E’ condotta antisindacale la mancata informazione preventiva e la mancata apertura della contrattazione di scuola

 Il giudice del lavoro di Pordenone ha condannato un Dirigente scolastico per comportamento antisindacale perché non aveva fornito la documentazione necessaria allo svolgimento delle trattative, perché non aveva dato corso alla richiesta di esame congiunto e perché non aveva aperto la contrattazione nonostante le sollecitazioni ricevute.

Lo schema del contratto integrativo d’istituto in esame, ripetutamente violato dal Dirigente che per questa ragione è stato condannato, ricalca, con importanti arricchimenti e compiute puntualizzazioni, quanto definito nel CCNL 1998 – 2001 e nel CCNL relativo al II° biennio economico e, quindi, la sentenza ha un valore generale anche sul piano del contratto nazionale oltre che su quello importantissimo del contratto di scuola.

Vale la pena di richiamare l’attenzione sul fatto che il giudice ribadisce che il contratto di scuola sancisce obblighi da rispettare (non buone volontà); che le informazioni richieste tendevano, in buona parte, ad avere conoscenza delle somme disponibili per la contrattazione d’istituto (compresi i residui non spesi); che sindacati provinciali ed RSU sono soggetti distinti e diversi e quindi ognuno titolare di prerogative; che l’informazione preventiva non può considerarsi soddisfatta con telefonate o incontri episodici.

Anche in questo caso, come in tutti quelli che abbiamo riportato, abbiamo un chiaro esempio che in situazioni di conflitto mentre prima della comparsa della contrattazione d’istituto si determinava sempre una situazione di paralisi, considerati anche i tempi siderali della giustizia amministrativa e la diversa relazione fra soggetti esistente con la disciplina pubblicistica, ora in tempi brevi un magistrato dirime il conflitto sulla base del contratto sottoscritto.

Questa sentenza, come quella di Pisa recentemente commentata, è utilizzabile in tutte quelle situazioni nelle quali il Dirigente, nonostante le richieste, non avvia la contrattazione integrativa di scuola.

Roma, 27 maggio 2002


(sentenza)

N. 131 /2002 Reg. Contenzioso

 

TRIBUNALE DI PORDENONE

 

II Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, dr.ssa Maria Paola Costa, letti gli atti ed i documenti del procedimento ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 promosso con ricorso depositato in data 17 aprile 2002

da

C.G.I.L. SCUOLA di Pordenone, in persona del suo leteale rappresentante pro tempore Segretario Provinciale, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso dall'avv. di Pordenone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in  

-         ricorrente

 -         contro 

in virtù di autorizzazione alla trattazione diretta rilasciata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- resistente 

sentite le parti e ritenuto di poter decidere sulla base della documentazione prodotta e delle argomentazioni difensive svolte, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 29 aprile 2001; 

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO: 

         Con l'atto introduttivo del presente giudizio la C.G.I.L.  Scuola di Pordenone, premesso che in data 23 aprile 2001 era stato sottoscritto tra l'Istituto …………, le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali il Contratto Integrativo d'Istituto relativo a "Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali nonché dei contingenti di personale previsti dall'art. 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge 146/90. Ai sensi del CCNL 2000/2001" (allegato 1 al ricorso) e lamentando che il Dirigente Scolastico avrebbe tenuto un atteggiamento sistematicamente omissivo, non avendo messo a preventiva disposizione della ricorrente la documentazione afferente le materie indicate nell'art. 5 del predetto Contratto e non avendo dato corso ad esame congiunto e contrattazione sulle medesime materie, avendo così, di fatto, frustrato qualsiasi possibilità da parte del Sindacato di tutelare i diritti dei lavoratori, ha denunciato che tale contegno costituirebbe tipica manifestazione di condotta antisindacale.

