E’ condotta
antisindacale la mancata informazione preventiva e la mancata
apertura della contrattazione di scuola
Il giudice del lavoro di Pordenone ha
condannato un Dirigente scolastico per comportamento antisindacale
perché non aveva fornito la documentazione necessaria allo
svolgimento delle trattative, perché non aveva dato corso alla
richiesta di esame congiunto e perché non aveva aperto la
contrattazione nonostante le sollecitazioni ricevute.
Lo schema del contratto integrativo d’istituto
in esame, ripetutamente violato dal Dirigente che per questa
ragione è stato condannato, ricalca, con importanti arricchimenti
e compiute puntualizzazioni, quanto definito nel CCNL 1998 – 2001
e nel CCNL relativo al II° biennio economico e, quindi, la
sentenza ha un valore generale anche sul piano del contratto
nazionale oltre che su quello importantissimo del contratto di
scuola.
Vale la pena di richiamare l’attenzione sul
fatto che il giudice ribadisce che il contratto di scuola sancisce
obblighi da rispettare (non buone volontà); che le informazioni
richieste tendevano, in buona parte, ad avere conoscenza delle
somme disponibili per la contrattazione d’istituto (compresi i
residui non spesi); che sindacati provinciali ed RSU sono soggetti
distinti e diversi e quindi ognuno titolare di prerogative; che
l’informazione preventiva non può considerarsi soddisfatta con
telefonate o incontri episodici.
Anche in questo caso, come in tutti quelli che
abbiamo riportato, abbiamo un chiaro esempio che in situazioni di
conflitto mentre prima della comparsa della contrattazione
d’istituto si determinava sempre una situazione di paralisi,
considerati anche i tempi siderali della giustizia amministrativa
e la diversa relazione fra soggetti esistente con la disciplina
pubblicistica, ora in tempi brevi un magistrato dirime il
conflitto sulla base del contratto sottoscritto.
Questa sentenza, come quella di Pisa
recentemente commentata, è utilizzabile in tutte quelle situazioni
nelle quali il Dirigente, nonostante le richieste, non avvia la
contrattazione integrativa di scuola.
Roma, 27 maggio 2002
(sentenza)
N. 131 /2002
Reg. Contenzioso
TRIBUNALE DI PORDENONE
II Giudice del
Lavoro del Tribunale di Pordenone, dr.ssa Maria Paola Costa, letti
gli atti ed i documenti del procedimento ex art. 28 della legge 20
maggio 1970 n. 300 promosso con ricorso depositato in data 17
aprile 2002
da
C.G.I.L.
SCUOLA di Pordenone, in persona del suo leteale rappresentante pro
tempore Segretario Provinciale,
rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso dall'avv.
di Pordenone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
-
ricorrente
-
contro
in virtù di
autorizzazione alla trattazione diretta rilasciata dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Trieste
-
resistente
sentite le parti e ritenuto di poter decidere
sulla base della documentazione prodotta e delle argomentazioni
difensive svolte, a scioglimento della riserva espressa
all'udienza del 29 aprile 2001;
OSSERVA IN FATTO
ED IN DIRITTO:
Con
l'atto introduttivo del presente giudizio la C.G.I.L. Scuola di
Pordenone, premesso che in data 23 aprile 2001 era stato
sottoscritto tra l'Istituto …………, le R.S.U. e le Organizzazioni
Sindacali il Contratto Integrativo d'Istituto relativo a "Modalità
e criteri di applicazione dei diritti sindacali nonché dei
contingenti di personale previsti dall'art. 2 dell'Accordo
sull'attuazione della legge 146/90. Ai sensi del CCNL 2000/2001"
(allegato 1 al ricorso) e lamentando che il Dirigente Scolastico
avrebbe tenuto un atteggiamento sistematicamente omissivo, non
avendo messo a preventiva disposizione della ricorrente la
documentazione afferente le materie indicate nell'art. 5 del
predetto Contratto e non avendo dato corso ad esame congiunto e
contrattazione sulle medesime materie, avendo così, di fatto,
frustrato qualsiasi possibilità da parte del Sindacato di tutelare
i diritti dei lavoratori, ha denunciato che tale contegno
costituirebbe tipica manifestazione di condotta antisindacale.
