Sentenza n.1218/04
Reg. cont. N. 2365/02
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il dr. Arturo Pavese, in funzione di
giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al
n.2365/2002 R.G. il 3/12/2002 e vertente tra <<omissis>>,
rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Santangelo,
come da mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA, in persona del ministro in carica, e ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE "MONS. CAV ALLA" di Acerenza, in persona del
dirigente scolastico in carica, rappresentati e difesi
dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza
CONVENUTI
Oggetto: riconoscimento anzianità di
servizio.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, il ricorrente,
premesso di essere dipendente del ministero convenuto dal 1.1.2000
e di prestare servizio con il profilo di collaboratore scolastico,
cat.A/2, presso l'istituto scolastico convenuto, esponeva che: 1)
fino al 31/12/1999 aveva svolto attività lavorativa alle
dipendenze del Comune di Acerenza con la qualifica di bidello,
avendo maturato fino a tale data un'anzianità di servizio di anni
17 giorni 10; 2) in seguito era stato trasferito alle dipendenze
del Ministero, in applicazione della legge 124/1999; 3) secondo
l'art. 8 di tale legge, al personale trasferito doveva essere
riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità di
servizio maturata presso l'ente locale di provenienza; 4) in
seguito ad accordo tra l'Aran e le OOSS, recepito in decreto
ministeriale, il personale trasferito era stato inquadrato nella
progressione economica per posizioni stipendiali delle
corrispondenti qualifiche professionali; 5) in base a tale accordo
egli era stato inquadrato nei ruoli dello Stato con un'anzianità
di servizio minore di quel1a maturata presso l'ente locale di
provenienza.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo
l'operato dell'amministrazione, il ricorrente chiedeva che si
riconoscesse il proprio diritto all'inquadramento ai fini
giuridici ed economici - con la stessa anzianità di servizio
maturata presso l'ente di provenienza; chiedeva inoltre che si
condannassero gli enti convenuti al pagamento delle differenze
stipendiali spettanti.
Le amministrazioni convenute si
costituivano in giudizio e resistevano alla domanda. All' odierna
udienza la causa è stata decisa come da dispositivo per i motivi
che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta.
L'art. 8 legge 124/1999 prevede che il
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (c.d. personale
ATA) in servizio nelle istituzioni scolastiche statali ma
dipendente dagli enti locali fosse trasferito nei ruoli
dell'amministrazione statale, col riconoscimento ai fini giuridici
ed economici dell’anzianità maturata presso l'ente locale di
provenienza.
La stessa norma prevedeva che il
trasferimento avvenisse gradualmente, secondo tempi e modalità da
stabilire con decreto ministeriale.
Ai fini dell'interpretazione di tale
norma, si condivide quanto ha osservato la corte d'appello di
Milano, sezione lavoro (sentenza n. 871 del 9/10/11/12/1993,
prodotta in giudizio da parte ricorrente), secondo cui “1a
chiarezza del dato normativa è indiscutibile nella sua portata
precettiva che non consente deroghe e che (...) segna i confini
dell'intervento demandato alle successive determinazioni
Ministeriali quanto a “tempi e modalità “ del trasferimento.
Secondo l'avvocatura dello Stato
l'accordo fra ARAN e 00SS del 20 luglio 2000 (recepito con D.M.
5/4/2001) ha legittimamente disposto che l'inquadramento del
personale trasferito avvenga
in base
al solo “maturato economico" e
non anche all'anzianità di servizio, in quanto l'art. 2, comma 2
del d.l.vo 165/2001 (secondo cui "I rapporti di lavoro dei
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel
presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche o a categorie di essi possono essere derogate dai
successivi contratti o accordi collettivi e per la parte
derogata non sono ulteriormente applicabili salvo che la
legge disponga espressamente in senso contrario) avrebbe
introdotto nell'ordinamento un'autentica delegificazione relativa
alle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro e quindi gli
accordi collettivi potrebbero introdurre. un diverso trattamento,
eventualmente anche deteriore, rispetto a quanto stabilito in
precedenza dalla disciplina legislativa.
Questa tesi non è convincente:
con la richiamata disposizione, infatti, il legislatore ha innanzi
tutto affermato l'applicabilità del corpus normativo che
disciplina i rapporti di lavoro di diritto comune al pubblico
impiego "privatizzato" (fatte salve le diverse disposizioni
dettate dal testo unico); si è poi preoccupato di far sì che non
si introducano in futuro discipline particolari per i dipendenti
pubblici, "delegificando" a tal fine soltanto le leggi che
introducano discipline la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche o a categorie di essi.
Nel caso in esame, il
riconoscimento dell’anzianità maturata presso l'ente di
provenienza ai fini giuridici ed economici, lungi dal costituire
una regola eccezionale o di privilegio introdotta in favore di
dipendenti pubblici, rispecchia invece un principio di carattere
generale del diritto del lavoro "comune". Infatti l'art.2112 c.c.
stabilisce che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di
lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
D'altra parte l'art. 31 del d.l.vo
165/2001 espressamente prevede l'applicabilità del suddetto art.
2112 c.c. nel caso di trasferimento o conferimento di attività
svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti
pubblici o privati.
Deve pertanto ritenersi che l'art. 8
legge 124/1999 non potesse essere derogato da una fonte normativa
inferiore (quale quella che ha previsto il riconoscimento del solo
"maturato economico"), con la conseguente nullità di queste ultime
disposizioni.
In ordine
al
quantum
non vi sono contestazioni e può quindi
considerarsi corretto.
Appare equa la compensazione fra le
parti delle spese di giudizio, in considerazione della difficoltà
interpretativa della materia (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale dì Potenza, sez. civile,
in persona del sottoscritto in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando, cosi provvede:
1) dichiara che il ricorrente ha
diritto al riconoscimento, nei ruoli dello Stato, dell’anzianità
maturata presso l'ente di provenienza, ai fini giuridici ed
economici; 2) condanna le amministrazioni convenute, in solido, al
pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze
retributive, liquidate alla data del 30 giugno 2002 in euro
2.477,27, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo; 3)
compensa fra le parti le spese di giudizio.
Potenza,
10/2/2004
Il giudice
Depositato in Cancelleria
Oggi 11 FEB. 2004
IL CANCELLIERE |