No al punteggio per le abilitazione e il servizio prestato durante i corsi SSIS

In data 25 novembre 2002 il Tar del Lazio ha accolto un gruppo di nostri ricorsi confermando l’illegittimità delle graduatorie permanenti nella parte in cui prevedono la valutazione del servizio prestato nel biennio delle SSIS e del punteggio per "gli altri titoli" conseguito con la frequenza delle SSIS. Ancora una volta, quindi, il Tar del Lazio ha censurato il comportamento del Ministro condannando, peraltro, l’Amministrazione alle spese processuali.

 

Ecco la Sentenza

 

Repubblica Italiana

In nome  del Popolo Italiano

Tribunale Amministrativo  Regionale del Lazio

Sezione Terza Bis 

 

 

… Omissis 

Per l’annullamento

delle graduatorie  permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato relativo alle classi di abilitazione A050, A051 del personale docente di cui alla L. n. 124/99 pubblicata dal Dirigente del Centro dei Servizi Amministrativi per la Provincia di Palermo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (da ora CSA di Palermo) nella parte in cui ai docenti in possesso di abilitazione conseguita presso le Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario (da ora SSIS) è stato valutato il servizio prestato nel biennio corrispondente al corso della SSIS e sono stati altresì valutati come “altri titoli” le abilitazioni conseguite per le altre classi di concorso con il medesimo corso della SSIS, nonché, per quanto di ragione, della CM n. 69/2002 e della tabella di valutazione dei titoli approvata con DM n. 11 del 12 febbraio 2002 ed allegata al DDG n. 12 del 12 febbraio 2002 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Alla camera di consiglio del 25 novembre 2002 relatore il Cons….., uditi i difensori come da verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto 

1. Con atto ritualmente notificato parte ricorrente ha chiesto  l’annullamento delle graduatorie permanenti, relative alle classi di concorso indicate nel ricorso, da utilizzare per le assunzioni in ruolo e per la copertura di supplenze ai sensi degli articoli 1, comma sesto e 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, con la quale è stato modificato il sistema di reclutamento degli insegnanti previsti dal T.U. 16 aprile 1994 n. 297.

Parte ricorrente lamenta di trovarsi collocata in posizione deteriore rispetto a quella occupata dai controinteressati, ai quali l’amministrazione ha illegittimamente attribuito punti non dovuti in:

  1. Violazione e falsa applicazione del DDG n. 12 del 12.02.2002 e della annessa tabella di valutazione così come integrati e modificati per effetto delle sentenze della III sezione bis del Tar Lazio del 25.06.2002 (n. 4731/02 ed altre), Violazione della CM n. 69 /02 eccesso e sviamento di potere. Elusione del giudicato;

  2. Violazione del principio dell’immediata esecutività delle sentenze dei Tribunali Amministrativi (art.33 L. 1034/71 e successive modificazioni ed integrazione) ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà;

  3. Violazione ed erronea applicazione della tabella di valutazione dei titoli approvata con DM n. 11 del 12 febbraio 2002 ed allegata al DDG n. 12/02. Con riferimento alle sentenze TAR Lazio del 25.06.2002 (n. 4731/02 ed altre).

2. Il contraddittorio è integro perché parte ricorrente non chiede di migliorare la propria posizione in graduatoria, ma di togliere i punti illegittimamente attribuiti ai controinteressati, i quali in tale modo verrebbero a essere collocati in posizione successiva. 

3. Alla camera di consiglio fissata per trattare la istanza di provvedimenti cautelari, il Presidente ha comunicato alle parti presenti che, sussistendone i presupposti indicati dall’articolo 21, comma decimo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’articolo 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il collegio avrebbe definito la controversia con la conversione della richiesta misura cautelare in sentenza. 

4. L’amministrazione ha riconosciuto ai controinteressati un punteggio per il servizio di insegnamento prestato durante il biennio di frequenza al corso delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario nei periodi non coincidenti con la materiale frequenza di detto corso.

Inoltre, agli anzidetti docenti che hanno conseguito l’abilitazione con la SSIS sono state valutate come “altri titoli” le abilitazioni conseguite per le altre classi di concorso nel medesimo corso delle SSIS. 

5. Con sentenza (tra le altre) 28 maggio 2002 n. 4731, 13 agosto 2002 n. 7121 e, da ultimo, 7 novembre 2002 n. 9777 la Sezione ha chiaramente censurato le illegittimità riprodotte nel caso di specie con motivazioni che si intendono qui integralmente ripetute (art.9, comma primo, legge 205 del 2000).

Pertanto, la graduatoria impugnata deve essere corretta col risultato di escludere la valutazione del servizio prestato nell’intero periodo che corre dalla data di effettivo inizio del corso fino alla data che lascia dietro uno spazio di tempo tale da pesare ventiquattro punti nella valutazione del servizio di insegnamento, da considerare prestato in sostituzione del tirocinio.

Nello stesso modo devono essere sottratti i punti erroneamente attribuiti sotto la voce “altri titoli”, come lamentato da parte ricorrente.

Non è, difatti, possibile che, in caso di pluralità di classi nello stesso ambito disciplinare, tutte le abilitazioni conseguite nello spazio di un unico corso SSIS siano autonomamente valutate come “altri titoli” attribuendovi a ciascuna di essere il relativo punteggio. 

6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei sensi sopra indicati.
Le spese di causa seguono la soccombenza a carico della sola amministrazione e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Con i controinteressati le spese sono da compensare. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del lazio – Sezione III bis accoglie il ricorso in epigrafe e, per effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che, comprensive di diritti e onorari, liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a IVA e contributi dovuti.

Compensa le spese con i controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Sezione III bis-, nella camera di consiglio del 25 novembre 2002 con l’intervento dei signori magistrati indicati in epigrafe.

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