta anche la compatibilità a livello di giorni di prestazione dell'attività lavorativa, in quanto l'impegno a Corleto Perticara è limitato ai giorni di lunedì e martedì, mentre quello a Senise occupa le giornate di giovedì e sabato.
Irrilevante ed in conferente è invece il richiamo alla distanza fra il comune di residenza della ………….. e Corleto Perticara effettuato dal Dirigente dell'ITIS nella comunicazione di chiarimenti rivolta al ricorrente, in quanto il criterio della facile raggiungibilità non può riguardare che le sedi delle scuole, essendo rivolto ad evitare che abbiano ripercussioni sull'attività di insegnamento i disagi derivanti dalle difficoltà di collegamento fra istituti.
In conseguenza non assume valore neppure la questione relativata ai mezzi di collegamento (strada cosiddetta "Taurina) sollevata dal ricorrente in relazione alla distanza tra Roccanova e Corleto.
L'assenza del requisito del fumus, oltre alla mancanza di interesse ad agire, comporta la reiezione del ricorso ed esonera dall'esaminare la sussistenza del periculum in mora in relazione all'oggetto della domanda.
Alla luce delle argomentazioni svolte, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 700,669 bis e seg. c.p.c.;
l. rigetta il ricorso proposto, ex art. 700 c.p.c., da …………..…………..;
2. compensa interamente tra le parti le spese del procedimento cautelare.
Manda alla cancelleria di comunicare.
Potenza 13 novembre 2004
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Ida lura

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