        Ciò premesso, la C.G.I.L.  Scuola, temendo che il comportamento censurato potesse manifestarsi nuovamente in occasione di altre manifestazioni in cui si rendesse necessaria la presenza sindacale, ha chiesto al Giudice di ordinare al Dirigente Scolastico dei resistente Istituto di rispettare il Contratto Integrativo in commento, consentendo alle R.S.U. ed ai Sindacati di categoria di partecipare alla contrattazione nelle materie ivi previste, nonché di essere destinatari dei doveri di informazione e consultazione secondo quanto previsto dal predetto Contratto.

Nell'opporsi all'accoglimento dell'avversa domanda, la resistente Amministrazione si è difesa, negando ogni addebito.
All'udienza del 29 aprile 2002 il Giudice ha, quindi, proceduto a sentire personalmente le parti e, sulle conclusioni rassegnate in atti, si è riservato di decidere con separato provvedimento.
II ricorso merita integrale accoglimento.
Invero, come emerge dall'esame del Contratto Integrativo sottoscritto il 23 aprile 2001 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente, dalle R.S.U. e dalle OO.SS. CGIL e CISL Scuola (prodotto quale allegato 1 da entrambe le parti), il Titolo I° dell'atto in commento (dedicato alle "Relazioni Sindacali") individua, anzitutto, all'art.3 gli strumenti con cui devono attuarsi i rapporti tra le parti (per quanto qui interessa: informazione preventiva e successiva, attraverso specifici incontri e consegna preventiva della relativa documentazione, almeno 72 ore prima dell'incontro; partecipazione attraverso accordi e/o intese; contrattazione integrativa d'Istituto attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 3 del CCNL 2000/2001).

II successivo art. 4 specifica, a sua volta, che i soggetti abilitati ad intrattenere le relazioni sono, per la parte pubblica, il Dirigente Scolastico e, per la parte sindacale, sia le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all'interno dell'Istituzione Scolastica sia le Segreterie Provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL o loro delegati.
Ruolo centrale ai fini del decidere assume, peraltro, il Titolo II° del Contratto in esame ("Modelli di articolazione delle relazioni sindacali"), ove all'art. 5 è inequivocabilmente precisato che il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione, consegnando preventivamente la documentazione, sulle materie ivi elencate ed, in particolare, su:

  •         proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici dell'istituto;

  •         modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;

  •         attività e progetti retribuiti con il fondo d'Istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni e accordi;

  •         criteri di retribuzione e di utilizzazione dei personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;

  •         modalità relative all'organizzazione del lavoro e dell'articolazione dell'orario del personale ATA nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'Istituto;

  •        misura dei compensi al personale docente per le attività di flessibilità didattica di cui all'art. 32 comma 1 del CCNL del 31.08.99, per le attività complementari di educazione fisica di cui all'art. 32 dello

  •        stesso CCNL, nonché per quelle di cui al citato art. 43 dei CCNL 26.05.99;

  •        misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.05.99, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti Locali.

    L'art. 6 riporta, quindi, il calendario di massima degli incontri da convocarsi a cura del Dirigente Scolastico sulle materie concernenti le relazioni sindacali a livello dell'Istituzione Scolastica.
Ancora, l'art. 7 dispone che ciascuno dei soggetti di parte sindacale di cui al precedente art. 4, ricevuta l'informazione preventiva, può chiedere l'esame congiunto su tre gruppi individuati di materie.

Dal canto suo, l'art. 9 ("informazione e trasparenza") prevede che il Dirigente Scolastico fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione Scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze; e che per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell'istituzione Scolastica il Dirigente metterà inoltre a disposizione delle RSU e dei rappresentanti delle OO.SS. aventi titolo alla contrattazione il Piano dell'Offerta Formativa e la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'orario di apertura della scuola.

