Per la Cassazione l’attività di insegnamento in una scuola
privata è di natura subordinata
1. La sentenza.
Per la Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, il rapporto di
lavoro tra un insegnante e una scuola legalmente riconosciuta è di
natura subordinata.Con
sentenza n. 5508 del 18 marzo 2004 ha stabilito, infatti, che
per desumere la subordinazione, oltre ai requisiti richiesti
dall’art. 2094 del c.c., nei casi di mansioni intellettuali o
professionali occorre fare riferimento “a criteri
complementari e sussidiari…che, privi ciascuno di valore decisivo,
possono essere valutati globalmente come indizi probatori della
subordinazione” .Per la Corte la identificazione del rapporto
compiuta dalle parti all’atto dell’assunzione può essere, ai fini
della determinazione, rimarchevole ma non risolutiva, in quanto la
collocazione del lavoratore va valutata con riferimento alla
specificità dell’incarico e alle concrete modalità di attuazione,
in coerenza con l’indirizzo valutativo già indicato dalla stessa
Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite, nella sentenza del 30
giugno 1999, n. 379. Pertanto la Corte ha ritenuto rilevanti, ai
fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da
quello autonomo o parasubordinato, “l’assoggettamento del
lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di
lavoro e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale,
attraverso lo svolgimento di controlli da parte del datore di
lavoro, funzionali all’esercizio del suo potere direttivo, desunto
dall’analisi del sistema retributivo, commisurato alle ore
effettivamente svolte”.
La verifica, in concreto, degli indici sintomatici del lavoro
subordinato, coniugati, con un parallelismo, alla natura
subordinata dell’insegnamento pubblico proprio in considerazione
che la scuola legalmente riconosciuta è strutturata in maniera
analoga a quella statale per disposizione legislativa, di fatto
nega la rilevanza della volontà delle parti benché espressa
contrattualmente con la sottoscrizione di una prestazione a
carattere coordinato e continuativo. Per la Corte, inoltre, è
cogente, nel qualificare di natura subordinata
l’attività di insegnamento, l’orario di lavoro
che benché stabilito sulla base delle esigenze individuali
l’insegnante è tenuto in ogni caso ad osservare. Ciò vale anche
per le cosiddette attività ausiliarie: “colloqui con le famiglie,
partecipazione alle riunioni con gli altri docenti e agli
scrutini” che il docente è tenuto ad effettuare in quanto la
scuola legalmente riconosciuta è soggetta alle norme dettate per
la scuola pubblica e a norme amministrative che di fatto
evidenziano l’assoggettamento dell’insegnante a norme e
discipline, organizzative e direttive, imposte da
superiori attraverso circolari.
Da ciò discende, in maniera inequivocabile, l’inserimento
funzionale dell’insegnante alla struttura organizzativa della
scuola, ove per giunta il rischio di impresa è
tutta a carico del gestore che mette a disposizione del lavoratore
mezzi e strumenti didattici e non per l’espletamento
dell’incarico. Infatti a carico del lavoratore non v’è alcun
rischio né tanto meno questi partecipa all’acquisizione dei mezzi
necessari per l’attività svolta.
La sentenza, benché si riferisca alla tipologia delle scuole
legalmente riconosciute (evidentemente il contenzioso tra scuola e
lavoratore è sorto prima dell’avvento della legge di parità),
rappresentaun approdo rilevante sia da un punto di vista
giurisprudenziale sia da un punto di vista politico-sindacale
anche alla luce della nuova normativa introdotta dal D.Lgs
276/2003 sul lavoro a progetto.
