Precettazione e diritto di sciopero
In occasione dello sciopero
generale del 24 ottobre 2003, 12 collaboratori scolastici in
servizio presso un Istituto di Goito sono stati precettati dal
Dirigente Scolastico al fine di garantire il servizio di apertura
e di chiusura dell’edificio scolastico.
Nonostante la diffida inoltrata
dalla Cgil Scuola di Mantova, il Dirigente Scolastico non ha
revocato l’ordine di servizio adottato.
Pertanto, la Cgil Scuola di
Mantova, unitamente agli altri sindacati provinciali è stata
costretta a ricorre al Giudice del lavoro territorialmente
competente, per chiedere, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei
lavoratori, la cessazione dell’illegittimo comportamento
antisindacale.
Il giudice del Lavoro di Mantova,
con l’ordinanza che pubblichiamo di seguito in stralcio, ha
accolto il ricorso presentato dai sindacati.
Pubblichiamo l’Ordinanza per
l’importanza delle motivazioni riportate la cui conoscenza può
essere sicuramente utile per situazioni simili che dovessero
profilarsi in altre istituzioni scolastiche.
….Omissis….
Preliminarmente deve
evidenziarsi che l’attualità della condotta non è esclusa
dall’esaurirsi della singola azione nei casi in cui il
comportamento illegittimo del datore di lavoro risulti, alla
stregua di una valutazione globale, ugualmente idoneo, sia per la
sua portata intimidatoria che per la situazione di incertezza che
ne deriva, ad ostacolare o limitare il libero svolgimento
dell’attività sindacale (cfr. Cass. N. 11573/00; Tribunale di
Milano 14/2/00).
Nella fattispecie l’attualità
della condotta- -che costituisce il presupposto per l’esperibilità
dell’azione – può ritenersi esistente in considerazione del fatto
che in occasione dell’ultimo sciopero generale del 12.11.01 il
dirigente scolastico ha tenuto un analogo comportamento quanto
meno in relazione alla procedura seguita.
L’art.1 della legge n. 146/90
prevede tra i servizi pubblici essenziali quelli volti a
garantire, tra l’altro, il diritto all’istruzione, precisando alla
lettera d) ”l’esigenza di assicurare la continuità dei servizi
degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari,
nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami..”
La disposizione di legge è
ampia e generica, non determinando il legislatore quali sono le
prestazioni indispensabili, né le modalità e le procedure di
erogazione dei servizi, ma affidando tale compito alla
contrattazione collettiva (art. 2, 2 comma): “la determinazione
delle prestazioni indispensabili avviene in forza dei contratti
collettivi o degli accordi d comparto (..) o di regolamento di
servizio (..) e quindi esclusivamente su base negoziale” (cfr.
Cass. 3785/01).
Nella fattispecie l’accordo
del 1999 ha integrato la suddetta norma con una elencazione da
ritenersi tassativa, che individua, nel servizio dell’istruzione
pubblica, le prestazioni da assicurare in caso di sciopero nelle
quali non è ricompressa la (generica) attività di assistenza sui
minori o la (generica) attività didattica, che viene invece in
rilevo in peculiari situazioni (per es. vigilanza durante il
servizio mensa o svolgimento esami e scrutini finali). La
precettazione del personale ata per l’apertura dei plessi
scolastici al solo fine di permettere lo svolgimento delle lezioni
appare quindi illegittima, non essendo configurabile – per
espressa volontà delle parti – come prestazione indispensabile.
Parte resistente – nel
tentativo di ricondurre la precettazione ad una prestazione
essenziale in base a quanto sancito contrattualmente – nel corso
della discussione ha richiamato la lettera c (“vigilanza durante
il servizio mensa ove funzionante), che sarebbe stato attivo nella
giornata del 24/10 nella scuola media (circostanza che, non
essendo contestata da controparte, in sede di cognizione sommaria
può ritenersi provata). L’argomentazione non è convincente, posto
che la precettazione non ha riguardato il personale docente per il
controllo dei minori durante il servizio mensa, bensì i
collaboratori scolastici per l’apertura dell’edificio.
In ogni caso, non è superabile
la seconda eccezione. Anche a volersi argomentare diversamente e
ritenere l’ordine di precettazione legittimo sul piano sostanziale
perché diretto a garantire un servizio indispensabile in base a
quanto statuito dalla disposizione legislativa (art.1, 2 comma
lettera d), il provvedimento è stato assunto senza l’osservanza
della procedura stabilita all’art. 2 dell’allegato al CCNL.
Risulta dagli atti prodotti-
anche da quelli di parte resistente – che il dirigente scolastico
è venuto a conoscenza del programmato sciopero da parte delle
OO.SS quanto meno in data 16/10/03; che ha chiesto al personale di
esprimersi sul comportamento sindacale d tenere entro il 22/10;
infine che in data 23/10 ha disposto la precettazione dei dodici
collaboratori di cui almeno due avevano manifestato la volontà di
aderire allo sciopero. E’ quindi documentale che non sia stato
rispettato l’iter nella parte in cui (4° comma) stabilisce che i
capi di istituto, dopo aver individuato i nominativi dei
dipendenti da comandare al servizio, rendano noti agli
interessati, cinque giorni prima dell’effettuazione dello
sciopero, di essere inseriti nell’elenco dei lavoratori da
precettare, di modo che i predetti possano entro il giorno
successivo esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di
chiedere, ove sia possibile, la loro sostituzione.
L’osservanza della suddetta
procedura e del termine –che ha natura perentoria, non avendo
altrimenti alcun senso imporlo – serve a bilanciare gli interessi
in gioco di pari dignità costituzionale ovvero il diritto
dell’utenza al servizio pubblico essenziale ed il diritto dei
lavoratori addetti al predetto servizio allo sciopero.
P.Q.M.
Accertato che la precettazione
del 23/10/03 è stata disposta in violazione della normativa
vigente, ordina all’Istituto (…), in persona del Dirigente
Scolastico pro-tempore, la cessazione della condotta antisindacale
anche per il futuro.
Ordina al citato Istituto di
rimuovere ogni effetto della predetta condotta ed in particolare
di fornire agli organi competenti ex art. 2 dell’accordo
dell’8/10/1999 i dati relativi all’adesione dello sciopero
conteggiando anche il personale illegittimamente precettato;
Condanna il citato Istituto
alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle OO.SS
ricorrenti, che si liquidano in € 600,00, oltre Iva e Cpa.
Manda alla cancelleria per la
comunicazione alle parti anche a mezzo fax.
Il Giudice
Mantova, lì 28/11/03
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