NON CONCEDERE I LOCALI
PER UN’ASSEMBLEA È COMPORTAMENTO ANTISINDACALE
Il
giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari ha accolto un ricorso
ex art. 28 St. Lav. proposto dalla CGIL Scuola di Cagliari,
unitamente alle altre OO.SS della provincia, a seguito del rifiuto
di concedere i locali della scuola per un’assemblea sindacale
territoriale di consultazione sul nuovo Contratto.
Il dirigente scolastico aveva opposto il proprio rifiuto
subordinando, infatti, la “concessione” dei locali alla condizione
che le stesse OO.SS. provvedessero al pagamento delle spese di
pulizia. Conseguentemente, stante la lesione dei diritti sindacali
e delle norme contrattuali vigenti in tema di assemblea, le OO.SS,
hanno tentato di risolvere la questione in via stragiudiziale,
ricorrendo all’intervento del Direttore Scolastico Regionale. A
seguito dell’insuccesso del tentativo, dato il perdurante diniego
del DS, hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro che con il
decreto che di seguito pubblichiamo ha accolto le ragioni delle
OO.SS. ed ha condannato il Dirigente per aver tenuto una condotta
antisindacale.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari dott. Sergio Maxia
ha pronunciato il seguente:
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 3431 del Racl per l’anno 2003,
promosso da:
CGIL, CISL, UIL, SNALS SCUOLA DI CAGLIARI in persona dei loro
segretari territoriali, selettivamente domiciliati in Cagliari
presso l’avvocato L.P., che li rappresenta e difende per delega a
margine del ricorso,
RICORRENTE
Contro
Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca in
persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui
uffici ha domicilio legale
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso 30-5-2003 i sindacati
CGIL, CISL, UIL, SNALS SCUOLA DI CAGLIARI esponevano che il
Dirigente Scolastico del liceo classico ...di Cagliari in data
21-5-2003 aveva rifiutato la messa a disposizione del locale per
l’assemblea sindacale del 27-5-2003, convocata a norma dell’art.13
del CCNL della scuola, subordinando la concessione all’assunzione
dell’onere delle spese di pulizia del locale e non tenendo conto
del parere contrario espresso dal Direttore Generale Regionale.
I ricorrenti sostenevano che tale comportamento era antisindacale
e pertanto ne chiedevano la cessazione ai sensi dell’art 28 della
legge 20-5-1970 n.300.
Il Ministero della Istruzione dell’Università e della Ricerca si
costituiva in giudizio dichiarandosi unico legittimato a resistere
all’avversa pretesa e assumendo che l’amministrazione aveva il
pieno diritto di concedere per l’assemblea sindacale anche un
locale in una scuola diversa da quella scelta dai sindacati e che
nel caso in esame aveva messo a disposizione un locale
nell’Istituto Magistrale ..... dove l’assemblea si era
regolarmente svolta.
Il Ministero chiedeva pertanto il rigetto dell’avversa domanda con
vittoria di spese.
Il ricorso è fondato.
L’art 13 del CCNL comparto scuola attribuisce ai sindacati il
diritto di indire in ciascuna scuola o istituto di norma una
assemblea sindacale al mese e comunque non più di due.
I sindacati ricorrenti avevano pertanto diritto di scegliere il
liceo .... per l’assemblea convocata per il 27-5-2003 con regolare
preavviso di sei giorni e l’amministrazione aveva l’obbligo di
concedere un locale disponibile nella stessa scuola e non in
diverso istituto scolastico.
Il Dirigente del liceo nel comunicare ai ricorrenti la
disponibilità del locale ne ha subordinato la concessione
all’assunzione dell’onere di pulizia e ha disatteso l’intervento
chiarificatore del Direttore Generale Regionale sulla
illeggitimità di tale imposizione e il suo invito perentorio a
mettere a disposizione l’aula magna per legittima attività
sindacale, come risulta in modo inequivocabile dal fax spedito il
21-5-2003 dallo stesso Direttore.
Il persistente rifiuto del Dirigente del Liceo di concessione
incondizionata del locale ha costretto i ricorrenti a spostare
l’assemblea nell’Istituto Magistrale .... dove il Dirigente aveva
concesso un locale senza restrizioni di sorta.
Tale comportamento costituisce condotta antisindacale perché
lesivo del diritto del sindacato di indire l’assemblea nella
scuola prescelta alla sola condizione della sussistenza di un
locale disponibile, senza distinguere tra assemblea del personale
di una singola scuola o di una pluralità di scuole.
E’ configurabile un interesse dei ricorrenti a una pronuncia di
mero accertamento della condotta denunciata, in quanto non se ne
può escludere la reiterazione.
Il Dirigente del liceo in sede di sommarie informazioni non ha
infatti assunto l’impegno di futura concessione incondizionata del
locale disponibile per assemblea sindacale continuando ad
insistere sul problema delle spese di pulizia, mentre il Direttore
Generale ha precisato che non rientra nei suoi poteri impartire
ordini ai dirigenti scolastici dotati di autonomia e quindi di
rimuovere gli effetti lesivi dei loro comportamenti.
Inoltra la difesa del Ministero insiste nel sostenere in contrasto
con la normativa contrattuale che l’amministrazione ha il pieno
diritto di mettere a disposizione il locale per le assemblee anche
in un istituto scolastico diverso da quello prescelto dai
sindacati.
Per rimuovere tale situazione di incertezza occorre dichiarare l’antisindacalità
del comportamento denunziato dai ricorrenti.
La pronuncia deve essere emessa nei confronti del Ministero in
quanto nel procedimento di repressione della condotta sindacale
legittimato passivo non è l’autore materiale dell’atto lesivo, ma
l’amministrazione datrice di lavoro cui è formalmente imputabile
il comportamento dei suoi dipendenti.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
Ai sensi dell’art. 28
della legge 20-5-1970 n.300 dichiara antisindacale il
comportamento del dirigente del liceo classico ... di Cagliari
consistito nel rifiuto di concessione incondizionata del locale
disponibile per l’assemblea sindacale convocata dai sindacati
ricorrenti per il 27-5-2003.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca al pagamento delle spese di giudizio. Che liquida in euro
700,00 di cui 400,00 per diritti di procuratore e 300,00 per
onorari di avvocato.
Cagliari 17-2-2003-07-21
Il Cancelliere
il giudicante - (dottor Sergio Maxia)
depistato in cancelleria oggi
Cagliari il 17 luglio 2003 |