No al punteggio per le abilitazione e il servizio
prestato durante i corsi SSIS
In data 25
novembre 2002 il Tar del Lazio ha accolto un gruppo di nostri
ricorsi confermando l’illegittimità delle graduatorie permanenti
nella parte in cui prevedono la valutazione del servizio prestato
nel biennio delle SSIS e del punteggio per "gli altri titoli"
conseguito con la frequenza delle SSIS. Ancora una volta, quindi,
il Tar del Lazio ha censurato il comportamento del Ministro
condannando, peraltro, l’Amministrazione alle spese processuali.
Ecco la
Sentenza
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio
Sezione Terza Bis
… Omissis
Per l’annullamento
delle graduatorie permanenti per
le assunzioni a tempo indeterminato relativo alle classi di
abilitazione A050, A051 del personale docente di cui alla L. n.
124/99 pubblicata dal Dirigente del Centro dei Servizi
Amministrativi per la Provincia di Palermo dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia (da ora CSA di Palermo) nella parte in
cui ai docenti in possesso di abilitazione conseguita presso le
Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario (da ora
SSIS) è stato valutato il servizio prestato nel biennio
corrispondente al corso della SSIS e sono stati altresì valutati
come “altri titoli” le abilitazioni conseguite per le altre classi
di concorso con il medesimo corso della SSIS, nonché, per quanto
di ragione, della CM n. 69/2002 e della tabella di valutazione dei
titoli approvata con DM n. 11 del 12 febbraio 2002 ed allegata al
DDG n. 12 del 12 febbraio 2002 e di ogni altro atto presupposto,
connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Alla camera di consiglio del 25
novembre 2002 relatore il Cons….., uditi i difensori come da
verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
Fatto e diritto
1. Con atto ritualmente
notificato parte ricorrente ha chiesto l’annullamento delle
graduatorie permanenti, relative alle classi di concorso indicate
nel ricorso, da utilizzare per le assunzioni in ruolo e per la
copertura di supplenze ai sensi degli articoli 1, comma sesto e 4
della legge 3 maggio 1999 n. 124, con la quale è stato modificato
il sistema di reclutamento degli insegnanti previsti dal T.U. 16
aprile 1994 n. 297.
Parte ricorrente lamenta di
trovarsi collocata in posizione deteriore rispetto a quella
occupata dai controinteressati, ai quali l’amministrazione ha
illegittimamente attribuito punti non dovuti in:
-
Violazione e falsa applicazione
del DDG n. 12 del 12.02.2002 e della annessa tabella di
valutazione così come integrati e modificati per effetto delle
sentenze della III sezione bis del Tar Lazio del 25.06.2002 (n.
4731/02 ed altre), Violazione della CM n. 69 /02 eccesso e
sviamento di potere. Elusione del giudicato;
-
Violazione del principio
dell’immediata esecutività delle sentenze dei Tribunali
Amministrativi (art.33 L. 1034/71 e successive modificazioni ed
integrazione) ed eccesso di potere per illogicità e
contraddittorietà;
-
Violazione ed erronea
applicazione della tabella di valutazione dei titoli approvata
con DM n. 11 del 12 febbraio 2002 ed allegata al DDG n. 12/02.
Con riferimento alle sentenze TAR Lazio del 25.06.2002 (n.
4731/02 ed altre).
2. Il contraddittorio è integro
perché parte ricorrente non chiede di migliorare la propria
posizione in graduatoria, ma di togliere i punti illegittimamente
attribuiti ai controinteressati, i quali in tale modo verrebbero a
essere collocati in posizione successiva.
3. Alla camera di consiglio
fissata per trattare la istanza di provvedimenti cautelari, il
Presidente ha comunicato alle parti presenti che, sussistendone i
presupposti indicati dall’articolo 21, comma decimo, della legge 6
dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’articolo 3 della legge 21
luglio 2000 n. 205, il collegio avrebbe definito la controversia
con la conversione della richiesta misura cautelare in sentenza.
4. L’amministrazione ha
riconosciuto ai controinteressati un punteggio per il servizio di
insegnamento prestato durante il biennio di frequenza al corso
delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario nei
periodi non coincidenti con la materiale frequenza di detto corso.
Inoltre, agli anzidetti docenti
che hanno conseguito l’abilitazione con la SSIS sono state
valutate come “altri titoli” le abilitazioni conseguite per le
altre classi di concorso nel medesimo corso delle SSIS.
5. Con sentenza (tra le altre) 28
maggio 2002 n. 4731, 13 agosto 2002 n. 7121 e, da ultimo, 7
novembre 2002 n. 9777 la Sezione ha chiaramente censurato le
illegittimità riprodotte nel caso di specie con motivazioni che si
intendono qui integralmente ripetute (art.9, comma primo, legge
205 del 2000).
Pertanto, la graduatoria
impugnata deve essere corretta col risultato di escludere la
valutazione del servizio prestato nell’intero periodo che corre
dalla data di effettivo inizio del corso fino alla data che lascia
dietro uno spazio di tempo tale da pesare ventiquattro punti nella
valutazione del servizio di insegnamento, da considerare prestato
in sostituzione del tirocinio.
Nello stesso modo devono essere
sottratti i punti erroneamente attribuiti sotto la voce “altri
titoli”, come lamentato da parte ricorrente.
Non è, difatti, possibile che, in
caso di pluralità di classi nello stesso ambito disciplinare,
tutte le abilitazioni conseguite nello spazio di un unico corso
SSIS siano autonomamente valutate come “altri titoli”
attribuendovi a ciascuna di essere il relativo punteggio.
6. Il ricorso deve essere,
pertanto, accolto nei sensi sopra indicati.
Le spese di causa seguono la soccombenza a carico della sola
amministrazione e sono liquidate nella misura indicata in
dispositivo.
Con i controinteressati le spese sono da compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del lazio – Sezione III bis accoglie il ricorso in
epigrafe e, per effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti
indicati in motivazione.
Condanna l’amministrazione
resistente al pagamento delle spese processuali che, comprensive
di diritti e onorari, liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre
a IVA e contributi dovuti.
Compensa le spese con i
controinteressati.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, dal
Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Sezione III bis-,
nella camera di consiglio del 25 novembre 2002 con l’intervento
dei signori magistrati indicati in epigrafe. |