Un dirigente si appropria delle competenze delle RSU...condannato

 

Quando un datore di lavoro, in questo caso un dirigente scolastico, si appropria delle prerogative proprie delle rappresentanze sindacali unitarie e dei lavoratori attraverso l’indizione e la gestione delle elezioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell’ex art. 28 della L.300/70.

Con questa motivazione, che conferma una giurisprudenza consolidata, il Giudice del Tribunale di Oristano ha condannato un Dirigente Scolastico di Oristano protagonista di un’iniziativa tanto singolare quanto illegittima. Il Dirigente Scolastico aveva infatti indetto un’assemblea del personale per far eleggere il RLS in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 626/94, contravvenendo e delegittimando la designazione del RLS effettuata a norma di legge e di contratto dalla RSU della scuola.

Si tratta di una sentenza interessante e ben articolata, la prima nel comparto scuola dopo l’elezione delle RSU, che ribadisce la stretta connessione tra RSU e RLS così come contemplata dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Pubblichiamo di seguito la sentenza del Tribunale di Oristano.

Roma, 2 agosto 2001

 


660/2001

R.L.P.A.

669/2001

CRON.

2188

 TRIBUNALE DI ORISTANO
Sezione Lavoro - Previdenza 

Decreto motivato ex art. 28 L.n.300/70 

 

Il Giudice, 

esaminato i ricorsi presentati dalla CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFSAL nei quali i ricorrenti chiedono a questo Giudice di dichiarare a norma dell’art.28 L.300/1970 l’illegittimità ed inefficacia dell’elezione del rappresentante della sicurezza del 27.04.2001 prof. ………….. con ogni provvedimento conseguente;

esaminata la memoria difensiva dell’Istituto “………………..” di ………………;

rilevato che dall’esame dei ricorsi risulta che in data 05.04.2001 il Dirigente scolastico dell’istituto “………………..” di ………………, dott. …………………………, ha convocato  il personale della scuola per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex art.18 D.Lgs 626/94, dando poi seguito alla convocazione dell’assemblea che ha indetto per il giorno 27.04.2001 e che, nonostante le organizzazioni sindacali interessate hanno contestato tale iniziativa, ha perseverato in tale atteggiamento dando corso allo svolgimento dell’assemblea con la nomina del R.S.L. nella persona del prof. ……………………… nomina che è stata contestata dai ricorrenti;

rilevato che il convenuto eccepisce l’inammissibilità della domanda per inattualità della condotta che le ricorrenti organizzazione sindacale vorrebbe rimuovere e l’infondatezza nel merito delle avverse richieste;

osservato che per giurisprudenza consolidata della Cassazione “L’attualità della condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per l’esperibilità dell’azione ex art.28 L.20 maggio 1970 n.300, in quanto diretta ad una pronunzia costitutiva e non di mero accertamento, non è esclusa dall’esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale” (Cass. Civile sez. lavoro 2 giugno 1998 n.5422) e che nel caso di specie l’attualità dell’invocato provvedimento discende dalla circostanza che non essendo stata revocata la nomina del rappresentante dei lavoratori nominato a seguito di convocazione di assemblea fatta dal Dirigente Scolastico permane una situazione di restrizione e di ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale;

rilevato che il comportamento denunciato appare una palese violazione dell’art.20 della legge n.300/1970, dell’art.13 del C.C.N.L. 1994-1998 e degli art.58 CIN Scuola e art.18 secondo comma D.Lgs 626/94  in quanto si condivide quella giurisprudenza che ha statuito che “ai sensi dell’art.18 d.lg n.626 del 1994, commi 2 e 3 l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza appartiene esclusivamente, tanto nel momento dell’iniziativa, come in quello successivo dell’organizzazione e dello svolgimento ai lavoratori presenti in azienda, senza che possa in alcun modo delinearsi al riguardo una procedura aperta al concorso della volontà e degli interessi del datore di lavoro” e che “Costituisce comportamento antisindacale l’avvenuta indizione e gestione da parte del datore di lavoro delle elezioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del d.lg.19 settembre 1994 n.626" (Pret. Milano 2 luglio 1997);

rilevato che dagli atti prodotti risulta che al Dirigente scolastico è stata comunicata sia la nomina del rappresentante dei lavoratori sia la ratifica avvenuta da parte dell’assemblea ma che ciò nonostante il Dirigente Scolastico si è attivata  per indire un assemblea per la nomina di un secondo rappresentante per la sicurezza;

rilevato che la situazione creatasi a seguito del comportamento del Dirigente Scolastico comporta grave pregiudizio alla libertà e alle iniziative del sindacato concretandosi in un comportamento antisindacale;

visto l’art.28 della L.20 maggio 1970 n.300 e ritenuto di dover accogliere il ricorso ordina al Dirigente Scolastico dell’Istituto “…………………” nella persona della dott.ssa ………………..di cessare nel comportamento illegittimo denunciato e di rimuoverne gli effetti.

Condanna il convenuto alle spese

P.Q.M.

Il  Giudice del  Lavoro  del Tribunale di  Oristano  accoglie  il  ricorso proposto dalla CGIL,CISL, Scuola, UIL scuola, SNALS Confsal ex art.28 L.n.300 /1970 e per l’effetto ordina al Dirigente Scolastico dell’Istituto “………………” nella persona della dott.ssa ……………… di cessare nel comportamento illegittimo denunciato e di rimuoverne gli effetti.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Condanna il convenuto alle spese che liquida nella complessiva somma di £. 4.000.000.

IL GIUDICE - Dr.ssa Maddalena Della Casa -

 

 

Depositato in cancelleria oggi 26 luglio 2001

             IL CANCELLIERE

^ Top ^