Ciò
premesso, la C.G.I.L. Scuola, temendo che il comportamento
censurato potesse manifestarsi nuovamente in occasione di altre
manifestazioni in cui si rendesse necessaria la presenza
sindacale, ha chiesto al Giudice di ordinare al Dirigente
Scolastico dei resistente Istituto di rispettare il Contratto
Integrativo in commento, consentendo alle R.S.U. ed ai Sindacati
di categoria di partecipare alla contrattazione nelle materie ivi
previste, nonché di essere destinatari dei doveri di informazione
e consultazione secondo quanto previsto dal predetto Contratto.
Nell'opporsi all'accoglimento dell'avversa
domanda, la resistente Amministrazione si è difesa, negando ogni
addebito.
All'udienza del 29 aprile 2002 il Giudice ha, quindi, proceduto a
sentire personalmente le parti e, sulle conclusioni rassegnate in
atti, si è riservato di decidere con separato provvedimento.
II ricorso merita integrale accoglimento.
Invero, come emerge dall'esame del Contratto Integrativo
sottoscritto il 23 aprile 2001 dal Dirigente Scolastico
dell'Istituto resistente, dalle R.S.U. e dalle OO.SS. CGIL e CISL
Scuola (prodotto quale allegato 1 da entrambe le parti), il Titolo
I° dell'atto in commento (dedicato alle "Relazioni Sindacali")
individua, anzitutto, all'art.3 gli strumenti con cui devono
attuarsi i rapporti tra le parti (per quanto qui interessa:
informazione preventiva e successiva, attraverso specifici
incontri e consegna preventiva della relativa documentazione,
almeno 72 ore prima dell'incontro; partecipazione attraverso
accordi e/o intese; contrattazione integrativa d'Istituto
attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le
materie di cui all'art. 3 del CCNL 2000/2001).
II successivo
art. 4 specifica, a sua volta, che i soggetti abilitati ad
intrattenere le relazioni sono, per la parte pubblica, il
Dirigente Scolastico e, per la parte sindacale, sia le
Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all'interno
dell'Istituzione Scolastica sia le Segreterie Provinciali delle
OO.SS. firmatarie del CCNL o loro delegati.
Ruolo centrale ai fini del decidere assume, peraltro, il Titolo II°
del Contratto in esame ("Modelli di articolazione delle relazioni
sindacali"), ove all'art. 5 è inequivocabilmente precisato che il
Dirigente Scolastico fornisce l'informazione, consegnando
preventivamente la documentazione, sulle materie ivi elencate ed,
in particolare, su:
-
proposte di
formazione delle classi e di determinazione degli organici
dell'istituto;
-
modalità di
utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta
formativa;
-
attività e progetti
retribuiti con il fondo d'Istituto o con altre risorse derivanti
da convenzioni e accordi;
-
criteri di
retribuzione e di utilizzazione dei personale impegnato nello
svolgimento delle attività aggiuntive;
-
modalità relative
all'organizzazione del lavoro e dell'articolazione dell'orario
del personale ATA nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione integrativa nazionale, nonché criteri per
l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo d'Istituto;
-
misura dei compensi
al personale docente per le attività di flessibilità didattica
di cui all'art. 32 comma 1 del CCNL del 31.08.99, per le
attività complementari di educazione fisica di cui all'art. 32
dello
-
stesso CCNL, nonché
per quelle di cui al citato art. 43 dei CCNL 26.05.99;
-
misura dei compensi
al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del
CCNL 26.05.99, nonché per le funzioni miste derivanti da
convenzioni e intese con gli Enti Locali.
L'art. 6
riporta, quindi, il calendario di massima degli incontri da
convocarsi a cura del Dirigente Scolastico sulle materie
concernenti le relazioni sindacali a livello dell'Istituzione
Scolastica.
Ancora, l'art. 7 dispone che ciascuno dei soggetti di parte
sindacale di cui al precedente art. 4, ricevuta l'informazione
preventiva, può chiedere l'esame congiunto su tre gruppi
individuati di materie.
Dal canto suo,
l'art. 9 ("informazione e trasparenza") prevede che il Dirigente
Scolastico fornirà informazione circa l'organigramma
dell'Istituzione Scolastica in materia di responsabilità e
funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di
carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di
competenze; e che per acquisire ulteriori elementi circa il
funzionamento dell'istituzione Scolastica il Dirigente metterà
inoltre a disposizione delle RSU e dei rappresentanti delle OO.SS.
aventi titolo alla contrattazione il Piano dell'Offerta
Formativa e la delibera del Consiglio d'Istituto relativa
all'orario di apertura della scuola.
