Un dirigente si appropria delle competenze delle
RSU...condannato
Quando un datore di lavoro, in
questo caso un dirigente scolastico, si appropria delle
prerogative proprie delle rappresentanze sindacali unitarie e dei
lavoratori attraverso l’indizione e la gestione delle elezioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce
comportamento antisindacale ai sensi dell’ex art. 28 della L.300/70.
Con questa motivazione, che
conferma una giurisprudenza consolidata, il Giudice del Tribunale
di Oristano ha condannato un Dirigente Scolastico di Oristano
protagonista di un’iniziativa tanto singolare quanto illegittima.
Il Dirigente Scolastico aveva infatti indetto un’assemblea del
personale per far eleggere il RLS in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 626/94, contravvenendo e
delegittimando la designazione del RLS effettuata a norma di legge
e di contratto dalla RSU della scuola.
Si tratta di una sentenza
interessante e ben articolata, la prima nel comparto scuola dopo
l’elezione delle RSU, che ribadisce la stretta connessione tra RSU
e RLS così come contemplata dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
Pubblichiamo di seguito la
sentenza del Tribunale di Oristano.
Roma, 2 agosto 2001
660/2001
R.L.P.A. |
669/2001
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CRON.
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2188
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TRIBUNALE
DI ORISTANO
Sezione Lavoro - Previdenza
Decreto
motivato ex art. 28 L.n.300/70
Il Giudice,
esaminato i
ricorsi presentati dalla CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS
CONFSAL nei quali i ricorrenti chiedono a questo Giudice di
dichiarare a norma dell’art.28 L.300/1970 l’illegittimità ed
inefficacia dell’elezione del rappresentante della sicurezza del
27.04.2001 prof. ………….. con ogni provvedimento conseguente;
esaminata la
memoria difensiva dell’Istituto “………………..” di ………………;
rilevato che
dall’esame dei ricorsi risulta che in data 05.04.2001 il Dirigente
scolastico dell’istituto “………………..” di ………………, dott. …………………………,
ha convocato il personale della scuola per l’elezione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex art.18 D.Lgs
626/94, dando poi seguito alla convocazione dell’assemblea che ha
indetto per il giorno 27.04.2001 e che, nonostante le
organizzazioni sindacali interessate hanno contestato tale
iniziativa, ha perseverato in tale atteggiamento dando corso allo
svolgimento dell’assemblea con la nomina del R.S.L. nella persona
del prof. ……………………… nomina che è stata contestata dai ricorrenti;
rilevato che
il convenuto eccepisce l’inammissibilità della domanda per
inattualità della condotta che le ricorrenti organizzazione
sindacale vorrebbe rimuovere e l’infondatezza nel merito delle
avverse richieste;
osservato che
per giurisprudenza consolidata della Cassazione “L’attualità della
condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per
l’esperibilità dell’azione ex art.28 L.20 maggio 1970 n.300, in
quanto diretta ad una pronunzia costitutiva e non di mero
accertamento, non è esclusa dall’esaurirsi della singola azione
sindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo
di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti
durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per
la situazione di incertezza che ne consegue tale da determinare
una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell’attività
sindacale” (Cass. Civile sez. lavoro 2 giugno 1998 n.5422) e che
nel caso di specie l’attualità dell’invocato provvedimento
discende dalla circostanza che non essendo stata revocata la
nomina del rappresentante dei lavoratori nominato a seguito di
convocazione di assemblea fatta dal Dirigente Scolastico permane
una situazione di restrizione e di ostacolo al libero svolgimento
dell’attività sindacale;
rilevato che
il comportamento denunciato appare una palese violazione dell’art.20
della legge n.300/1970, dell’art.13 del C.C.N.L. 1994-1998 e degli
art.58 CIN Scuola e art.18 secondo comma D.Lgs 626/94 in quanto
si condivide quella giurisprudenza che ha statuito che “ai sensi
dell’art.18 d.lg n.626 del 1994, commi 2 e 3 l’elezione o la
designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
appartiene esclusivamente, tanto nel momento dell’iniziativa, come
in quello successivo dell’organizzazione e dello svolgimento ai
lavoratori presenti in azienda, senza che possa in alcun modo
delinearsi al riguardo una procedura aperta al concorso della
volontà e degli interessi del datore di lavoro” e che “Costituisce
comportamento antisindacale l’avvenuta indizione e gestione da
parte del datore di lavoro delle elezioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, ai sensi del d.lg.19 settembre 1994 n.626"
(Pret. Milano 2 luglio 1997);
rilevato che
dagli atti prodotti risulta che al Dirigente scolastico è stata
comunicata sia la nomina del rappresentante dei lavoratori sia la
ratifica avvenuta da parte dell’assemblea ma che ciò nonostante il
Dirigente Scolastico si è attivata per indire un assemblea per la
nomina di un secondo rappresentante per la sicurezza;
rilevato che
la situazione creatasi a seguito del comportamento del Dirigente
Scolastico comporta grave pregiudizio alla libertà e alle
iniziative del sindacato concretandosi in un comportamento
antisindacale;
visto l’art.28
della L.20 maggio 1970 n.300 e ritenuto di dover accogliere il
ricorso ordina al Dirigente Scolastico dell’Istituto “…………………”
nella persona della dott.ssa ………………..di cessare nel comportamento
illegittimo denunciato e di rimuoverne gli effetti.
Condanna il
convenuto alle spese
P.Q.M.
Il Giudice
del Lavoro del Tribunale di Oristano accoglie il ricorso
proposto dalla CGIL,CISL, Scuola, UIL scuola, SNALS Confsal
ex art.28 L.n.300 /1970 e per l’effetto ordina al Dirigente
Scolastico dell’Istituto “………………” nella persona della dott.ssa
……………… di cessare nel comportamento illegittimo denunciato e di
rimuoverne gli effetti.
Dichiara il
presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Condanna il
convenuto alle spese che liquida nella complessiva somma di £.
4.000.000.
IL GIUDICE -
Dr.ssa Maddalena Della Casa -
Depositato
in cancelleria oggi 26 luglio 2001
IL CANCELLIERE
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