Precettazione e diritto di sciopero

In occasione dello sciopero generale del 24 ottobre 2003, 12 collaboratori scolastici in servizio presso un Istituto di Goito sono stati precettati dal Dirigente Scolastico al fine di garantire il servizio di apertura e di chiusura dell’edificio scolastico.

Nonostante la diffida inoltrata dalla Cgil Scuola di Mantova, il Dirigente Scolastico non ha revocato l’ordine di servizio adottato.

Pertanto, la Cgil Scuola di Mantova, unitamente agli altri sindacati provinciali è stata costretta a ricorre al Giudice del lavoro territorialmente competente, per chiedere, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, la cessazione dell’illegittimo comportamento antisindacale.

Il giudice del Lavoro di Mantova, con l’ordinanza che pubblichiamo di seguito in stralcio, ha accolto il ricorso presentato dai sindacati.

Pubblichiamo l’Ordinanza per l’importanza delle motivazioni riportate la cui conoscenza può essere sicuramente utile per situazioni simili che dovessero profilarsi in altre istituzioni scolastiche.


 

….Omissis….

Preliminarmente deve evidenziarsi che l’attualità della condotta non è esclusa dall’esaurirsi della singola azione nei casi in cui il comportamento illegittimo del datore di lavoro risulti, alla stregua di una valutazione globale, ugualmente idoneo, sia per la sua portata intimidatoria che per la situazione di incertezza che ne deriva, ad ostacolare o limitare il libero svolgimento dell’attività sindacale (cfr. Cass. N. 11573/00; Tribunale di Milano 14/2/00).

Nella fattispecie l’attualità della condotta- -che costituisce il presupposto per l’esperibilità dell’azione – può ritenersi esistente in considerazione del fatto che in occasione dell’ultimo sciopero generale del 12.11.01 il dirigente scolastico ha tenuto un analogo comportamento quanto meno in relazione alla procedura seguita.

L’art.1 della legge n. 146/90 prevede tra i servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire, tra l’altro, il diritto all’istruzione, precisando alla lettera d) ”l’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami..”

La disposizione di legge è ampia e generica, non determinando il legislatore quali sono le prestazioni indispensabili, né le modalità e le procedure di erogazione dei servizi, ma affidando tale compito alla contrattazione collettiva (art. 2, 2 comma): “la determinazione delle prestazioni indispensabili avviene in forza dei contratti collettivi o degli accordi d comparto (..) o di regolamento di servizio (..) e quindi esclusivamente su base negoziale” (cfr. Cass. 3785/01).

Nella fattispecie l’accordo del 1999 ha integrato la suddetta norma con una elencazione da ritenersi tassativa, che individua, nel servizio dell’istruzione pubblica, le prestazioni da assicurare in caso di sciopero nelle quali non è ricompressa la (generica) attività di assistenza sui minori o la (generica) attività didattica, che viene invece in rilevo in peculiari situazioni (per es. vigilanza durante il servizio mensa o svolgimento esami e scrutini finali). La precettazione del personale ata per l’apertura dei plessi scolastici al solo fine di permettere lo svolgimento delle lezioni appare quindi illegittima, non essendo configurabile – per espressa volontà delle parti – come prestazione indispensabile.

Parte resistente – nel tentativo di ricondurre la precettazione ad una prestazione essenziale in base a quanto sancito contrattualmente – nel corso della discussione ha richiamato la lettera c (“vigilanza durante il servizio mensa ove funzionante), che sarebbe stato attivo nella giornata del 24/10 nella scuola media (circostanza che, non essendo contestata da controparte, in sede di cognizione sommaria può ritenersi provata). L’argomentazione non è convincente, posto che la precettazione non ha riguardato il personale docente per il controllo dei minori durante il servizio mensa, bensì i collaboratori scolastici per l’apertura dell’edificio.

In ogni caso, non è superabile la seconda eccezione. Anche a volersi argomentare diversamente e ritenere l’ordine di precettazione legittimo sul piano sostanziale perché diretto a garantire un servizio indispensabile in base a quanto statuito dalla disposizione legislativa (art.1, 2 comma lettera d), il provvedimento è stato assunto senza l’osservanza della procedura stabilita all’art. 2 dell’allegato al CCNL.

Risulta dagli atti prodotti- anche da quelli di parte resistente – che il dirigente scolastico è venuto a conoscenza del programmato sciopero da parte delle OO.SS quanto meno in data 16/10/03; che ha chiesto al personale di esprimersi sul comportamento sindacale d tenere entro il 22/10; infine che in data 23/10 ha disposto la precettazione dei dodici collaboratori di cui almeno due avevano manifestato la volontà di aderire allo sciopero. E’ quindi documentale che non sia stato rispettato l’iter nella parte in cui (4° comma) stabilisce che i capi di istituto, dopo aver individuato i nominativi dei dipendenti da comandare al servizio, rendano noti agli interessati, cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, di essere inseriti nell’elenco dei lavoratori da precettare, di modo che i predetti possano entro il giorno successivo esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere, ove sia possibile, la loro sostituzione.

L’osservanza della suddetta procedura e del termine –che ha natura perentoria, non avendo altrimenti alcun senso imporlo – serve a bilanciare gli interessi in gioco di pari dignità costituzionale ovvero il diritto dell’utenza al servizio pubblico essenziale ed il diritto dei lavoratori addetti al predetto servizio allo sciopero.

 

P.Q.M.

Accertato che la precettazione del 23/10/03 è stata disposta in violazione della normativa vigente, ordina all’Istituto (…), in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, la cessazione della condotta antisindacale anche per il futuro.

Ordina al citato Istituto di rimuovere ogni effetto della predetta condotta ed in particolare di fornire agli organi competenti ex art. 2 dell’accordo dell’8/10/1999 i dati relativi all’adesione dello sciopero conteggiando anche il personale illegittimamente precettato;

Condanna il citato Istituto alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle OO.SS ricorrenti, che si liquidano in € 600,00, oltre Iva e Cpa.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti anche a mezzo fax.

 

Il Giudice

Mantova, lì 28/11/03

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