Sentenza n.1218/04

Reg. cont. N. 2365/02

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

 

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il dr. Arturo Pavese, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2365/2002 R.G. il 3/12/2002 e vertente tra <<omissis>>, rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Santangelo,

come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del ministro in carica, e ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONS. CAV ALLA" di Acerenza, in persona del dirigente scolastico in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza

CONVENUTI

Oggetto: riconoscimento anzianità di servizio.

 

Conclusioni delle parti: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in atti, il ricorrente, premesso di essere dipendente del ministero convenuto dal 1.1.2000 e di prestare servizio con il profilo di collaboratore scolastico, cat.A/2, presso l'istituto scolastico convenuto, esponeva che: 1) fino al 31/12/1999 aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Acerenza con la qualifica di bidello, avendo maturato fino a tale data un'anzianità di servizio di anni 17 giorni 10; 2) in seguito era stato trasferito alle dipendenze del Ministero, in applicazione della legge 124/1999; 3) secondo l'art. 8 di tale legge, al personale trasferito doveva essere riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza; 4) in seguito ad accordo tra l'Aran e le OOSS, recepito in decreto ministeriale, il personale trasferito era stato inquadrato nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali; 5) in base a tale accordo egli era stato inquadrato nei ruoli dello Stato con un'anzianità di servizio minore di quel1a maturata presso l'ente locale di provenienza.

Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell'amministrazione, il ricorrente chiedeva che si riconoscesse il proprio diritto all'inquadramento ­ai fini giuridici ed economici - con la stessa anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza; chiedeva inoltre che si condannassero gli enti convenuti al pagamento delle differenze stipendiali spettanti.

Le amministrazioni convenute si costituivano in giudizio e resistevano alla domanda. All' odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve essere accolta­.

L'art. 8 legge 124/1999 prevede che il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (c.d. personale ATA) in servizio nelle istituzioni scolastiche statali ma dipendente dagli enti locali fosse trasferito nei ruoli dell'amministrazione statale, col riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.

La stessa norma prevedeva che il trasferimento avvenisse gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto ministeriale.

Ai fini dell'interpretazione di tale norma, si condivide quanto ha osservato la corte d'appello di Milano, sezione lavoro (sentenza n. 871 del 9/10­/11/12/1993, prodotta in giudizio da parte ricorrente), secondo cui “1a chiarezza del dato normativa è indiscutibile nella sua portata precettiva  che non consente deroghe e che (...) segna i confini dell'intervento demandato  alle successive determinazioni Ministeriali quanto a “tempi e modalità “ del trasferimento.

Secondo l'avvocatura dello Stato l'accordo fra ARAN e 00SS del 20 luglio 2000 (recepito con D.M. 5/4/2001) ha legittimamente disposto che l'inquadramento del personale trasferito avvenga in base al solo “maturato economico" e non anche all'anzianità di servizio, in quanto l'art. 2, comma 2 del d.l.vo  165/2001 (secondo cui "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II  del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità  sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi possono essere derogate dai successivi contratti o accordi collettivi e per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario) avrebbe introdotto nell'ordinamento un'autentica delegificazione relativa alle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro e quindi gli accordi collettivi potrebbero introdurre. un diverso trattamento, eventualmente anche deteriore, rispetto a quanto stabilito in precedenza dalla disciplina legislativa­.

Questa tesi non è convincente: con la richiamata disposizione, infatti, il legislatore ha innanzi tutto affermato l'applicabilità del corpus normativo che disciplina i rapporti di lavoro di diritto comune al pubblico impiego "privatizzato" (fatte salve le diverse disposizioni dettate dal testo unico); si è poi preoccupato di far sì che  non si introducano in futuro discipline particolari per i dipendenti pubblici, "delegificando" a tal fine soltanto le leggi che introducano discipline la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi.

Nel caso in esame, il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l'ente di provenienza ai fini giuridici ed economici, lungi dal costituire una regola eccezionale o di privilegio introdotta in favore di dipendenti pubblici, rispecchia invece un principio di carattere generale del diritto del lavoro "comune". Infatti l'art.2112 c.c. stabilisce che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

D'altra parte l'art. 31 del d.l.vo 165/2001 espressamente prevede l'applicabilità del suddetto art. 2112 c.c. nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati.

Deve pertanto ritenersi che l'art. 8 legge 124/1999 non potesse essere derogato da una fonte normativa inferiore (quale quella che ha previsto il riconoscimento del solo "maturato economico"), con la conseguente nullità di queste ultime disposizioni.

In ordine al quantum non vi sono contestazioni e può quindi considerarsi corretto.

Appare equa la compensazione fra le parti delle spese di giudizio, in considerazione della difficoltà interpretativa della materia (art. 92  c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale dì Potenza, sez. civile, in persona del sottoscritto in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, cosi provvede:

1) dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento, nei ruoli dello Stato, dell’anzianità maturata presso l'ente di provenienza, ai fini giuridici ed economici; 2) condanna le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive, liquidate alla data del 30 giugno 2002 in euro 2.477,27, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo; 3) compensa fra le parti le spese di giudizio.

Potenza, 10/2/2004                                                        Il giudice

Depositato in Cancelleria

Oggi 11 FEB. 2004

IL CANCELLIERE

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