Organici: mancata informazione preventiva alle RSU.

Dirigenti condannati per attività antisindacale.

Pubblichiamo una sentenza con la quale il Tribunale di Venezia condanna una decina di Direttori Didattici per non aver fornito alle RSU e al sindacato provinciale l’informazione preventiva sulle proposte di formazione delle classi e sugli organici.

Non è la prima sentenza in materia. Altre sono state da noi pubblicate in precedenza e molte altre ancora costituiscono ormai un patrimonio giuridico ampiamente consolidato.

Non abbiamo nulla di particolare da richiamare in merito alla sentenza se non una considerazione generale: il contratto di diritto privato e le relazioni sindacali di scuola sono strumenti forti perché supportati da una giurisprudenza consolidata negli anni a partire dai settori privati e pubblici che hanno preceduto l’avvio della contrattualizzazione nel nostro comparto. Inoltre, la possibilità di ricorrere al giudice del lavoro offre una possibilità certa e rapida nel tempo. Nulla di paragonabile ai tempi biblici dei TAR, ai quali siamo stati "abituati" per alcuni decenni, o di paragonabile all’incertezza dominante quando le norme contrattuali erano subordinate alle leggi sullo stato giuridico per cui gli interessi dei lavoratori erano sempre secondari rispetto all’interesse generale.

In pochi mesi sono state fatte migliaia di contrattazioni di scuola con soddisfazione dei dirigenti scolastici, delle RSU e dei lavoratori interessati.

In particolare, sul fondo d’istituto è stata fatta chiarezza nell’interesse di tutti con centinaia di contrattazioni.

Esistono alcune situazioni nelle quali il contratto non è rispettato (come nel caso esaminato dal Giudice di Venezia) o circostanze nelle quali le norme contrattuali vengono interpretate come dei … suggerimenti e non come veri e propri vincoli.

In questi casi gli strumenti di tutela dei lavoratori sono forti e devono essere utilizzati.

E’ bene che ciò si sappia anche per rispondere con i fatti a quanti vorrebbero eliminare la contrattazione e riportare tutto a relazioni sindacale lontane dalle scuole.

E’ una cultura vecchia, che resiste ancora ma che non guarda agli interessi dei lavoratori.

Dal canto nostro pubblicheremo tutte le sentenze utili delle quali verremo a conoscenza per chiarire a dirigenti scolastici e a RSU le loro prerogative ed i diritti che derivano dalla contrattazione.

Roma, 27 maggio 2002


Sentenza del tribunale di Venezia per attività antisindacale

 

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

Decreto motivato del 19 aprile 2002
Sciogliendo la riserva che precede,

letti gli atti e documenti di causa,

 

ritenuto in fatto che lo …. provinciale di Venezia ha denunciato la antisindacalità del comportamento adottato dalle Direzioni Didattiche convenute per non avere fornito, in violazione del disposto dell'art.6 [n.d.r.: l'articolo 6 è la clausola contrattuale che regola le reazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica] nr.3 del Ccnl 1998/2001 per il personale della Scuola, la informazione preventiva in ordine alla proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola – con ciò perseguendo oggettivamente lesione delle prerogative e della libertà sindacale – ed ha rilevato la attualità del comportamento denunciato per il permanere dei suoi effetti (situazione di incertezza, ostacolo al libero svolgimento della attività sindacale);

che le Direzioni Didattiche non si sono costituite;

Osserva in diritto

La doglianza della OOSS ricorrente è fondata in quanto l'art. 6 nr.3 del CCNL di settore espressamente stabilisce che "il capo d'istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art.9 una informazione preventiva, consegnando la eventuale documentazione, sulle seguenti materie:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola…". Il documento prodotto dal ricorrente - prospetto definitivo dei posti di organico attribuiti per l'anno 2002/2003 per l'insegnamento della lingua straniera del Provveditore agli Studi - attesta la decisione in ordine ai citati organici è stata adottata senza alcuna preventiva informativa allo …; il …. segretario provinciale della OOSS ricorrente, ha riferito di avere sollecitato sia lo scorso anno che quest'anno la informativa preventiva prevista contrattualmente.

Ai dati di fatto acquisiti consegue che va accertata la antisindacalità del comportamento denunciato quale posto in essere dalle Direzioni Didattiche convenute ravvisandosene gli estremi di legge: sussiste infatti sia la componente oggettiva di antisindacalità nella violazione della previsione contrattuale, sia la componente soggettiva ravvisabile in re ipsa nella violazione indicata in quanto afferente una prerogativa sindacale riconosciuta dal CCCNL ad essere informata preventivamente in ordine alla proposta di formazione degli organici della Scuola all'evidente fine di una eventuale tutela dei lavoratori . Sussiste altresì la attualità della condotta antisindacale ravvisabile nei perduranti effetti di indubbia lesione del prestigio e della prerogativa sindacale nonché di compromissione del libero svolgimento delle attività del sindacato.

P.Q.M.

Accertata la antisindacalità del comportamento tenuto dalle Direzioni Didattiche convenute e consistito nell'omettere la informativa preventiva alla OOSS ricorrente in ordine alla formazione degli organici e delle classi per l'anno 2002/2003, per l'effetto ordina alle Direzioni Didattiche (…)

di cessare il comportamento su indicato e di rimuoverne gli effetti azzerando il procedimento e il provvedimento di formazione delle classi e di determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2002/2003 e fornendo preventivamente allo ….. ricorrente la informazione preventiva in ordine alla materia de qua.

Le spese di procedura, liquidate in euro 1000 oltre accessori sono a carico delle convenute in solido tra loro.

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