NON CONCEDERE I LOCALI PER UN’ASSEMBLEA È COMPORTAMENTO ANTISINDACALE

 

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari ha accolto un ricorso ex art. 28 St. Lav. proposto dalla CGIL Scuola di Cagliari, unitamente alle altre OO.SS della provincia, a seguito del rifiuto di concedere i locali della scuola per un’assemblea sindacale territoriale di consultazione sul nuovo Contratto.
Il dirigente scolastico aveva opposto il proprio rifiuto subordinando, infatti, la “concessione” dei locali alla condizione che le stesse OO.SS. provvedessero al pagamento delle spese di pulizia. Conseguentemente, stante la lesione dei diritti sindacali e delle norme contrattuali vigenti in tema di assemblea, le OO.SS, hanno tentato di risolvere la questione in via stragiudiziale, ricorrendo all’intervento del Direttore Scolastico Regionale. A seguito dell’insuccesso del tentativo, dato il perdurante diniego del DS, hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro che con il decreto che di seguito pubblichiamo ha accolto le ragioni delle OO.SS. ed ha condannato il Dirigente per aver tenuto una condotta antisindacale.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari dott. Sergio Maxia ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 3431 del Racl per l’anno 2003, promosso da:
CGIL, CISL, UIL, SNALS SCUOLA DI CAGLIARI in persona dei loro segretari territoriali, selettivamente domiciliati in Cagliari presso l’avvocato L.P., che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso,

RICORRENTE

Contro

Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici ha domicilio legale

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso 30-5-2003 i sindacati CGIL, CISL, UIL, SNALS SCUOLA DI CAGLIARI esponevano che il Dirigente Scolastico del liceo classico ...di Cagliari in data 21-5-2003 aveva rifiutato la messa a disposizione del locale per l’assemblea sindacale del 27-5-2003, convocata a norma dell’art.13 del CCNL della scuola, subordinando la concessione all’assunzione dell’onere delle spese di pulizia del locale e non tenendo conto del parere contrario espresso dal Direttore Generale Regionale.
I ricorrenti sostenevano che tale comportamento era antisindacale e pertanto ne chiedevano la cessazione ai sensi dell’art 28 della legge 20-5-1970 n.300.
Il Ministero della Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio dichiarandosi unico legittimato a resistere all’avversa pretesa e assumendo che l’amministrazione aveva il pieno diritto di concedere per l’assemblea sindacale anche un locale in una scuola diversa da quella scelta dai sindacati e che nel caso in esame aveva messo a disposizione un locale nell’Istituto Magistrale ..... dove l’assemblea si era regolarmente svolta.
Il Ministero chiedeva pertanto il rigetto dell’avversa domanda con vittoria di spese.
Il ricorso è fondato.
L’art 13 del CCNL comparto scuola attribuisce ai sindacati il diritto di indire in ciascuna scuola o istituto di norma una assemblea sindacale al mese e comunque non più di due.
I sindacati ricorrenti avevano pertanto diritto di scegliere il liceo .... per l’assemblea convocata per il 27-5-2003 con regolare preavviso di sei giorni e l’amministrazione aveva l’obbligo di concedere un locale disponibile nella stessa scuola e non in diverso istituto scolastico.
Il Dirigente del liceo nel comunicare ai ricorrenti la disponibilità del locale ne ha subordinato la concessione all’assunzione dell’onere di pulizia e ha disatteso l’intervento chiarificatore del Direttore Generale Regionale sulla illeggitimità di tale imposizione e il suo invito perentorio a mettere a disposizione l’aula magna per legittima attività sindacale, come risulta in modo inequivocabile dal fax spedito il 21-5-2003 dallo stesso Direttore.
Il persistente rifiuto del Dirigente del Liceo di concessione incondizionata del locale ha costretto i ricorrenti a spostare l’assemblea nell’Istituto Magistrale .... dove il Dirigente aveva concesso un locale senza restrizioni di sorta.
Tale comportamento costituisce condotta antisindacale perché lesivo del diritto del sindacato di indire l’assemblea nella scuola prescelta alla sola condizione della sussistenza di un locale disponibile, senza distinguere tra assemblea del personale di una singola scuola o di una pluralità di scuole.
E’ configurabile un interesse dei ricorrenti a una pronuncia di mero accertamento della condotta denunciata, in quanto non se ne può escludere la reiterazione.
Il Dirigente del liceo in sede di sommarie informazioni non ha infatti assunto l’impegno di futura concessione incondizionata del locale disponibile per assemblea sindacale continuando ad insistere sul problema delle spese di pulizia, mentre il Direttore Generale ha precisato che non rientra nei suoi poteri impartire ordini ai dirigenti scolastici dotati di autonomia e quindi di rimuovere gli effetti lesivi dei loro comportamenti.
Inoltra la difesa del Ministero insiste nel sostenere in contrasto con la normativa contrattuale che l’amministrazione ha il pieno diritto di mettere a disposizione il locale per le assemblee anche in un istituto scolastico diverso da quello prescelto dai sindacati.
Per rimuovere tale situazione di incertezza occorre dichiarare l’antisindacalità del comportamento denunziato dai ricorrenti.
La pronuncia deve essere emessa nei confronti del Ministero in quanto nel procedimento di repressione della condotta sindacale legittimato passivo non è l’autore materiale dell’atto lesivo, ma l’amministrazione datrice di lavoro cui è formalmente imputabile il comportamento dei suoi dipendenti.
Le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

Ai sensi dell’art. 28 della legge 20-5-1970 n.300 dichiara antisindacale il comportamento del dirigente del liceo classico ... di Cagliari consistito nel rifiuto di concessione incondizionata del locale disponibile per l’assemblea sindacale convocata dai sindacati ricorrenti per il 27-5-2003.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio. Che liquida in euro 700,00 di cui 400,00 per diritti di procuratore e 300,00 per onorari di avvocato.

Cagliari 17-2-2003-07-21

Il Cancelliere
il giudicante - (dottor Sergio Maxia)
depistato in cancelleria oggi
Cagliari il 17 luglio 2003

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