Illegittima l’esclusione dei sindacati provinciali dalla redazione dell’accordo di scuola

Con la completa contrattualizzazione del rapporto di lavoro, e con l’introduzione della contrattazione integrativa d’istituto, in più occasioni i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi su situazioni che non risultavano componibili in nessun altro modo.
Continuiamo la pubblicazione delle sentenze più importanti allo scopo di fornire ampia informazione delle posizioni assunte in materia dalla magistratura a tutela dell’operato delle parti contrattuali. Ciò è particolarmente utile per evitare che possa alimentarsi artificiosamente il conflitto su questioni sulle quali è pacifico l’orientamento della magistratura (per altro, nella maggior parte dei casi, consolidato da alcuni decenni di pronunce per tutti i casi riferiti al settore privato).
La sentenza che ora pubblichiamo ribadisce, in materia di informazione, l’obbligo per il Dirigente scolastico di fornire l’informazione preventiva e successiva, come previsto dal contratto, ed il giudizio di comportamento antisindacale per i comportamenti difformi.
Il giudice, inoltre, ha ritenuto illegittima l’esclusione dei sindacati provinciali dalla contrattazione di scuola per le sedute relative alla definizione dell’articolato contrattuale e ha deciso, conseguentemente, la nullità del contratto di scuola stipulato in difformità.

Roma, 1 ottobre 2003


TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

II Giudice Monocratico, dr.ssa Beatrice Notarnicola, letti gli atti e sciolta la riserva, osserva.
Con ricorso ex art.28 SL depositato il 21.7.2003 l'OS CGIL Scuola di Bari chiedeva 1) che fosse dichiarata l'antisindacalità del comportamento tenuto dall'Istituto scolastico ……….. di Conversano;
2) che fosse ordinato all'istituto di ripristinare una corretta dialettica sindacale;
3) di disapplicare o porre nel nulla il contratto integrativo di istituto del 16-1-2003 oltre ai provvedimenti recanti la formazione delle classi e la determinazione degli organici per l'anno scolastico 2003-2004, nonché gli eventuali provvedimenti adottati in ordine all'individuazione del personale da utilizzare nelle attività e nei progetti da retribuire con il fondo d’istituto;
4) di ordinare all'istituto di procedere alla consultazione con le OO.SS. per le suddette determinazioni previa informazione preventiva e/o successiva, secondo le previsioni del CCNL di settore, con vittoria di spese.
Si costituiva l’istituto convenuto, contestando la domanda.
Sentite le parti, all'udienza del 31.7.2003, questo GL si riservava.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla informazione preventiva e successiva in favore dell'O.S. ricorrente.
Infatti, in sede di udienza, il Preside dell'istituto, (…), ha dichiarato il proprio impegno a fornire l'informazione preventiva e successiva alle Segretarie Provinciali delle OO.SS. sulle materie oggetto di suddetta informazione in base al CCNL Scuola ed il Segretario provinciale dell’O.S. ricorrente, (…), ha dichiarato di ritenere tale impegno satisfattivo sul punto di domanda.
In linea con quanto richiesto dalla stessa difesa della ricorrente in udienza (v. verbale) resta sub judice la questione relativa alla stesura del contratto integrativo di istituto, rispetto alla quale il sindacato lamenta la sua esclusione.
In effetti, in sede di interrogatorio libero delle parti, lo stesso Preside dell'istituto convenuto ha dichiarato che in sede di stesura finale e di sottoscrizione del contratto integrativo convocò le RSU e le segreterie provinciali dei sindacati, ma ha altresì riferito che “alla redazione del contatto integrativo si é arrivati a seguito di una serie di incontri informali a cui intervenivano diversi professori dell’istituto tra cui i rappresentanti delle RSU .... Durante questi incontri decidemmo di optare per la stesura del contratto integrativo con í rinvii alla normativa vigente perché quest'ultima tecnica permetteva di avere una disciplina di tutte le ipotesi dettata dalle norme ....Negli incontri precedenti durante i quali si erano discusse le materie della contrattazione integrativa convocai le RSU ma non le segreterie Provinciali perché secondo me l'interpretazione delle norme collettive non prevedeva questo obbligo...".
E' evidente, dunque, in base alle stesse dichiarazioni rese dal Preside dell'istituto convenuto, che le trattative necessariamente prodromiche alla stesura finale del contratto integrativo, durante le quali si discusse delle materie della contrattazione e si decise addirittura la formula da utilizzare per la redazione finale del negozio, non si svolsero alla presenza dei rappresentanti delle segreterie provinciali.
La contrattazione, quindi, non si svolse secondo le corrette relazioni sindacali previste dal CCNL Scuola 1999 che all'art.9 individua come componenti della delegazione a livello di istituzione scolastica, per la parte pubblica, il Dirigente scolastico e, per le organizzazioni sindacali, le RSU ed i rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL stesso.
Pertanto, poiché le Segreterie Provinciali furono escluse dalle trattative antecedenti la redazione finale del contratto integrativo, tale esclusione violò le prerogative proprie del sindacato e costituisce, quindi, condotta antisindacale, con ogni conseguenza di legge, inclusa la rimozione degli effetti di tale condotta.
La rimozione degli effetti di tale condotta comporta anche la declaratoria di inefficacia del contratto integrativo del 16.1.2003.
La spese seguono la soccombenza.

P.q.m.

II GL dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla informazione preventiva e successiva; dichiara antisindacale la condotta dell'istituto in occasione della stipulazione del contratto integrativo; per l'effetto, dichiara l'inefficacia del contratto integrativo di istituto; ordina all'istituto di procedere alla consultazione con le OO.SS. per le suddette determinazioni secondo le previsioni del CCNL di settore; condanna l'istituto a rifondere le spese all'O.S. ricorrente, liquidate in € 1.000,00 oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Bari, 7.8.2003

II GL - dr.ssa Beatrice Notarnicola

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