2. l’aspetto giurisprudenziale
Va detto, in via preliminare, che gli ultimi pronunciamenti della
giurisprudenza sull’argomento avevano messo in luce, in coerenza
con quanto stabilito dall’art. 2094 del c.c., i caratteri
distintivi tra rapporto di lavoro subordinato e il lavoro autonomo
con particolare riferimento alla prestazione coordinata e
continuativa che ne rappresenta una sua diretta emanazione. Basti
ricordare a titolo esemplificativo i
pronunciamenti della Pretura di Verona del 25 marzo del 1999 e
della Cassazione con le sentenzen. 6570 del 2000, n. 12685 del
2000 e 15001 del 2000. Tutti scaturivano per deduzione giuridica
da quanto la stessa Suprema Corte, proprio sul rapporto di lavoro
nella scuola privata, aveva fissato nella sentenza del 4 marzo
1998, n. 2370. In quella circostanza i giudici avevano stabilito
che per qualificare la natura subordinata del rapporto di lavoro
di un insegnante in forza in una scuola privata rappresentavano
come elementi fondamentali, concomitanti fra loro, l’osservanza di
un orario di lavoro predeterminato, il versamento a cadenze fisse
di una retribuzione prestabilita e l’assenza in capo al lavoratore
di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Ciò aveva
indotto, di converso, la stessa INPS con circolare 6 giugno 2000,
n. 108 a precisare quali fossero i requisiti indispensabili per
considerare legittima la prestazionecoordinata e continuativa di
un insegnante in servizio in una scuola privata,
individuandoli nella volontà dei contraenti di escludere la
subordinazione, nella mancanza di un orario stabilito dalla
scuola, l’assenza di vincoli e sanzioni disciplinari, nella
determinazione di un compenso in base alla professionalità e alle
singole prestazioni effettuate e nella libera scelta
dell’insegnante per la trattazione degli argomenti.
Ad aggiungere ulteriori elementi da tenere in considerazione della
distinzione tra lavoro subordinato, ex art. 2094 del c.c. e lavoro
autonomo, ex artt. 2222 e sg. del c.c., allorquando non siano
sufficienti i caratteri distintivi sopra ricordati come nel caso
dell’attività di docenza, la Cassazione, nella sentenza del 30
giugno 1999, n.379, aveva ritenuto necessario
ricorrere a criteri complementari e sussidiari che valutati
globalmente possono essere considerati indizi probatori della
subordinazione. Da qui il pronunciamento della Cassazione con la
sentenza 5508/2004 sopra analizzata.
3. L’aspetto politico/sindacale
Se le considerazioni dei giudici della Suprema Corte di Cassazione
trovano, in concreto, esplicita applicazione nella qualificazione
dell’attività di docenza svolta nelle scuole legalmente
riconosciute,è ancor più evidente che tutto ciò sia più rilevante
nella qualificazione della natura subordinata dell’attività di
insegnamento nelle scuole paritarieprivatevisto che queste,
unitamente alle scuole statali e a quelle degli enti
locali,costituiscono il sistema nazionale di istruzione ai sensi
del comma 1 dell’art. 1 della
legge 10 marzo 2000, n.62 e che pertanto sono sottoposte alle
stesse regole ordinamentali e disposizioni amministrative.
Giova a tal proposito ricordare che lo stesso MIUR, con specifica
circolare ministeriale del 24 aprile 2002, n.46, ha definita
subordinata la prestazione lavorativa del docente di scuola
paritaria e quindi soggetta alla disciplina dei CCNL di
riferimento così come stabilito al comma 4, lettera h), dell’art.
1 della citata legge 62/2000 con la sola eccezione della
possibilità di quanto contemplato al successivo comma 5 della
medesima legge. Ciò sulla base e in coerenza con i pronunciamenti
della giurisprudenza e a seguito dell’esplicito
parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 037231 del 17
aprile 2002 richiesto dallo stesso Ministero.
E’ nostra opinione, confortata da quella dei nostri uffici legali,
che i contenuti della citata circolare n. 46/2002 edel ricordato
parere dell’Avvocatura Generale dello Stato non sono stati
inficiati, come qualcuno strumentalmente sostiene, dalla
successiva
circolare ministeriale del MIUR del 18 marzo 2003, n. 31 in
quanto sull’argomento questa richiama soltanto le disposizioni
legislative sulla parità e non smentisce affatto quanto contenuto
nelle considerazioni giuridiche precedenti effettuate dallo stesso
Ministero.
4. Alcune considerazioni
Alla luce della disamina fin qui esposta, possiamo avanzare alcune
considerazioni di carattere generale tenendo a mente anche le
trasformazioni sul mercato del lavoro introdotte dalle nuove
disposizioni con il D.Lgs 276/2003.
In primo luogo. Appare, senza ombra di dubbio, che
l’attività di insegnamento in una scuola paritaria privata non può
che essere ricondotta alla natura subordinata della prestazione.
