Illegittima l’esclusione dei sindacati provinciali dalla
redazione dell’accordo di scuola
Con
la completa contrattualizzazione del rapporto di lavoro, e con
l’introduzione della contrattazione integrativa d’istituto, in più
occasioni i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi su
situazioni che non risultavano componibili in nessun altro modo.
Continuiamo la pubblicazione delle sentenze più importanti allo
scopo di fornire ampia informazione delle posizioni assunte in
materia dalla magistratura a tutela dell’operato delle parti
contrattuali. Ciò è particolarmente utile per evitare che possa
alimentarsi artificiosamente il conflitto su questioni sulle quali
è pacifico l’orientamento della magistratura (per altro, nella
maggior parte dei casi, consolidato da alcuni decenni di pronunce
per tutti i casi riferiti al settore privato).
La sentenza che ora pubblichiamo ribadisce, in materia di
informazione, l’obbligo per il Dirigente scolastico di fornire
l’informazione preventiva e successiva, come previsto dal
contratto, ed il giudizio di comportamento antisindacale per i
comportamenti difformi.
Il giudice, inoltre, ha ritenuto illegittima l’esclusione dei
sindacati provinciali dalla contrattazione di scuola per le sedute
relative alla definizione dell’articolato contrattuale e ha
deciso, conseguentemente, la nullità del contratto di scuola
stipulato in difformità.
Roma,
1 ottobre 2003
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
II
Giudice Monocratico, dr.ssa Beatrice Notarnicola, letti gli atti e
sciolta la riserva, osserva.
Con ricorso ex art.28 SL depositato il 21.7.2003 l'OS CGIL Scuola
di Bari chiedeva 1) che fosse dichiarata l'antisindacalità del
comportamento tenuto dall'Istituto scolastico ……….. di Conversano;
2) che fosse ordinato all'istituto di ripristinare una corretta
dialettica sindacale;
3) di disapplicare o porre nel nulla il contratto integrativo di
istituto del 16-1-2003 oltre ai provvedimenti recanti la
formazione delle classi e la determinazione degli organici per
l'anno scolastico 2003-2004, nonché gli eventuali provvedimenti
adottati in ordine all'individuazione del personale da utilizzare
nelle attività e nei progetti da retribuire con il fondo
d’istituto;
4) di ordinare all'istituto di procedere alla consultazione con le
OO.SS. per le suddette determinazioni previa informazione
preventiva e/o successiva, secondo le previsioni del CCNL di
settore, con vittoria di spese.
Si costituiva l’istituto convenuto, contestando la domanda.
Sentite le parti, all'udienza del 31.7.2003, questo GL si
riservava.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
in ordine alla informazione preventiva e successiva in favore
dell'O.S. ricorrente.
Infatti, in sede di udienza, il Preside dell'istituto, (…), ha
dichiarato il proprio impegno a fornire l'informazione preventiva
e successiva alle Segretarie Provinciali delle OO.SS. sulle
materie oggetto di suddetta informazione in base al CCNL Scuola ed
il Segretario provinciale dell’O.S. ricorrente, (…), ha dichiarato
di ritenere tale impegno satisfattivo sul punto di domanda.
In linea con quanto richiesto dalla stessa difesa della ricorrente
in udienza (v. verbale) resta sub judice la questione relativa
alla stesura del contratto integrativo di istituto, rispetto alla
quale il sindacato lamenta la sua esclusione.
In effetti, in sede di interrogatorio libero delle parti, lo
stesso Preside dell'istituto convenuto ha dichiarato che in sede
di stesura finale e di sottoscrizione del contratto integrativo
convocò le RSU e le segreterie provinciali dei sindacati, ma ha
altresì riferito che “alla redazione del contatto integrativo si é
arrivati a seguito di una serie di incontri informali a cui
intervenivano diversi professori dell’istituto tra cui i
rappresentanti delle RSU .... Durante questi incontri decidemmo di
optare per la stesura del contratto integrativo con í rinvii alla
normativa vigente perché quest'ultima tecnica permetteva di avere
una disciplina di tutte le ipotesi dettata dalle norme ....Negli
incontri precedenti durante i quali si erano discusse le materie
della contrattazione integrativa convocai le RSU ma non le
segreterie Provinciali perché secondo me l'interpretazione delle
norme collettive non prevedeva questo obbligo...".
E' evidente, dunque, in base alle stesse dichiarazioni rese dal
Preside dell'istituto convenuto, che le trattative necessariamente
prodromiche alla stesura finale del contratto integrativo, durante
le quali si discusse delle materie della contrattazione e si
decise addirittura la formula da utilizzare per la redazione
finale del negozio, non si svolsero alla presenza dei
rappresentanti delle segreterie provinciali.
La contrattazione, quindi, non si svolse secondo le corrette
relazioni sindacali previste dal CCNL Scuola 1999 che all'art.9
individua come componenti della delegazione a livello di
istituzione scolastica, per la parte pubblica, il Dirigente
scolastico e, per le organizzazioni sindacali, le RSU ed i
rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL
stesso.
Pertanto, poiché le Segreterie Provinciali furono escluse dalle
trattative antecedenti la redazione finale del contratto
integrativo, tale esclusione violò le prerogative proprie del
sindacato e costituisce, quindi, condotta antisindacale, con ogni
conseguenza di legge, inclusa la rimozione degli effetti di tale
condotta.
La rimozione degli effetti di tale condotta comporta anche la
declaratoria di inefficacia del contratto integrativo del
16.1.2003.
La spese seguono la soccombenza.
P.q.m.
II GL
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
informazione preventiva e successiva; dichiara antisindacale la
condotta dell'istituto in occasione della stipulazione del
contratto integrativo; per l'effetto, dichiara l'inefficacia del
contratto integrativo di istituto; ordina all'istituto di
procedere alla consultazione con le OO.SS. per le suddette
determinazioni secondo le previsioni del CCNL di settore; condanna
l'istituto a rifondere le spese all'O.S. ricorrente, liquidate in
€ 1.000,00 oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in
favore dei procuratori anticipatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Bari,
7.8.2003
II GL
- dr.ssa Beatrice Notarnicola |