Pubblichiamo una sentenza con la quale il
Tribunale di Venezia condanna una decina di Direttori Didattici
per non aver fornito alle RSU e al sindacato provinciale
l’informazione preventiva sulle proposte di formazione delle
classi e sugli organici.
Non è la prima sentenza in materia. Altre sono
state da noi pubblicate in precedenza e molte altre ancora
costituiscono ormai un patrimonio giuridico ampiamente
consolidato.
Non abbiamo nulla di particolare da richiamare
in merito alla sentenza se non una considerazione generale: il
contratto di diritto privato e le relazioni sindacali di scuola
sono strumenti forti perché supportati da una giurisprudenza
consolidata negli anni a partire dai settori privati e pubblici
che hanno preceduto l’avvio della contrattualizzazione nel nostro
comparto. Inoltre, la possibilità di ricorrere al giudice del
lavoro offre una possibilità certa e rapida nel tempo. Nulla di
paragonabile ai tempi biblici dei TAR, ai quali siamo stati
"abituati" per alcuni decenni, o di paragonabile all’incertezza
dominante quando le norme contrattuali erano subordinate alle
leggi sullo stato giuridico per cui gli interessi dei lavoratori
erano sempre secondari rispetto all’interesse generale.
In pochi mesi sono state fatte migliaia di
contrattazioni di scuola con soddisfazione dei dirigenti
scolastici, delle RSU e dei lavoratori interessati.
In particolare, sul fondo d’istituto è stata
fatta chiarezza nell’interesse di tutti con centinaia di
contrattazioni.
Esistono alcune situazioni nelle quali il
contratto non è rispettato (come nel caso esaminato dal Giudice di
Venezia) o circostanze nelle quali le norme contrattuali vengono
interpretate come dei … suggerimenti e non come veri e propri
vincoli.
In questi casi gli strumenti di tutela dei
lavoratori sono forti e devono essere utilizzati.
E’ bene che ciò si sappia anche per rispondere
con i fatti a quanti vorrebbero eliminare la contrattazione e
riportare tutto a relazioni sindacale lontane dalle scuole.
E’ una cultura vecchia, che resiste ancora ma
che non guarda agli interessi dei lavoratori.
Dal canto nostro pubblicheremo tutte le
sentenze utili delle quali verremo a conoscenza per chiarire a
dirigenti scolastici e a RSU le loro prerogative ed i diritti che
derivano dalla contrattazione.
Roma, 27 maggio 2002
Sentenza del tribunale di Venezia per attività
antisindacale
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
Decreto motivato del 19 aprile 2002
Sciogliendo la riserva che precede,
letti gli atti e documenti di causa,
ritenuto in fatto che lo …. provinciale di
Venezia ha denunciato la antisindacalità del comportamento
adottato dalle Direzioni Didattiche convenute per non avere
fornito, in violazione del disposto dell'art.6 [n.d.r.: l'articolo
6 è la clausola contrattuale che regola le reazioni sindacali a
livello di singola istituzione scolastica] nr.3 del Ccnl 1998/2001
per il personale della Scuola, la informazione preventiva in
ordine alla proposta di formazione delle classi e di
determinazione degli organici della scuola – con ciò perseguendo
oggettivamente lesione delle prerogative e della libertà sindacale
– ed ha rilevato la attualità del comportamento denunciato per il
permanere dei suoi effetti (situazione di incertezza, ostacolo al
libero svolgimento della attività sindacale);
che le Direzioni Didattiche non si sono
costituite;
Osserva in diritto
La doglianza della OOSS ricorrente è fondata in
quanto l'art. 6 nr.3 del CCNL di settore espressamente stabilisce
che "il capo d'istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui
all'art.9 una informazione preventiva, consegnando la eventuale
documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di
determinazione degli organici della scuola…". Il documento
prodotto dal ricorrente - prospetto definitivo dei posti di
organico attribuiti per l'anno 2002/2003 per l'insegnamento della
lingua straniera del Provveditore agli Studi - attesta la
decisione in ordine ai citati organici è stata adottata senza
alcuna preventiva informativa allo …; il …. segretario provinciale
della OOSS ricorrente, ha riferito di avere sollecitato sia lo
scorso anno che quest'anno la informativa preventiva prevista
contrattualmente.
Ai dati di fatto acquisiti consegue che va
accertata la antisindacalità del comportamento denunciato quale
posto in essere dalle Direzioni Didattiche convenute
ravvisandosene gli estremi di legge: sussiste infatti sia la
componente oggettiva di antisindacalità nella violazione della
previsione contrattuale, sia la componente soggettiva ravvisabile
in re ipsa nella violazione indicata in quanto afferente una
prerogativa sindacale riconosciuta dal CCCNL ad essere informata
preventivamente in ordine alla proposta di formazione degli
organici della Scuola all'evidente fine di una eventuale tutela
dei lavoratori . Sussiste altresì la attualità della condotta
antisindacale ravvisabile nei perduranti effetti di indubbia
lesione del prestigio e della prerogativa sindacale nonché di
compromissione del libero svolgimento delle attività del
sindacato.
P.Q.M.
Accertata la antisindacalità del comportamento
tenuto dalle Direzioni Didattiche convenute e consistito
nell'omettere la informativa preventiva alla OOSS ricorrente in
ordine alla formazione degli organici e delle classi per l'anno
2002/2003, per l'effetto ordina alle Direzioni Didattiche (…)
di cessare il comportamento su indicato e di
rimuoverne gli effetti azzerando il procedimento e il
provvedimento di formazione delle classi e di determinazione degli
organici del personale docente per l'anno scolastico 2002/2003 e
fornendo preventivamente allo ….. ricorrente la informazione
preventiva in ordine alla materia de qua.
Le spese di procedura, liquidate in euro 1000
oltre accessori sono a carico delle convenute in solido tra loro.