Da ultimo, l'art.
10 dispone che devono formare oggetto di contrattazione le stesse
materie indicate nel citato art. 5, secondo i tempi e le procedure
contemplati dal successivo art. 11.
Ebbene, dal complesso delle menzionate disposizioni contrattuali
emerge con tutta evidenza una serie di obblighi in capo al
resistente Istituto, che va dal dovere del Dirigente Scolastico di
fornire informazione preventiva sulle materie più sopra
sinteticamente riportate (cfr. art. 5), consegnando previamente la
documentazione ai soggetti di parte sindacale (che, a mente
dell'art. 4, non sono solo le RSU, ma anche le Segreterie
Provinciali delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL o loro
delegati), al dovere del predetto Dirigente di convocare i
soggetti sindacali che abbiano richiesto l'apertura della
contrattazione sulle medesime materie (cfr. artt. 10 - 11).
Sennonché, nessun
valido riscontro hanno trovato le note dd. 3 dicembre 2001 e dd. 5
febbraio 2002 (allegati 2 e 3 di parte ricorrente), con cui la
segreteria provinciale della CGIL Scuola aveva richiesto al
Dirigente Scolastico …………. rispettivamente, che le venissero messi
a disposizione, in vista dell'incontro programmato per il 5
dicembre 2001, alcuni dati [prospetto delle risorse ripartito in
base alle specifiche destinazioni (risorse per la flessibilità
didattica ed organizzativa, risorse destinate ai soli docenti,
risorse destinate al personale ATA, risorse destinate a tutto il
personale) e comprensivo degli eventuali residui riferiti al
precedente anno scolastico; piano delle attività deliberato dal
Collegio docenti; piano delle attività del personale ATA proposto
dal Direttore dei Servizi; eventuali altre risorse] e che fosse
convocato un incontro sulle materie oggetto di contrattazione ed,
in particolare, sulla ripartizione del fondo di Istituto, sulla
organizzazione del lavoro del personale ATA e sulle funzioni
aggiuntive.
In effetti, non
consta che il Dirigente Scolastico abbia fornito alla ricorrente
OO.SS. (che, lo si ribadisce, è soggetto distinto e diverso dalle
RSU) la documentazione richiesta ancora a dicembre 2001, né che
abbia convocato l'incontro sollecitato il 5 febbraio 2002 dalla
ricorrente; parimenti non risulta che il predetto abbia fissato
l'incontro urgente domandato con fax dd. 27 febbraio 2002 dalla
CGIL Scuola, dalla CISL Scuola e dallo SNALS (allegato 4 di parte
ricorrente).
La stessa memoria difensiva dell'Istituto resistente sembra non
cogliere nel segno il vero problema oggetto di causa, posto che
con la nota ………….. (allegato 6 della relativa produzione
documentale) non può certo dirsi attuata la procedura di
informazione preventiva contemplata nel Contratto Integrativo in
esame, rilevato ancora che neppure le telefonate alle Segreterie
della CISL Scuola e della CGIL Scuola o il colloquio con i due
rappresentanti delle RSU d'Istituto si possono inquadrare come
adempimento al chiaro dettato contrattuale, ribadito nuovamente
che non risulta convocato alcun incontro, sia pure sollecitato,
per l'esame congiunto o la contrattazione.
Ritenuta
sussistente, per quanto precede, la denunziata violazione del
Contratto Integrativo d'Istituto del 23 aprile 2001 e ravvisata
nel censurato comportamento una condotta reiterata, oggettivamente
destinata a protrarsi nel tempo, non resta, quindi, che accogliere
nel merito il ricorso e condannare l'Amministrazione soccombente
alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
II presente decreto è ex lege immediatamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Pordenone, pronunciando tra le parti sul
ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, così
provvede:
1) in
accoglimento del ricorso, ordina al Dirigente Scolastico ……………. di
rispettare il Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritto il 23
aprile 2001, consentendo ad R.S.U. e Sindacati di categoria di
partecipare alla contrattazione nelle materie ivi previste, nonché
di essere destinatari dei doveri di informazione e di
consultazione secondo quanto stabilito dal predetto Contratto;
2) condanna
l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite,
che liquida in complessivi € 542,28, di cui € 25,82 per spese,
oltre accessori di legge;
3) manda alla
Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Pordenone, 30
aprile 2002.
II Giudice
Depositato in
Cancelleria il 03/05/2002 |