Da ultimo, l'art. 10 dispone che devono formare oggetto di contrattazione le stesse materie indicate nel citato art. 5, secondo i tempi e le procedure contemplati dal successivo art. 11.
Ebbene, dal complesso delle menzionate disposizioni contrattuali emerge con tutta evidenza una serie di obblighi in capo al resistente Istituto, che va dal dovere del Dirigente Scolastico di fornire informazione preventiva sulle materie più sopra sinteticamente riportate (cfr. art. 5), consegnando previamente la documentazione ai soggetti di parte sindacale (che, a mente dell'art. 4, non sono solo le RSU, ma anche le Segreterie Provinciali delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL o loro delegati), al dovere del predetto Dirigente di convocare i soggetti sindacali che abbiano richiesto l'apertura della contrattazione sulle medesime materie (cfr. artt. 10 - 11).

Sennonché, nessun valido riscontro hanno trovato le note dd. 3 dicembre 2001 e dd. 5 febbraio 2002 (allegati 2 e 3 di parte ricorrente), con cui la segreteria provinciale della CGIL Scuola aveva richiesto al Dirigente Scolastico …………. rispettivamente, che le venissero messi a disposizione, in vista dell'incontro programmato per il 5 dicembre 2001, alcuni dati [prospetto delle risorse ripartito in base alle specifiche destinazioni (risorse per la flessibilità didattica ed organizzativa, risorse destinate ai soli docenti, risorse destinate al personale ATA, risorse destinate a tutto il personale) e comprensivo degli eventuali residui riferiti al precedente anno scolastico; piano delle attività deliberato dal Collegio docenti; piano delle attività del personale ATA proposto dal Direttore dei Servizi; eventuali altre risorse] e che fosse convocato un incontro sulle materie oggetto di contrattazione ed, in particolare, sulla ripartizione del fondo di Istituto, sulla organizzazione del lavoro del personale ATA e sulle funzioni aggiuntive.

In effetti, non consta che il Dirigente Scolastico abbia fornito alla ricorrente OO.SS. (che, lo si ribadisce, è soggetto distinto e diverso dalle RSU) la documentazione richiesta ancora a dicembre 2001, né che abbia convocato l'incontro sollecitato il 5 febbraio 2002 dalla ricorrente; parimenti non risulta che il predetto abbia fissato l'incontro urgente domandato con fax dd. 27 febbraio 2002 dalla CGIL Scuola, dalla CISL Scuola e dallo SNALS (allegato 4 di parte ricorrente).
La stessa memoria difensiva dell'Istituto resistente sembra non cogliere nel segno il vero problema oggetto di causa, posto che con la nota ………….. (allegato 6 della relativa produzione documentale) non può certo dirsi attuata la procedura di informazione preventiva contemplata nel Contratto Integrativo in esame, rilevato ancora che neppure le telefonate alle Segreterie della CISL Scuola e della CGIL Scuola o il colloquio con i due rappresentanti delle RSU d'Istituto si possono inquadrare come adempimento al chiaro dettato contrattuale, ribadito nuovamente che non risulta convocato alcun incontro, sia pure sollecitato, per l'esame congiunto o la contrattazione.

Ritenuta sussistente, per quanto precede, la denunziata violazione del Contratto Integrativo d'Istituto del 23 aprile 2001 e ravvisata nel censurato comportamento una condotta reiterata, oggettivamente destinata a protrarsi nel tempo, non resta, quindi, che accogliere nel merito il ricorso e condannare l'Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
II presente decreto è ex lege immediatamente esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, pronunciando tra le parti sul ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, così provvede:

1) in accoglimento del ricorso, ordina al Dirigente Scolastico ……………. di rispettare il Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritto il 23 aprile 2001, consentendo ad R.S.U. e Sindacati di categoria di partecipare alla contrattazione nelle materie ivi previste, nonché di essere destinatari dei doveri di informazione e di consultazione secondo quanto stabilito dal predetto Contratto;

2) condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 542,28, di cui € 25,82 per spese, oltre accessori di legge;

3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Pordenone, 30 aprile 2002.

II Giudice

 Depositato in Cancelleria  il 03/05/2002

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