Ne consegue che, coerentemente con quanto disposto dalla legge di
parità, al personale docente si applicano le condizioni economiche
e normative previste dai CCNL di riferimento. Non a caso lo stesso
legislatore paritario ha voluto, proprio per la peculiarità della
scuola, considerare, tra i requisiti fondamentali per l’accesso
allo status di scuola paritaria, il vincolo dell’applicazione dei
contratti - comma 4, lettera f , dell’art 1 della L. 62/2000 –
valutando, quindi, subordinata la prestazione del docente. La
stessa previsione del legislatore, di cui al comma 5 della
medesima legge, per cui per il 25% dell’attività di docenza
complessiva si possa ricorrere a prestazione autonome e volontarie
consolida il principio di carattere generale sopra ricordato
proprio per via della limitazione sancita in via legislativa.
In secondo luogo. Sono risultate prive di fondamento
giuridico le forzature esercitate dalla FILINS, un’associazione
padronale scarsamente rappresentativa,allorquando ha cercato di
far passare un accordo collettivo sulle prestazioni coordinate e
continuative, benché stipulato su scala nazionale con UGL e CISAL,come
contratto nazionale e pertanto coerente con quanto stabilito dal
legislatore nella lettera h), del comma 4, dell’art. 1 della legge
di parità (legge 62/2000). Proprio in quell’occasione il MIUR, nel
recepire il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha
riconosciuto la natura subordinata della prestazione docente.
Pertanto l’eventuale ricorso a contratti di prestazione d’opera è
possibile solo ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della citata legge
di parità.
Del resto sia il MIUR che l’Avvocatura Generale dello Stato non
potevano discostarsi dalle disposizioni del legislatore e dai
stessi pronunciamenti della giurisprudenza.
In terzo luogo. Lo stesso contratto a progetto,
introdotto nel nostro ordinamento con il D.lgs 276/2003 attuativo
della legge 30/2003, trova, nella migliore delle ipotesi, una
limitata applicazione nelle scuole paritarie. Nel D.Lgs. 276/2003
il legislatore, nel tipizzare questa nuova fattispecie
contrattuale ovvero il lavoro a progetto, ha espressamente esclusa
la sua riconducibilità all’area del lavoro subordinato, pertanto,
per le ragioni giuridiche e per i pronunciamenti sopra ricordati,
appare evidente l’impossibilità di far rientrare questa tipologia
contrattuale nelle condizioni di cui alla più volte menzionata
lettera h), comma 4, dell’art. 1 della legge 62/2000. Rimarrebbe,
in linea teorica, l’applicazione dei contratti a progetto nella
sola ipotesi, contemplata dalla legge di parità, prevista dal
comma 5 in quanto, in detta circostanza, il contratto a progetto
dovrebbe essere consideratouna particolare species
rientrante nel genus del lavoro autonomo.
Mentre, se l’evoluzione giurisprudenziale dovesse considerare il
lavoro a progetto come tertium genus, la possibilità,
sempre teorica, di una sua applicazione nelle scuole paritarie
diventerebbe insostenibile fermo restando le attuali norme che
regolano la parità. In questo senso riteniamo che l’ennesima
sortita della
FILINS con la firma di un accordo specifico, con le solite UGL
e CISAL e in linea con quanto sostenuto a suo tempo, non
rappresenta altro che una reiterata forzatura in aperto contrasto
con le disposizioni di legge e i pronunciamenti giurisprudenziali
e amministrativi in precedenza richiamati.
E’ indiscutibile che una corretta applicazione della legge di
parità scolastica passa attraverso una puntuale e puntigliosa
vigilanza sull’applicazione ai lavoratori in forza nelle scuole
paritarie dei CCNL, almeno nelle quote previste dalla stessa
legge, da parte dell’Amministrazione scolastica centrale e
periferica. Ci risulta, infatti, che allo stato attuale gli
aspetti relativi ai rapporti di lavoro non vengono valutati a
dovere visto e che alcune scuole paritarie utilizzano largamente
le prestazioni coordinate e continuative in maniera impropria e al
di là dei limiti consentiti dalla legge.
In questo senso è preoccupante il fatto che, nella sua relazione
al Parlamento sullo stato di applicazione della legge di parità,
il Ministro abbia taciuto sull’applicazione dei contratti
collettivi e sul rispetto di quanto imposto dalla legge di parità.
Eppure l’applicazione dei CCNL e altri disposizioni in materia di
lavoro previste dalla leggerappresentano i requisiti
indispensabili per la concessione alle scuole private dello
statusdi paritarie.
Roma 20 aprile 2004
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